Art. 15 Compiti delle DIL 1. Le DIL di cui all'art. 13 comma 2, del presente decreto subentrano nelle competenze gia' attribuite alle Direzioni regionali del lavoro e svolgono i compiti di cui all'art. 15 del D.P.C.M. n. 121 del 2014, provvedendo, in particolare: a. alla gestione delle risorse umane assegnate all'ufficio, finanziarie e strumentali, affari generali e gestione amministrativo-contabile dei contratti, attivita' connesse all'espletamento delle responsabilita' di funzionario delegato; b. all'indirizzo operativo, razionalizzazione e coordinamento dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale degli Organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, anche mediante la costituzione dei gruppi d'intervento straordinario nonche' attraverso le procedure di riesame normativamente previste; c. allo sviluppo di sinergie in materia di vigilanza e prevenzione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro anche nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento; d. allo sviluppo dei rapporti con il sistema delle regioni e degli enti locali ed con gli altri organismi per la realizzazione di interventi sinergici sul mercato del lavoro, sulle politiche del lavoro ed in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; e. alla prevenzione e promozione, su questioni di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzati al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale; f. alla trattazione dei ricorsi amministrativi previsti dalla legge, avverso i verbali ispettivi e i provvedimenti, concernenti altresi' l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti; g. ad assicurare, nell'ambito interregionale di riferimento, la rappresentanza istituzionale in tutti gli organi ed organismi regionali previsti dalla normativa vigente; h. alla definizione dei piani di intervento relativi alla vigilanza congiunta con l'INPS e l'INAIL e con le forze dell'ordine, in particolare: h.h) gestione dei protocolli d'intesa attivati dall'Amministrazione; h.hh) coordinamento operativo delle task force costituite d'iniziativa e dei gruppi di intervento straordinario, anche a composizione integrata; i. al supporto alle attivita' di programmazione della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio- UPD, in attuazione del piano della performance; j. all'indirizzo, al monitoraggio ed al controllo delle attivita' di competenza. 2. Le Direzioni interregionali del lavoro svolgono, altresi', in raccordo e sulla base della programmazione definita dalle direttive ministeriali, in attuazione del Piano della performance, i seguenti compiti nei confronti delle Direzioni territoriali del lavoro insistenti nell'ambito interregionale di riferimento: a) pianificazione e coordinamento delle attivita' operative esecutive della programmazione di secondo livello; b) orientamento ed indirizzo dell'azione istituzionale, contribuendo alla definizione degli standard qualitativi dei processi di lavoro e dei servizi all'utenza, al fine di incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione istituzionale stessa; c) supporto nell'analisi del mercato del lavoro e nel monitoraggio degli indicatori di contesto; d) supporto nello sviluppo dell'azione di comunicazione, promozione ed informazione in materia di lavoro e politiche sociali; e) analisi dei fabbisogni e coordinamento dei piani attuativi d'intervento della programmazione economico finanziaria e dei processi di approvvigionamento di beni e servizi; f) supporto nel rilascio e nell'analisi delle informazioni connesse al sistema di programmazione e controllo di gestione; g) raccordo con l'Amministrazione Centrale al fine di garantire l'uniformita' e l'efficace gestione delle risorse umane ai fini del buon andamento degli uffici; h) acquisizione ed elaborazione dei dati per la verifica e la valutazione dei risultati realizzati dalle Direzioni territoriali del lavoro in relazione agli obiettivi programmati; i) rilevazione dei dati e monitoraggio del livello di trasparenza, integrita' e di imparzialita' dell'azione istituzionale, nonche' in materia di prevenzione della corruzione; j) miglioramento degli standard di qualita' dei servizi e promozione delle pari opportunita' e delle buone prassi; k) coordinamento delle attivita' connesse alla funzionalita' dei sistemi informativi; l) coordinamento dell'attivita' dei servizi di prevenzione e protezione.