Art. 4 
 
Direzione generale per la politica industriale, la  competitivita'  e
                     le piccole e medie imprese 
 
  1.  La  Direzione  generale  per  la   politica   industriale,   la
competitivita' e le piccole e medie imprese si articola in uffici  di
livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: 
    a)   attuazione   delle   politiche   per   lo   sviluppo   della
competitivita', per la promozione della ricerca  e  dell'innovazione,
per  la  diffusione  di  tecnologie  abilitanti  e  per  favorire  il
trasferimento tecnologico e delle politiche per la finanza d'impresa; 
    b)  analisi  e  studio  del  sistema   produttivo   nazionale   e
internazionale;  banca  dati  per   il   monitoraggio   del   sistema
imprenditoriale italiano e confronto con il sistema internazionale; 
    c) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, regionali e
con gli altri soggetti pubblici che attuano programmi e interventi in
favore delle imprese per lo sviluppo della competitivita'; 
    d) azioni per il coordinamento e l'integrazione  delle  politiche
per lo sviluppo della competitivita' con le  politiche  territoriali;
individuazione e aggiornamento  delle  specializzazioni  intelligenti
(smart specialization) e coordinamento con i livelli regionali; 
    e) attuazione delle politiche e programmi per l'attrazione  degli
investimenti esteri - Desk Italia - Sportello attrazione investimenti
esteri di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    f) attuazione delle politiche per i distretti  industriali  e  le
reti d'impresa; 
    g)   attuazione   delle   politiche   industriali   europee    ed
internazionali; profili comunitari inerenti  i  regimi  di  aiuto  ed
attivita' relative al sistema di notifica elettronica degli aiuti  di
Stato; attivita' connesse al Punto di Contatto Nazionale (P.C.N.)  ed
ai rapporti con l'OCSE  (Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo
sviluppo economico); 
    h)  attuazione  delle  politiche  industriali  ed  interventi  in
materia  di  difesa  nazionale,  materiali  di  armamento,   commesse
militari dei settori ad alta tecnologia; politiche ed interventi  per
l'industria aerospaziale; 
    i)  attuazione   della   politica   industriale   relativa   alla
partecipazione italiana al Patto atlantico, all'Unione europea e agli
altri organismi internazionali; 
    j)   attuazione   delle   politiche   e    programmi    per    la
reindustrializzazione  e  riconversione  delle  aree  e  dei  settori
industriali colpiti da crisi; 
    k)  attuazione  delle  politiche  per  lo  sviluppo  di   imprese
innovative; 
    l) attuazione delle politiche e programmi per il  recupero  e  la
reindustrializzazione  dei  siti  produttivi  inquinati  e   per   la
riconversione a sistemi produttivi eco-compatibili  e  al  riutilizzo
delle materie prime;  azioni  per  l'integrazione  con  le  politiche
ambientali e lo sviluppo di sistemi di certificazione ambientale; 
    m) attuazione delle politiche di sviluppo dei settori industriali
strategici per l'economia nazionale; politiche e  interventi  per  le
industrie alimentari, per la mobilita' sostenibile, per i settori  di
base, per i settori ad alto contenuto tecnologico e per  il  made  in
Italy; 
    n) attuazione delle politiche e programmi in favore delle piccole
e medie imprese e  per  l'artigianato;  monitoraggio  dell'attuazione
dello Small Business Act (S.B.A.); supporto al Garante per le  micro,
piccole e medie  imprese  di  cui  all'articolo  17  della  legge  11
novembre 2011, n. 180; responsabilita' sociale delle imprese; 
    o) attuazione delle politiche per la promozione e lo sviluppo del
movimento  cooperativo  e  rapporti  con  gli  Organismi  Europei  ed
Internazionali (O.I.L. - Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro)
per quanto attiene alla promozione cooperativa; 
    p) attivita' di raccordo con le camere di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura di cui all'allegato 2 al  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78; 
    q)  crisi  d'impresa;  gestione  stralcio  del   Fondo   per   il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficolta'. 
  2. Le risorse umane e strumentali della Direzione generale dedicate
al supporto del Garante per le micro, piccole e medie imprese di  cui
all'articolo  17  della  legge  11  novembre  2011,  n.   180,   sono
individuate dal Segretario generale, su proposta del Garante. 
  3. Presso la Direzione generale operano: 
    a) il Comitato per lo sviluppo dell'industria aeronautica di  cui
all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808; 
    b)  la  Commissione  per  il   rilascio   o   la   revoca   delle
autorizzazioni e per la decisione di reclami, di cui  all'articolo  8
della legge 6 dicembre 1993, n. 509; 
    c) il Consiglio nazionale ceramico di cui  all'articolo  4  della
legge 9 luglio 1990, n. 188; 
    d) il Nucleo  degli  esperti  di  politica  industriale,  di  cui
all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985,
          n.   808   recante:   "Interventi   per   lo   sviluppo   e
          l'accrescimento di competitivita' delle industrie  operanti
          nel settore aeronautico": 
              "Art.  2.Comitato  per   lo   sviluppo   dell'industria
          aeronautica. 
