(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  10
                        DICEMBRE 2013, N. 136 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Le
indagini di  cui  al  presente  comma  sono  svolte  unitamente  alla
verifica e alla ricognizione dei dati in  materia  gia'  in  possesso
degli enti competenti. I risultati delle  indagini  tecniche  per  la
mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati  nei
siti internet istituzionali dei Ministeri competenti e della  regione
Campania»; 
    dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1-bis.  Al  fine  di  integrare  il  quadro  complessivo   delle
contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore
di sanita' analizza e pubblica i  dati  dello  studio  epidemiologico
"Sentieri" relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato
dal 2003  al  2009  e  aggiorna  lo  studio  per  le  medesime  aree,
stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici,  in  particolare
in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei
tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con
particolare riferimento ai casi di superamento dei  valori  stabiliti
per le polveri sottili. Tali attivita' sono svolte  con  il  supporto
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  regione
Campania secondo gli indirizzi comuni e  le  priorita'  definiti  con
direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con il Presidente della regione  Campania,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  All'attuazione   del
presente comma si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie gia' disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»; 
    al comma 2: 
    al primo periodo, dopo le parole: «Comando Carabinieri  politiche
agricole e alimentari,» sono inserite le seguenti: «del  Corpo  delle
capitanerie di porto,» e dopo le parole: «organismi scientifici» sono
inserite le seguenti: «ed enti di ricerca»; 
    dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «In  particolare,
l'Istituto nazionale di economia agraria, nell'ambito  delle  proprie
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
conduce  un'analisi  sulle  prospettive  di  vendita   dei   prodotti
agroalimentari  delle  aree  individuate   come   prioritarie   dalla
direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche  del
rapporto tra la qualita' effettiva dei prodotti agroalimentari  e  la
qualita' percepita dal  consumatore  ed  elaborando  un  modello  che
individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta
di un prodotto agroalimentare»; 
    al comma 4: 
    al primo periodo, dopo la  parola:  «diritti»  sono  inserite  le
seguenti: «di proprieta' e di diritti» e dopo la  parola:  «indagini»
e' inserita la seguente: «dirette»; 
    dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:  «Ai  suddetti
soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta
di accesso ai terreni»; 
    al quarto periodo, le parole: «qualora sia dimostrato  il  venire
meno dei presupposti per  tale  indicazione»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia  stata
rimossa  la  causa  di  indicazione   per   provate   e   documentate
motivazioni»; 
    al comma 5: 
    al primo  periodo,  dopo  le  parole:  «possibili  interventi  di
bonifica» sono inserite le seguenti: «, sui tempi e sui costi» e dopo
le parole: «relativi ai terreni» sono inserite le seguenti:  «e  alle
acque di falda»; 
    il secondo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «Entro  trenta
giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo  e
tenendo conto dei risultati della medesima, con  ulteriore  direttiva
dei  Ministri  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  della
salute, d'intesa con il Presidente della  regione  Campania,  possono
essere indicati  altri  terreni  della  regione  Campania,  destinati
all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli
ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi  del
presente articolo. In tal caso, nei successivi  novanta  giorni,  gli
enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalita' di cui al
primo periodo una relazione riguardante i  restanti  terreni  oggetto
dell'indagine»; 
    al comma 6: 
    al primo periodo, le parole: «e al secondo periodo del  comma  5»
sono sostituite dalle seguenti: «e al terzo  periodo  del  comma  5»,
dopo le parole: «sono indicati» sono inserite le seguenti:  «,  anche
tenendo conto  dei  principi  di  cui  agli  articoli  14  e  15  del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  28  gennaio  2002,»  e  dopo  le  parole:   «agroalimentare   ma
esclusivamente a colture diverse»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «in
considerazione delle capacita' fitodepurative»; 
    al secondo periodo, le parole: «solo a produzioni  agroalimentari
determinate» sono sostituite  dalle  seguenti:  «solo  a  determinate
produzioni agroalimentari»; 
    sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «Ove,  sulla  base
delle indagini di  cui  al  comma  5,  non  sia  possibile  procedere
all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del  presente
comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere  altresi'
indicati i terreni da sottoporre ad  indagini  dirette,  da  svolgere
entro  i  novanta  giorni  successivi  all'emanazione   del   decreto
medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalita'  di
cui al primo periodo, si procede all'indicazione  della  destinazione
dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo»; 
    dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: 
    «6-bis. Ai titolari di diritti di proprieta' e di  diritti  reali
di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui
al presente articolo, che si oppongono alla concessione  dell'accesso
ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilita' di  accesso  ai
terreni sia imputabile agli stessi soggetti, e' interdetto  l'accesso
a finanziamenti pubblici o  incentivi  di  qualsiasi  natura  per  le
attivita' economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni. 
