Art. 16 
 
                          Compiti delle DTL 
 
  1. Le DTL di cui all'art. 13 comma 3, del presente decreto svolgono
i  compiti  di  cui  all'art.  16  del  D.P.C.M.  n.  121  del  2014,
provvedendo, in particolare: 
    a) alla gestione delle risorse umane, finanziarie e  strumentali,
affari generali e gestione  amministrativo-contabile  dei  contratti,
attivita'  connesse   all'espletamento   delle   responsabilita'   di
funzionario delegato; 
    b)   all'accertamento,   verifiche,   ispezioni,   vigilanza    e
regolazione in materia di lavoro, legislazione sociale e strumenti di
sostegno al reddito; 
    c) alla tutela dei crediti patrimoniali dei lavoratori; 
    d) al coordinamento operativo  e  razionalizzazione,  nell'ambito
territoriale di riferimento, dell'attivita' di vigilanza  in  materia
di  lavoro  e  di  legislazione  sociale   degli   Organi   impegnati
nell'azione di  contrasto  al  lavoro  irregolare,  anche  attraverso
l'emanazione di direttive  finalizzate  ad  evitare  duplicazioni  di
interventi e ad uniformare le modalita' di esecuzione; 
    e)  alla  prevenzione  e  promozione,  su  questione  di   ordine
generale, presso i datori di lavoro, finalizzata  al  rispetto  della
normativa in materia lavoristica e previdenziale; 
    f)  allo  sviluppo  di  sinergie  in  materia  di   vigilanza   e
prevenzione  per  la  sicurezza  e  salute  sui  luoghi  di   lavoro,
nell'ambito degli organismi provinciali,  ai  sensi  della  normativa
vigente; 
    g)  alla  certificazione  dei  rapporti  di  lavoro  e  indirizzo
uniformante dell'azione dei soggetti abilitati alla certificazione; 
    h) all'istruttoria dei rapporti ispettivi ai  fini  dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero  dell'ordinanza-archiviazione  per
gli illeciti amministrativi; 
    i) all'analisi  del  mercato  del  lavoro  e  monitoraggio  degli
indicatori di contesto; 
    j) alla mediazione delle controversie di lavoro; 
    k)  alla  partecipazione  alla  trattazione  delle   controversie
collettive in materia integrazione salariale, mobilita'  e  contratti
di solidarieta'; 
    l) alle autorizzazioni, convalide, dispense e  certificazioni  di
materia di lavoro; 
    m) alla gestione dei flussi migratori per ragioni lavoro; 
    n) alla programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo delle
attivita' di competenza  sulla  base  della  programmazione  definita
dalla  Direzione   generale   per   le   politiche   del   personale,
l'innovazione organizzativo, il  bilancio-  UPD,  in  attuazione  del
Piano della performance nonche'  della  pianificazione  svolta  dalla
Direzione interregionale del lavoro di  riferimento,  secondo  quanto
previsto dall'art. 15, comma 2, lettera a), del presente decreto; 
    o) alla rilevazione  dei  dati  e  monitoraggio  del  livello  di
trasparenza, integrita' e di imparzialita' dell'azione  istituzionale
e di prevenzione della corruzione; 
    p) al miglioramento degli standard di qualita' dei servizi e alla
promozione delle pari opportunita' e delle buone prassi; 
    q) all'istruttoria relativa  al  conferimento  della  "Stella  al
merito del lavoro"; 
    r) alla conservazione degli accordi e  dei  contratti  collettivi
depositati nelle ipotesi richieste dalla legge; 
    s) alle verifiche degli ascensori e montacarichi  negli  impianti
industriali ed agricoli; 
    t) alla gestione dei collegi  di  conciliazione  e  arbitrato  ai
sensi dello Statuto dei lavoratori; 
    u) ad ogni altro compito demandato dalla legge.