Art. 16 Compiti delle DTL 1. Le DTL di cui all'art. 13 comma 3, del presente decreto svolgono i compiti di cui all'art. 16 del D.P.C.M. n. 121 del 2014, provvedendo, in particolare: a) alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, affari generali e gestione amministrativo-contabile dei contratti, attivita' connesse all'espletamento delle responsabilita' di funzionario delegato; b) all'accertamento, verifiche, ispezioni, vigilanza e regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di sostegno al reddito; c) alla tutela dei crediti patrimoniali dei lavoratori; d) al coordinamento operativo e razionalizzazione, nell'ambito territoriale di riferimento, dell'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale degli Organi impegnati nell'azione di contrasto al lavoro irregolare, anche attraverso l'emanazione di direttive finalizzate ad evitare duplicazioni di interventi e ad uniformare le modalita' di esecuzione; e) alla prevenzione e promozione, su questione di ordine generale, presso i datori di lavoro, finalizzata al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale; f) allo sviluppo di sinergie in materia di vigilanza e prevenzione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nell'ambito degli organismi provinciali, ai sensi della normativa vigente; g) alla certificazione dei rapporti di lavoro e indirizzo uniformante dell'azione dei soggetti abilitati alla certificazione; h) all'istruttoria dei rapporti ispettivi ai fini dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero dell'ordinanza-archiviazione per gli illeciti amministrativi; i) all'analisi del mercato del lavoro e monitoraggio degli indicatori di contesto; j) alla mediazione delle controversie di lavoro; k) alla partecipazione alla trattazione delle controversie collettive in materia integrazione salariale, mobilita' e contratti di solidarieta'; l) alle autorizzazioni, convalide, dispense e certificazioni di materia di lavoro; m) alla gestione dei flussi migratori per ragioni lavoro; n) alla programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo delle attivita' di competenza sulla base della programmazione definita dalla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativo, il bilancio- UPD, in attuazione del Piano della performance nonche' della pianificazione svolta dalla Direzione interregionale del lavoro di riferimento, secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, lettera a), del presente decreto; o) alla rilevazione dei dati e monitoraggio del livello di trasparenza, integrita' e di imparzialita' dell'azione istituzionale e di prevenzione della corruzione; p) al miglioramento degli standard di qualita' dei servizi e alla promozione delle pari opportunita' e delle buone prassi; q) all'istruttoria relativa al conferimento della "Stella al merito del lavoro"; r) alla conservazione degli accordi e dei contratti collettivi depositati nelle ipotesi richieste dalla legge; s) alle verifiche degli ascensori e montacarichi negli impianti industriali ed agricoli; t) alla gestione dei collegi di conciliazione e arbitrato ai sensi dello Statuto dei lavoratori; u) ad ogni altro compito demandato dalla legge.