    6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati
da una chiara segnaletica e sono  periodicamente  e  sistematicamente
controllati dal  Corpo  forestale  dello  Stato.  All'attuazione  del
presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
    6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di
cui al presente articolo, il divieto di  cui  all'articolo  1,  comma
143,  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   228,   e   successive
modificazioni, per  l'anno  2014,  limitatamente  alle  sole  vetture
destinate all'attivita' ispettiva e di controllo, non si applica alle
amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo,  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente  e  comunque
senza   nuovi   o   maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,
subordinatamente  alla  verifica  dell'indisponibilita'  di  cessione
all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei  depositi
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
della regione Campania. 
    6-quinquies. La regione Campania, al  termine  degli  adempimenti
previsti dal presente articolo, anche attraverso la  stipulazione  di
contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  e  successive  modificazioni,
sentite le organizzazioni di categoria, puo'  approvare  un  organico
programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti  non
destinati all'alimentazione umana o animale. 
    6-sexies. All'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i  competenti
istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   i   parametri
fondamentali di qualita' delle acque  destinate  ad  uso  irriguo  su
colture alimentari e le relative modalita' di verifica,  fatto  salvo
quanto disposto  dall'articolo  112  del  presente  decreto  e  dalla
relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di
qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche'
gli esiti delle indagini e delle attivita' effettuati  ai  sensi  del
medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui  al  presente
comma si provvede, altresi',  alla  verifica  ed  eventualmente  alla
modifica delle norme tecniche per il riutilizzo  delle  acque  reflue
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185"». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «azioni  e  interventi
di» sono inserite le seguenti: «prevenzione del  danno  ambientale  e
dell'illecito ambientale,»,  dopo  la  parola:  «monitoraggio,»  sono
inserite le  seguenti:  «anche  di  radiazioni  nucleari,»,  dopo  le
parole: «tutela e bonifica nei terreni» sono inserite le seguenti: «,
nelle acque di falda e nei pozzi» e  le  parole:  «e  dal  Presidente
della regione  Campania»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e  dal
Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa
di diritto ai lavori del Comitato»; 
    al comma 2: 
    al primo periodo, dopo le parole:  «di  cui  al  comma  1,»  sono
inserite le seguenti: «previa valutazione e idonea pubblicazione  dei
dati e delle  informazioni  gia'  acquisiti  da  parte  del  medesimo
Comitato,», dopo le parole: «di monitoraggio e  tutela  nei  terreni»
sono inserite le seguenti: «, nelle acque di falda  e  nei  pozzi»  e
sono  aggiunte,   in   fine,   le   seguenti   parole:   «,   nonche'
dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno  dei  roghi
di rifiuti nella regione Campania e delle  problematiche  connesse  e
dal commissario delegato di cui all'articolo  11  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei ministri n.  3891  del  4  agosto  2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La  Commissione  puo'
avvalersi  di  esperti  di  chiara  fama  scelti  tra  le  eccellenze
accademiche e scientifiche, anche internazionali;  agli  esperti  non
sono corrisposti  gettoni,  rimborsi  di  spese  o  altri  emolumenti
comunque denominati»; 
    al comma 4: 
    al primo periodo, dopo le parole: «enti di  cui  all'articolo  1,
comma 1,» sono inserite le  seguenti:  «nonche'  dell'incaricato  del
Governo per il contrasto del fenomeno  dei  roghi  di  rifiuti  nella
regione Campania e delle problematiche  connesse  e  del  commissario
delegato di cui all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto  2010,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010,»; 
    dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:  «La  Commissione
deve inoltre prevedere, nell'ambito degli interventi  di  bonifica  e
riequilibrio  dell'ecosistema,   l'utilizzo   di   sistemi   naturali