              Per assicurare la coordinata e  razionale  applicazione
          degli interventi di cui all'articolo  3,  e'  istituito  il
          comitato  per  lo   sviluppo   dell'industria   aeronautica
          presieduto dal Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato  e
          composto da un rappresentante per  ciascuno  dei  Ministeri
          degli affari  esteri,  della  difesa,  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero  e
          delle    partecipazioni    statali,    un    rappresentante
          dell'ufficio  del  Ministro  per  il  coordinamento   delle
          iniziative per la ricerca scientifica e  tecnologica  e  un
          rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli interventi
          straordinari nel Mezzogiorno nonche' da tre esperti, scelti
          tra persone di qualificata esperienza  nel  settore  e  non
          legate da rapporti di  dipendenza  o  di  partecipazione  a
          consigli di amministrazione di aziende del settore. 
              Per ogni componente effettivo e' nominato un supplente. 
              I componenti effettivi e supplenti  del  comitato  sono
          nominati  per  un  triennio  con   decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              Il  comitato   e'   costituito   validamente   con   la
          maggioranza assoluta dei componenti e delibera i  pareri  a
          maggioranza assoluta dei presenti. 
              Alla segreteria  del  comitato  provvede  il  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
              Il   Ministro   dell'industria,   del    commercio    e
          dell'artigianato redige  annualmente  una  relazione  sullo
          stato  dell'industria   aeronautica   ed   in   particolare
          sull'attuazione dei programmi piu'  significativi  per  gli
          aspetti tecnologici, economici ed occupazionali nonche' sui
          finanziamenti e contributi erogati ai sensi della  presente
          legge e sull'attivita' svolta dal comitato con  particolare
          riferimento ai pareri resi. 
              La relazione e' redatta sulla base di singoli  rapporti
          che, entro il 30 giugno di ciascun  anno,  le  imprese  che
          abbiano ottenuto i benefici di  cui  all'articolo  seguente
          devono  presentare   al   Ministero   dell'industria,   del
          commercio e  dell'artigianato  in  ordine  all'impiego  dei
          benefici stessi. 
              La relazione e' trasmessa dal Ministro  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, entro  il  31  luglio  di
          ciascun  anno,  al  Comitato   interministeriale   per   il
          coordinamento   della   politica   industriale    per    la
          trasmissione  al  Parlamento,  unitamente  alla   relazione
          previsionale e programmatica di cui all'articolo  15  della
          legge 5 agosto 1978, n. 468. 
              Tutti  gli  oneri   derivanti   dall'applicazione   del
          presente articolo gravano sul capitolo 1092 dello stato  di
          previsione del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato." 
              - Si riporta l'articolo 8 della legge 6 dicembre  1993,
          n. 509 recante: "Norme per  il  controllo  sulle  munizioni
          commerciali per uso civile": 
              "Art. 8. Commissione per il rilascio e la revoca  delle
          autorizzazioni e per la decisione dei reclami. 
              1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato e' costituita una Commissione composta dal
          direttore generale della produzione industriale o da un suo
          delegato  quale  presidente,  dal   direttore   del   Banco
          nazionale di prova o da un suo delegato e da tre esperti in
          materia di munizioni, armi o polveri propellenti. 
              2. I componenti della Commissione sono nominati, per la
          durata  di  un  quinquennio,  con  decreto   del   Ministro
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato e  possono
          essere riconfermati. 
              3. La Commissione  ha  il  compito  di  determinare  le
          caratteristiche  del  contrassegno  di   controllo   e   di
          stabilire le misure di protezione del contrassegno  stesso;
          di  rilasciare  le  autorizzazioni  per  l'apposizione  del
          contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni  o
          agli importatori di cui al  comma  2  dell'articolo  7;  di
          procedere  alla  revoca  delle  autorizzazioni  stesse;  di
          decidere i ricorsi avverso  i  provvedimenti  adottati  dal
          direttore del Banco nazionale di prova nell'esercizio delle
          sue funzioni. 
              4. La Commissione svolge altresi'  funzioni  consultive
          circa il recepimento delle decisioni della CIP  ed  esprime
          parere motivato ai fini di cui all'articolo 8, paragrafo 1,
          secondo  comma,  del  citato  regolamento   allegato   alla
          Convenzione di cui alla legge 12 dicembre 1973,  n.  993  ,
          per le decisioni adottate dalla  CIP  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge. 
