Art. 23 Modifiche all'articolo 252 del codice civile 1. All'articolo 252 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore."; b) al primo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; c) al secondo comma la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio"; le parole: "e dei figli legittimi" sono sostituite dalle seguenti: "convivente e degli altri figli"; le parole: "genitore naturale" sono sostituite dalla seguente: "genitore"; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi."; d) al terzo comma le parole: "legittima" e la parola: "naturale" sono soppresse; e) al quarto comma la parola: "naturale" e' soppressa; f) dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.".
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 252 del codice civile, come modificato dal presente decreto: "Art. 252. Affidamento del figlio nato fuori del matrimonio e suo inserimento nella famiglia del genitore. Qualora il figlio nato fuori del matrimonio di uno dei coniugi sia riconosciuto durante il matrimonio il giudice, valutate le circostanze, decide in ordine all'affidamento del minore e adotta ogni altro provvedimento a tutela del suo interesse morale e materiale. L'eventuale inserimento del figlio nato fuori del matrimonio nella famiglia legittima di uno dei genitori puo' essere autorizzato dal giudice qualora cio' non sia contrario all'interesse del minore e sia accertato il consenso dell'altro coniuge convivente e degli altri figli che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' e siano conviventi, nonche' dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento.In questo caso il giudice stabilisce le condizioni cui ciascun genitore deve attenersi. Qualora il figlio naturale sia riconosciuto anteriormente al matrimonio, il suo inserimento nella famiglia e' subordinato al consenso dell'altro coniuge, a meno che il figlio fosse gia' convivente con il genitore all'atto del matrimonio o l'altro coniuge conoscesse l'esistenza del figlio. E' altresi' richiesto il consenso dell'altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento. In caso di disaccordo tra i genitori, ovvero di mancato consenso degli altri figli conviventi, la decisione e' rimessa al giudice tenendo conto dell'interesse dei minori. Prima dell'adozione del provvedimento, il giudice dispone l'ascolto dei figli minori che abbiano compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capaci di discernimento.".