rigenerativi  e  agroecologici,  attraverso  piante  con   proprieta'
fitodepurative previste dalla legislazione vigente.  Tra  i  soggetti
attuatori degli interventi di bonifica,  sono  individuate  anche  le
societa' partecipate dalla regione che operano in tali ambiti.»; 
    al secondo periodo, le parole: «, ovvero attraverso la nomina  di
un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400» sono soppresse; 
    sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Il   Comitato
interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da
trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle
procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati,  dello
stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti  nonche'  il
rendiconto delle risorse finanziarie impiegate  e  di  quelle  ancora
disponibili. Le opere e  gli  interventi  di  bonifica  sono  attuati
unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica»; 
    dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: 
    «4-bis.   Ai   sensi   della   Convenzione   sull'accesso    alle
informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi  decisionali
e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus  il
25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108,  su
iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al
fine  di   facilitare   la   comunicazione,   l'informazione   e   la
partecipazione  dei  cittadini  residenti  nelle  aree   interessate,
possono essere costituiti consigli consultivi della comunita'  locale
nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze  dei  cittadini
residenti,  nonche'  delle  principali  organizzazioni   agricole   e
ambientaliste,  degli  enti  locali  e  della  regione  Campania.   I
cittadini possono coadiuvare l'attivita' di tali consigli  consultivi
mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video.  La
regione Campania trasmette  le  deliberazioni  assunte  dai  consigli
consultivi della comunita' locale alla Commissione, che le valuta  ai
fini dell'assunzione  delle  iniziative  di  competenza,  da  rendere
pubbliche con strumenti idonei. 
    4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di  bonifica  dei
terreni inquinati, entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i  Ministri  dello  sviluppo  economico,  della  salute  e  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  sentita  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  e  successive  modificazioni,  adotta  il  regolamento
relativo agli interventi di  bonifica,  ripristino  ambientale  e  di
messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente,  delle  aree
destinate  alla  produzione  agricola  e  all'allevamento,   di   cui
all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    4-quater.  La  regione  Campania,   su   proposta   dell'Istituto
superiore di sanita', entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  definisce,
nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni  2014
e 2015, anche ai fini  dei  conseguenti  eventuali  accertamenti,  la
tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello  stato
di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione  dei
comuni capoluogo, di cui all'articolo 2, comma 1, della direttiva dei
Ministri   delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute
adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, che
risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali
e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori  del  gruppo  di
cui all'articolo 1, comma 3, della citata direttiva. 
    4-quinquies.  La  regione  Puglia,  su   proposta   dell'Istituto
superiore di sanita', entro novanta giorni dalla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto,  definisce,
nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni  2014
e  2015,  anche  ai  fini  dei  conseguenti  eventuali  accertamenti,
modalita' di offerta di esami per la prevenzione e per  il  controllo
dello stato di salute  della  popolazione  residente  nei  comuni  di
Taranto e di Statte. 
    4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e 4-quinquies sono
effettuati senza alcuna compartecipazione alla  spesa  da  parte  dei
pazienti. 
    4-septies. Il Ministero della salute, sentiti le regioni Campania
e Puglia e l'Istituto superiore di sanita', stabilisce  le  modalita'
con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso
delle attivita' di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. 
