Art. 5 
 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa  e
ogni altra persona che  collabora  con  la  Commissione  o  compie  o
concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene  a  conoscenza
per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al  segreto  per
tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui  all'articolo  4,
comma 3. 
  2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  la  violazione
del segreto e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene di  cui
al comma 2 si applicano a chiunque diffonda  in  tutto  o  in  parte,
anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento
di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              Il testo dell'articolo 326  del  codice  penale  e'  il
          seguente: 
                "Art. 326. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
          ufficio. 
              Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, violando  i  doveri  inerenti  alle
          funzioni o al  servizio,  o  comunque  abusando  della  sua
          qualita', rivela  notizie  di  ufficio,  le  quali  debbano
          rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
          conoscenza, e' punito con la reclusione da sei mesi  a  tre
          anni. 
              Se l'agevolazione e' soltanto colposa,  si  applica  la
          reclusione fino a un anno. 
              Il pubblico ufficiale o la  persona  incaricata  di  un
          pubblico servizio, che, per procurare a se' o ad  altri  un
          indebito profitto patrimoniale, si avvale  illegittimamente
          di notizie di ufficio, le quali debbano  rimanere  segrete,
          e' punito con la reclusione da due a  cinque  anni.  Se  il
          fatto e' commesso al fine di procurare a se' o ad altri  un
          ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad  altri
          un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
          a due anni.".