Art. 98 
 
 
            Modifiche alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 
 
  1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 4 il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4.  Nel
ricorso deve essere indicata  l'esistenza  di  figli  di  entrambi  i
coniugi."; nel comma 8, le parole da "qualora lo ritenga" fino a:  "i
figli minori" sono sostituite dalle seguenti: "disposto l'ascolto del
figlio minore che abbia compiuto gli anni  dodici  e  anche  di  eta'
inferiore ove capace di discernimento"; 
    b)  all'articolo  6,  comma  1,  le  parole:  "147  e  148"  sono
sostituite dalle seguenti: "315-bis  e  316-bis  ";  il  comma  2  e'
sostituito  dal  seguente:  "2.  Il  Tribunale   che   pronuncia   lo
scioglimento o la cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio
applica, riguardo ai figli, le disposizioni contenute  nel  capo  II,
del titolo IX, del libro primo, del codice civile."; i commi 3, 4, 5,
8, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati; nel comma 7, la  parola:  "potesta'"
e' sostituita dalle seguenti: "responsabilita' genitoriale"; 
    c) all'articolo 12, la parola:  "naturale"  e'  sostituita  dalle
seguenti: "nato fuori del matrimonio". 
 
          Note all'art. 98: 
              - Si riporta il testo dei commi 4 e 8 dell'articolo  4,
          il testo dell'articolo 6 e dell'articolo 12 della legge  1°
          dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di  scioglimento
          del matrimonio), come modificati dal presente decreto: 
 
                                   "Art. 4. 
 
              1. - 2. - 3. (Omissis). 
              4. Nel ricorso deve  essere  indicata  l'esistenza  dei
          figli di entrambi i coniugi. 
              5. - 6. - 7. (Omissis). 
              8. Se  la  conciliazione  non  riesce,  il  presidente,
          sentiti  i  coniugi  e  i  rispettivi  difensori   nonche',
          disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli
          anni dodici  e  anche  di  eta'  inferiore  ove  capace  di
          discernimento,  da',  anche  d'ufficio,  con  ordinanza   i
          provvedimenti temporanei e  urgenti  che  reputa  opportuni
          nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice
          istruttore e fissa l'udienza di comparizione e  trattazione
          dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede,
          se il coniuge convenuto non compare, sentito il  ricorrente
          e il suo difensore. L'ordinanza del presidente puo'  essere
          revocata o modificata dal giudice  istruttore.  Si  applica
          l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione del  codice
          di procedura civile. 
              9. - 10. -  11.  -  12.  -  13.  -  14.  -  15.  -  16.
          (Omissis)." 
 
                                   "Art. 6. 
 
              1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 315-bis e 316-bis
          del codice civile, di  mantenere,  educare  ed  istruire  i
          figli nati o adottati durante  il  matrimonio  di  cui  sia
          stato pronunciato lo scioglimento  o  la  cessazione  degli
          effetti civili, permane anche nel caso di passaggio a nuove
          nozze di uno o di entrambi i genitori. 
              2. Il Tribunale che  pronuncia  lo  scioglimento  o  la
          cessazione degli effetti  civili  del  matrimonio  applica,
          riguardo ai figli, le disposizioni contenute nel  capo  II,
          del titolo IX, del libro primo, del codice civile. 
              3 -4 -5 (abrogati). 
              6.  L'abitazione  nella  casa   familiare   spetta   di
          preferenza al genitore cui vengono affidati i figli  o  con
          il quale i figli convivono oltre la maggiore eta'. In  ogni
          caso ai fini dell'assegnazione il giudice  dovra'  valutare
          le condizioni economiche dei coniugi  e  le  ragioni  della
          decisione   e   favorire   il    coniuge    piu'    debole.
          L'assegnazione, in  quanto  trascritta,  e'  opponibile  al
          terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 del codice civile. 
              7.  Il  Tribunale  da'   inoltre   disposizioni   circa
          l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui
          l'esercizio della responsabilita' genitoriale sia  affidato
          ad entrambi i genitori, circa il concorso degli  stessi  al
          godimento dell'usufrutto legale. 
              8- 9 -10 - 11 - 12 (abrogati)." 
 
                                   "Art. 12. 
 
              1.  Le  disposizioni  del  codice  civile  in  tema  di
          riconoscimento del figlio  nato  fuori  del  matrimonio  si
          applicano,  per  quanto  di  ragione,  anche  nel  caso  di
          scioglimento o  di  cessazione  degli  effetti  civili  del
          matrimonio.".