    4-octies. Per le attivita' di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies
e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni  di  euro  e,
per l'anno 2015, la spesa di 25  milioni  di  euro,  a  valere  sulle
risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo  1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate,
da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle
ad esse spettanti. Al riparto delle risorse  integrative  di  cui  al
primo periodo tra le  regioni  Campania  e  Puglia  si  provvede  con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano»; 
    al comma 5: 
    al   primo   periodo,   le   parole:   «Agli   oneri    derivanti
dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui  al  comma
4,  per  il  2014  si  provvede»  sono  sostituite  dalle   seguenti:
«All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4
si provvede, nell'anno 2014,»; 
    il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le risorse di cui
al presente comma sono integrate con quelle  finalizzate  allo  scopo
nell'ambito dei programmi dei  fondi  strutturali  europei  2014-2020
concernenti la regione Campania e della quota nazionale del Fondo per
lo sviluppo e la coesione relativa alla medesima regione, determinata
con la delibera del Comitato interministeriale per la  programmazione
economica di cui all'articolo 1, comma 8,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente
comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui  all'articolo  61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare  con
il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di   cui
all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.  181,
e successive modificazioni, concorre alla realizzazione di interventi
prioritari  di  messa  in  sicurezza  e  di  bonifica  della  regione
Campania. La quota di cui al primo periodo e' determinata annualmente
in funzione delle somme di denaro  e  dei  proventi  derivanti  dalla
vendita di beni mobili e dalle  attivita'  finanziarie  confiscati  a
seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di
misure di prevenzione ai sensi del codice  delle  leggi  antimafia  e
delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali  a  carico
della criminalita' organizzata per la repressione dei  reati  di  cui
agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
152, commessi nel territorio della regione Campania»; 
    al comma 6, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle  seguenti:
«commi 1, 5 e 6» e le parole da: «2.900.000 euro nel 2014» fino  alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  «3.900.000  euro  nel
2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000  euro
nel  2014,  con  le  risorse  europee  disponibili  nell'ambito   del
programma operativo regionale per la Campania  2007-2013  finalizzate
alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto
a un milione di euro nel 2014, con  le  risorse  europee  disponibili
nell'ambito del  programma  di  sviluppo  rurale  Campania  2007-2013
finalizzate all'assistenza tecnica»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Azioni e interventi  di
monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei  territori  della  regione
Campania e nei comuni di Taranto e Statte». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis. (Disposizioni per  garantire  la  trasparenza  e  la
libera concorrenza nella realizzazione delle opere e degli interventi
connessi allo  svolgimento  delle  attivita'  di  monitoraggio  e  di
bonifica delle aree inquinate). - 1. Il prefetto della  provincia  di
Napoli, quale prefetto del capoluogo della regione Campania, assicura
il coordinamento e  l'unita'  di  indirizzo  di  tutte  le  attivita'
finalizzate alla prevenzione delle infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione di contratti  pubblici
aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  e  forniture,  nonche'   nelle
erogazioni e nelle concessioni  di  provvidenze  pubbliche,  connessi
alle attivita' di monitoraggio e di bonifica delle aree inquinate. 
    2. Al fine di assicurare l'efficace espletamento delle  attivita'
di  cui  al  comma  1,  il  Comitato  di  coordinamento  per   l'alta
sorveglianza delle grandi opere,  istituito  ai  sensi  dell'articolo
180, comma 2, del codice dei contratti pubblici  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, opera a immediato e diretto supporto
del  prefetto  di  Napoli,  attraverso  una   sezione   specializzata
istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo,  che
costituisce una forma di  raccordo  operativo  tra  gli  uffici  gia'
esistenti  e  che   non   puo'   configurarsi   quale   articolazione
organizzativa di livello dirigenziale ne' quale ufficio di  carattere
stabile e permanente.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'ambiente e della tutela
del territorio e  del  mare  e  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le funzioni,
la composizione, le risorse umane e le  dotazioni  strumentali  della
sezione specializzata,  da  individuare  comunque  nell'ambito  delle
risorse umane, finanziarie e strumentali del  Ministero  dell'interno
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per
la  finanza  pubblica,   nonche'   le   modalita'   attuative   delle
disposizioni volte a prevenire le  infiltrazioni  della  criminalita'
organizzata nelle opere e  negli  interventi  di  monitoraggio  e  di
bonifica delle aree inquinate. 
    3. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del  Ministero
dell'interno e' istituito, con il decreto  di  cui  al  comma  2,  il
Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le  bonifiche  delle
aree inquinate  (GIMBAI),  che  costituisce  una  forma  di  raccordo
operativo tra gli uffici gia' esistenti e che non  puo'  configurarsi
quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale  ne'  quale
ufficio di carattere stabile e permanente. Con  il  medesimo  decreto
sono  definite,  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie   e
strumentali del Ministero  dell'interno  disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  le
funzioni e la composizione del Gruppo, che opera in stretto  raccordo
con la sezione specializzata di cui al comma 2. 
