Art. 2 
 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e' composta di quindici senatori  e  di  quindici
deputati, nominati rispettivamente dal Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque  assicurando
la presenza di un rappresentante  per  ciascun  gruppo  esistente  in
almeno un ramo del  Parlamento.  I  componenti  sono  nominati  anche
tenendo  conto  della  specificita'  dei   compiti   assegnati   alla
Commissione.  I  componenti   della   Commissione   dichiarano   alla
Presidenza  della  Camera  di  appartenenza  se  nei  loro  confronti
sussista  una   delle   condizioni   indicate   nella   proposta   di
autoregolamentazione avanzata,  con  la  relazione  sulla  formazione
delle liste dei candidati per  le  elezioni  regionali,  provinciali,
comunali e circoscrizionali, approvata  il  18  febbraio  2010  dalla
Commissione parlamentare di inchiesta  sul  fenomeno  della  mafia  e
sulle altre associazioni criminali,  anche  straniere,  di  cui  alla
legge 4 agosto 2008, n. 132. 
  2. La Commissione e' rinnovata dopo  il  primo  biennio  dalla  sua
costituzione e i suoi componenti possono essere confermati. 
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei  deputati,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei  suoi
componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio
di presidenza. 
  4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da  due  segretari,  e'  eletto  dai  componenti  la
Commissione a scrutinio segreto. Per  l'elezione  del  presidente  e'
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione;  se
nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due
candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.  In  caso  di
parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il  piu'
anziano di eta'. 
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede  ai  sensi  del
comma 4. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per  le
elezioni suppletive. 
 
          Note all'art. 2: 
              La legge 4 agosto 2008,  n.  132  (Istituzione  di  una
          Commissione parlamentare di inchiesta  sul  fenomeno  della
          mafia  e  sulle   altre   associazioni   criminali,   anche
          straniere) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  192
          del 18 agosto 2008.