              5.  La   Commissione   esprime   inoltre   parere   sui
          provvedimenti di competenza  del  Ministro  dell'industria,
          del commercio  e  dell'artigianato  emanati  nell'esercizio
          delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 9,  nonche'
          sulla definizione delle tariffe  di  cui  all'articolo  11,
          comma 1. 
              6. All'onere per  il  funzionamento  della  Commissione
          quantificato in lire 10 milioni annui si provvede a  valere
          sul capitolo 1092 dello stato di previsione  del  Ministero
          dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno
          1993 e corrispondenti proiezioni per gli anni 1994 e 1995." 
              - Si riporta l'articolo 4 della legge 9 luglio 1990, n.
          188,  recante:   "Tutela   della   ceramica   artistica   e
          tradizionale e della ceramica italiana di qualita'": 
              "Art. 4. Istituzione e compiti del Consiglio  nazionale
          ceramico. 
              1. E' istituito il Consiglio nazionale ceramico con  il
          compito di tutelare la ceramica artistica  e  tradizionale,
          valorizzandone   il   patrimonio   storico   e    culturale
          tradizionale nonche' i modelli e  i  decori  tipici,  e  la
          ceramica di qualita'. 
              2. Il Consiglio: 
              a)  individua  e  delimita,  entro  un  anno  dal   suo
          insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli
          enti interessati, le zone del  territorio  nazionale  nelle
          quali e' in  atto  una  affermata  produzione  di  ceramica
          artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi -  in
          caso di comprovate e storiche  situazioni  -  anche  quelle
          aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per
          tipologie, caratteri e qualita' sia ad essa riconducibile; 
              b) definisce e approva il  disciplinare  di  produzione
          della ceramica artistica e tradizionale  di  ciascuna  zona
          individuata, indicando il comune presso il quale avra' sede
          il comitato di disciplinare; 
              c) definisce e approva il  disciplinare  di  produzione
          della ceramica di qualita'; 
              d) designa, sentite le  organizzazioni  dei  produttori
          piu'  rappresentative  e  la  regione  interessata  i  suoi
          rappresentanti  nei  comitati  di   disciplinare   di   cui
          all'articolo 7; 
              e) apporta,  quando  ne  riscontri  l'opportunita',  le
          variazioni  e  gli  aggiornamenti   dei   disciplinari   di
          produzione con la  procedura  adottata  per  la  formazione
          degli stessi; 
              f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7,  e
          adotta le decisioni ritenute opportune; 
              g) vigila  sull'applicazione  della  presente  legge  e
          sull'osservanza dei disciplinari di produzione; 
              h) collabora alle iniziative di studio e di  promozione
          dirette a conseguire  la  valorizzazione  delle  produzioni
          tutelate. In particolare,  d'intesa  con  le  regioni  e  i
          comuni   interessati,   promuove   l'istituzione   di   una
          Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con
          manifestazioni     divulgative,     culturali     e      di
          commercializzazione  da  tenersi  alternativamente  in  una
          localita' ceramica del Mezzogiorno  e  in  una  dell'Italia
          centro-settentrionale; 
              i) concorre, in Italia  e  all'estero,  a  tutelare  la
          ceramica artistica e tradizionale italiana  nonche'  quella
          di  qualita',  coordinando  la  propria  attivita'  con  le
          regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni  altro
          ente od organismo interessato; 
              l) puo' svolgere gli altri compiti che vengano ad  esso
          affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalita'
          istituzionali. 
              3.  Per  lo  svolgimento  delle  sue  attribuzioni   il
          Consiglio effettua le indagini che ritiene  opportune,  ivi
          compresa l'audizione degli  interessati  e  dei  rispettivi
          consulenti tecnici." 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 11  maggio  1999.
          n.  140,  recante:   "Norme   in   materia   di   attivita'
          produttive": 
              "Art. 3. Studi e ricerche per la politica industriale. 
              1. Per lo svolgimento di funzioni di  elaborazione,  di
          analisi e di studio nei settori delle attivita' produttive,
          il    Ministro    dell'industria,    del    commercio     e
          dell'artigianato e'  autorizzato,  sentite  le  Commissioni
          parlamentari competenti, ad avvalersi della  collaborazione
          di  esperti  o  societa'  specializzate  mediante  appositi
          contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la  politica
          industriale, dotato della necessaria struttura di  supporto
          e disciplinato con apposito decreto,  anche  in  attuazione
          dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10
          della legge 7 agosto 1985,  n.  428  ,  ferma  restando  la
          dotazione  organica  del  Ministero   dell'industria,   del
          commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo
          di quello di cui all'articolo 2, comma 3,  lettera  f),  e'
          determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999."