    4. Lo schema  del  decreto  di  cui  al  comma  2,  corredato  di
relazione tecnica che ne  evidenzi  la  neutralita'  finanziaria,  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri  sono  espressi  entro  venti  giorni
dall'assegnazione, decorsi i quali il decreto  puo'  essere  comunque
adottato. 
    5. I controlli antimafia sui contratti pubblici e sui  successivi
subappalti  e  subcontratti  aventi  ad  oggetto  lavori,  servizi  e
forniture sono altresi' effettuati con l'osservanza delle linee guida
indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza  delle
grandi opere, anche in deroga a  quanto  previsto  dal  codice  delle
leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 
    6. Per l'efficacia dei controlli antimafia nei contratti pubblici
e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto  lavori,
servizi e forniture e nelle erogazioni e concessioni  di  provvidenze
pubbliche  e'  prevista  la  tracciabilita'   dei   relativi   flussi
finanziari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare,  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  definite   le   modalita'
attuative del presente comma ed e' prevista la  costituzione,  presso
la prefettura-ufficio territoriale del Governo di Napoli, di  elenchi
di fornitori e prestatori di  servizi,  non  soggetti  a  rischio  di
inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli  esecutori  dei
lavori oggetto del presente articolo. Il Governo presenta alle Camere
una relazione annuale concernente l'attuazione del presente comma». 
    All'articolo 3: 
    al comma 1, capoverso Art. 256-bis: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «in aree  non  autorizzate»
sono soppresse; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Il  responsabile  e'
tenuto al ripristino dello stato  dei  luoghi,  al  risarcimento  del
danno ambientale e al pagamento, anche  in  via  di  regresso,  delle
spese per la bonifica»; 
    al comma 2, dopo le parole: «all'articolo  255,  comma  1,»  sono
inserite le seguenti: «e le condotte di reato di  cui  agli  articoli
256 e 259»; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. La pena e' aumentata di un terzo se  il  delitto  di  cui  al
comma 1  e'  commesso  nell'ambito  dell'attivita'  di  un'impresa  o
comunque di un'attivita' organizzata. Il titolare dell'impresa  o  il
responsabile  dell'attivita'  comunque  organizzata  e'  responsabile
anche sotto l'autonomo  profilo  dell'omessa  vigilanza  sull'operato
degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa
o all'attivita' stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili
dell'attivita'   si   applicano   altresi'   le   sanzioni   previste
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno  2001,  n.
231»; 
    al  comma  4,  dopo  la  parola:  «aumentata»  sono  inserite  le
seguenti: «di un terzo» e le parole: «i fatti di cui al comma 1  sono
commessi» sono sostituite dalle seguenti: «il fatto di cui al comma 1
e' commesso»; 
    al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «I mezzi
utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in  impianti  non
autorizzati, sono confiscati ai sensi  dell'articolo  259,  comma  2,
salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui
al citato comma 1 del  presente  articolo  e  che  non  si  configuri
concorso di persona  nella  commissione  del  reato»  e,  al  secondo
periodo, le parole: «compartecipe al  reato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «concorrente nel reato»; 
    al comma 2, la parola: «prioritariamente» e' soppressa e dopo  le
parole: «finanziarie disponibili,» sono inserite le seguenti: «di cui
all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  di
un contingente massimo di 850 unita'»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2  i  militari
delle Forze armate agiscono con le funzioni  di  agenti  di  pubblica
sicurezza. 
    2-ter. Il personale di cui al comma 2 e' posto a disposizione dei
prefetti interessati fino al 31 dicembre 2014. 
    2-quater. Agli ufficiali,  sottufficiali  e  militari  di  truppa
delle Forze armate compresi nel contingente di  cui  al  comma  2  e'
attribuita un'indennita' onnicomprensiva, determinata con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno e della difesa, nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
disponibili   di   cui   al   comma   2.   La   predetta   indennita'
onnicomprensiva, aggiuntiva al trattamento stipendiale  o  alla  paga
giornaliera, non puo' superare il  trattamento  economico  accessorio
previsto per il personale delle Forze di polizia. 
