Art. 98 Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a: "i figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento"; b) all'articolo 6, comma 1, le parole: "147 e 148" sono sostituite dalle seguenti: "315-bis e 316-bis "; il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la parola: "potesta'" e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; c) all'articolo 12, la parola: "naturale" e' sostituita dalle seguenti: "nato fuori del matrimonio".
Note all'art. 98: - Si riporta il testo dei commi 4 e 8 dell'articolo 4, il testo dell'articolo 6 e dell'articolo 12 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), come modificati dal presente decreto: "Art. 4. 1. - 2. - 3. (Omissis). 4. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli di entrambi i coniugi. 5. - 6. - 7. (Omissis). 8. Se la conciliazione non riesce, il presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonche', disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, da', anche d'ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo' essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. (Omissis)." "Art. 6. 1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori. 2. Il Tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel capo II, del titolo IX, del libro primo, del codice civile. 3 -4 -5 (abrogati). 6. L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore eta'. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovra' valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge piu' debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile. 7. Il Tribunale da' inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della responsabilita' genitoriale sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso degli stessi al godimento dell'usufrutto legale. 8- 9 -10 - 11 - 12 (abrogati)." "Art. 12. 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.".