Art. 4 
 
 
                  Acquisizione di atti e documenti 
 
  1. La Commissione puo' ottenere copie di atti e documenti  relativi
a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria  o
altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal  segreto.  In
tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime
di segretezza. L'autorita'  giudiziaria  provvede  tempestivamente  e
puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti
con decreto motivato solo  per  ragioni  di  natura  istruttoria.  Il
decreto ha efficacia per sei mesi e  puo'  essere  rinnovato.  Quando
tali ragioni vengono meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'  essere
rinnovato  o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle   indagini
preliminari. 
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3
agosto 2007, n. 124. 
  3. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere  coperti
dal  segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a   procedimenti
giudiziari nella fase delle indagini preliminari. 
  4. Il segreto funzionale riguardante  atti  e  documenti  acquisiti
dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416  e
416-bis  del  codice  penale  non  puo'  essere  opposto   ad   altre
Commissioni parlamentari di inchiesta. 
 
          Note all'art. 4: 
              La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione
          per la sicurezza della Repubblica e  nuova  disciplina  del
          segreto) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187  del
          13 agosto 2007. 
              Per il testo degli articoli 416 e  416-bis  del  codice
          penale vedi nota all'articolo 1.