    2-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma  2,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero della difesa, trasmette al Ministero dell'economia e  delle
finanze un programma per l'utilizzo delle risorse finanziarie di  cui
all'articolo 1, comma 264, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 
    2-sexies.  Al  fine  di  dare  attuazione   a   quanto   previsto
dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto nonche'  di  garantire
adeguati  livelli   di   tutela   agroambientale,   con   particolare
riferimento al monitoraggio del territorio rurale e alla  lotta  alla
combustione dei rifiuti in aree a vocazione agricola anche attraverso
l'impiego della flotta aerea del  Corpo  forestale  dello  Stato,  il
programma "Interventi per soccorsi" della missione "Soccorso  civile"
dello stato di previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali e' integrato di 2,5 milioni di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2014.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del
presente  comma  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 263,  della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le
occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 4: 
    al comma 1, capoverso 3-ter: 
    al primo periodo, dopo le parole: «codice penale»  sono  inserite
le seguenti: «o da leggi speciali»; 
    al terzo periodo, le parole da: «anche quando» fino a:  «custodia
cautelare» sono soppresse; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «I  procedimenti  di
competenza delle amministrazioni di cui ai  periodi  precedenti,  che
abbiano ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai  quali
procede l'autorita' giudiziaria, possono essere avviati o  proseguiti
anche in pendenza del procedimento penale, in conformita' alle  norme
vigenti. Per le infrazioni di maggiore gravita',  sanzionate  con  la
revoca di autorizzazioni o con la  chiusura  di  impianti,  l'ufficio
competente, nei casi di  particolare  complessita'  dell'accertamento
dei fatti addebitati, puo' sospendere il procedimento  amministrativo
fino al termine di quello penale, salva la possibilita'  di  adottare
strumenti cautelari». 
    All'articolo 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  atteso  il
sussistere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni di continuita'  nella  gestione  delle  medesime  emergenze
ambientali, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre  2015,
le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3891  del  4  agosto  2010,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010,  e,  fino  al  31
dicembre 2014, le disposizioni di cui  all'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5  dicembre  2006,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre  2006,  e  successive
modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti
i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti  e  connessi
alle ordinanze di cui al presente comma. Il Commissario  delegato  di
cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
ministri n. 3891 del 4 agosto 2010 e' autorizzato ad  avvalersi,  per
l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  al  presente   comma,   di
personale,  anche  gia'  operante,  nel  limite   organico   previsto
dall'articolo 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 4021 del 4 maggio  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 10 maggio  2012.  Il  Ministro  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  con  proprio  decreto,
disciplina le attribuzioni, il trattamento economico e  le  procedure
operative della struttura commissariale. All'attuazione del  presente
comma si provvede nei limiti  delle  risorse  gia'  previste  per  la
copertura finanziaria delle richiamate ordinanze del  Presidente  del
Consiglio dei ministri nonche' per la struttura commissariale di  cui
all'articolo 11  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3891 del 4 agosto 2010». 
