Art. 15 
 
                          Compiti delle DIL 
 
  1. Le DIL  di  cui  all'art.  13  comma  2,  del  presente  decreto
subentrano nelle competenze gia' attribuite alle Direzioni  regionali
del lavoro e svolgono i compiti di cui all'art. 15  del  D.P.C.M.  n.
121 del 2014, provvedendo, in particolare: 
    a. alla  gestione  delle  risorse  umane  assegnate  all'ufficio,
finanziarie   e   strumentali,    affari    generali    e    gestione
amministrativo-contabile   dei    contratti,    attivita'    connesse
all'espletamento delle responsabilita' di funzionario delegato; 
    b. all'indirizzo  operativo,  razionalizzazione  e  coordinamento
dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro  e  di  legislazione
sociale degli Organi impegnati nell'azione  di  contrasto  al  lavoro
irregolare, anche mediante la costituzione  dei  gruppi  d'intervento
straordinario   nonche'   attraverso   le   procedure   di    riesame
normativamente previste; 
    c.  allo  sviluppo  di  sinergie  in  materia  di   vigilanza   e
prevenzione per la sicurezza e salute  sui  luoghi  di  lavoro  anche
nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento; 
    d. allo sviluppo dei rapporti con  il  sistema  delle  regioni  e
degli enti locali ed con gli altri organismi per la realizzazione  di
interventi sinergici sul mercato  del  lavoro,  sulle  politiche  del
lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
    e.  alla  prevenzione  e  promozione,  su  questioni  di   ordine
generale, presso i datori di lavoro, finalizzati  al  rispetto  della
normativa in materia lavoristica e previdenziale; 
    f. alla trattazione dei  ricorsi  amministrativi  previsti  dalla
legge, avverso i verbali ispettivi  e  i  provvedimenti,  concernenti
altresi' l'accesso anticipato al pensionamento per gli  addetti  alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti; 
    g. ad assicurare, nell'ambito interregionale di  riferimento,  la
rappresentanza  istituzionale  in  tutti  gli  organi  ed   organismi
regionali previsti dalla normativa vigente; 
    h.  alla  definizione  dei  piani  di  intervento  relativi  alla
vigilanza congiunta con l'INPS e l'INAIL e con le forze  dell'ordine,
in particolare: 
      h.h)    gestione    dei    protocolli     d'intesa     attivati
dall'Amministrazione; 
      h.hh)  coordinamento  operativo  delle  task  force  costituite
d'iniziativa e  dei  gruppi  di  intervento  straordinario,  anche  a
composizione integrata; 
    i. al supporto alle attivita' di programmazione  della  Direzione
generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa,
il bilancio- UPD, in attuazione del piano della performance; 
    j. all'indirizzo, al monitoraggio ed al controllo delle attivita'
di competenza. 
  2. Le Direzioni interregionali del lavoro  svolgono,  altresi',  in
raccordo e sulla base della programmazione definita  dalle  direttive
ministeriali, in attuazione del Piano della performance,  i  seguenti
compiti  nei  confronti  delle  Direzioni  territoriali  del   lavoro
insistenti nell'ambito interregionale di riferimento: 
    a)  pianificazione  e  coordinamento  delle  attivita'  operative
esecutive della programmazione di secondo livello; 
    b)   orientamento   ed   indirizzo   dell'azione   istituzionale,
contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi
di lavoro e dei  servizi  all'utenza,  al  fine  di  incrementare  il
livello di efficacia ed efficienza dell'azione istituzionale stessa; 
    c)  supporto  nell'analisi  del  mercato   del   lavoro   e   nel
monitoraggio degli indicatori di contesto; 
    d)  supporto  nello  sviluppo   dell'azione   di   comunicazione,
promozione ed informazione in materia di lavoro e politiche sociali; 
    e) analisi dei fabbisogni e  coordinamento  dei  piani  attuativi
d'intervento  della  programmazione  economico  finanziaria   e   dei
processi di approvvigionamento di beni e servizi; 
    f)  supporto  nel  rilascio  e  nell'analisi  delle  informazioni
connesse al sistema di programmazione e controllo di gestione; 
    g) raccordo con l'Amministrazione Centrale al fine  di  garantire
l'uniformita' e l'efficace gestione delle risorse umane ai  fini  del
buon andamento degli uffici; 
    h) acquisizione ed elaborazione dei dati per  la  verifica  e  la
valutazione dei risultati realizzati dalle Direzioni territoriali del
lavoro in relazione agli obiettivi programmati; 
    i)  rilevazione  dei  dati  e   monitoraggio   del   livello   di
trasparenza, integrita' e di imparzialita' dell'azione istituzionale,
nonche' in materia di prevenzione della corruzione; 
    j)  miglioramento  degli  standard  di  qualita'  dei  servizi  e
promozione delle pari opportunita' e delle buone prassi; 
    k) coordinamento delle attivita' connesse alla funzionalita'  dei
sistemi informativi; 
    l) coordinamento dell'attivita'  dei  servizi  di  prevenzione  e
protezione.