Art. 3 
 
 
                            Testimonianze 
 
  1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni
a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni
previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale. 
 
          Note all'art. 3: 
              Gli articoli  366  e  372  del  codice  penale  sono  i
          seguenti: 
                "Art. 366. Rifiuto di uffici legalmente dovuti. 
              Chiunque, nominato dall'autorita'  giudiziaria  perito,
          interprete, ovvero custode di cose sottoposte  a  sequestro
          dal  giudice  penale,   ottiene   con   mezzi   fraudolenti
          l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il  suo
          ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o  con
          la multa da euro 30 a euro 516. 
              Le stesse pene si applicano  a  chi,  chiamato  dinanzi
          all'autorita' giudiziaria per  adempiere  ad  alcuna  delle
          predette funzioni, rifiuta di dare le proprie  generalita',
          ovvero di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero  di
          assumere o di adempiere le funzioni medesime. 
              Le disposizioni precedenti si  applicano  alla  persona
          chiamata a deporre come  testimonio  dinanzi  all'autorita'
          giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad  esercitare
          una funzione giudiziaria. 
              Se il colpevole  e'  un  perito  o  un  interprete,  la
          condanna  importa  l'interdizione   dalla   professione   o
          dall'arte ." 
                "Art. 372. Falsa testimonianza. 
              Chiunque,    deponendo    come    testimone     innanzi
          all'autorita' giudiziaria, afferma il falso o nega il vero,
          ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che  sa  intorno  ai
          fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione
          da due a sei anni.