    All'articolo 6: 
    al comma 1: 
    alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "non oltre i sei anni"
sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i cinque anni"»; 
    dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) al comma 1, terzo periodo, sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "e le disposizioni dei provvedimenti gia' emanati in
attuazione   del   presente   articolo   per   garantire   l'efficace
espletamento dell'incarico dei commissari"»; 
    alla lettera b), le parole da: «I commissari» fino a: «dell'ANAS»
sono sostituite dalle seguenti:  «I  soggetti  di  cui  i  commissari
possono avvalersi per le attivita' di progettazione degli interventi,
per le procedure di affidamento  dei  lavori,  per  le  attivita'  di
direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra  attivita'
di  carattere  tecnico-amministrativo  connessa  alla  progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e
forniture, sono stabiliti dai decreti  di  nomina  di  cui  al  primo
periodo del presente comma»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis. A decorrere  dal  1º  gennaio  2015  i  Presidenti  delle
regioni subentrano ai Commissari straordinari anche nella titolarita'
delle contabilita' speciali per la  gestione  delle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 111, della legge  27  dicembre  2013,  n.  147,
giacenti, alla predetta data, nelle medesime contabilita' speciali. A
decorrere da  tale  data,  le  risorse  giacenti  nelle  contabilita'
speciali   di   cui   al   precedente   periodo   sono    trasferite,
compatibilmente  con  gli  equilibri  di  finanza   pubblica,   nella
disponibilita' dei bilanci regionali e  devono  essere  rifinalizzate
alla  prosecuzione  degli  interventi  di  mitigazione  del  dissesto
idrogeologico. I Presidenti delle regioni succedono ai Commissari  in
tutti i rapporti attivi e passivi e  nelle  attivita'  pendenti  alla
data del predetto trasferimento.  Essi  garantiscono  la  corretta  e
puntuale attuazione degli interventi mediante  le  proprie  strutture
organizzative e possono  altresi'  avvalersi,  per  le  attivita'  di
progettazione degli interventi, per le procedure di  affidamento  dei
lavori, per le attivita' di  direzione  dei  lavori  e  di  collaudo,
nonche' per ogni altra attivita' di carattere  tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione,  all'affidamento  e  all'esecuzione  dei
lavori, ivi inclusi servizi  e  forniture,  degli  uffici  tecnici  e
amministrativi dei comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS  Spa,  dei  consorzi  di
bonifica e delle autorita' di distretto. Le  risorse  finalizzate  ad
interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico sono  utilizzate
dalle regioni tramite accordo di programma ai sensi dell'articolo  2,
comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.  Sono  fatte  salve,
comunque, le modalita' attuative  previste  dal  citato  articolo  1,
comma 111, della legge n. 147 del 2013. Sono altresi' fatte salve  le
competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare ai sensi  dell'articolo  58,  comma  3,  lettera  a),  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
    1-ter. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e successive modificazioni, e' aggiunta, in  fine,  la  seguente
lettera: 
    "n-sexies) delle spese effettuate dalle regioni  a  valere  sulle
risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 6  del  decreto-legge  10
dicembre 2013, n. 136"». 
    All'articolo 7, comma 1: 
    alla lettera a) e' premessa la seguente: 
    «0a) al comma  6,  dopo  le  parole:  "acquisite  e  valutate  le
eventuali osservazioni pervenute entro  i  successivi  dieci  giorni"
sono  inserite  le  seguenti:  "anche  da  parte  degli  enti  locali
interessati nel cui territorio insistono  gli  impianti  dell'impresa
commissariata"»; 
    la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) al comma 7, il primo periodo e' sostituito dai seguenti:  "Il
piano di cui al comma 5 e' approvato con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, sentito il Ministro della salute, entro  quindici  giorni
dalla proposta e comunque entro il  28  febbraio  2014.  Il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine della
formulazione della proposta di cui al periodo precedente,  acquisisce
sulla proposta del comitato di esperti di  cui  al  comma  5,  ultimo
periodo, il parere  del  Commissario  straordinario  e  quello  della
regione competente, che sono resi entro dieci giorni dalla richiesta,
decorsi i quali la proposta del Ministro puo' essere formulata  anche
senza i pareri richiesti. La proposta del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e'  formulata  entro  quindici
giorni dalla richiesta dei pareri e comunque non oltre quarantacinque
giorni dal ricevimento della proposta del comitato di esperti di  cui
al comma 5, ultimo periodo. Il piano di cui al comma 6  e'  approvato
con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
dello sviluppo  economico,  formulata  entro  quindici  giorni  dalla
presentazione del piano medesimo"»; 
    alla lettera  d),  le  parole:  «il  70»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «l'80»; 
    alla lettera e): 
    al  primo  periodo,  le  parole:  «delle  misure  di  risanamento
ambientale e sanitario» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure
e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria»; 
    al secondo  periodo,  la  parola:  «novanta»e'  sostituita  dalla
seguente: «sessanta» e  la  parola:  «quarantacinque»  e'  sostituita
dalla seguente: «trenta»; 
    all'ottavo periodo, le parole: «preposte alla tutela  ambientale,
culturale» sono sostituite  dalle  seguenti:  «preposte  alla  tutela
ambientale, sanitaria, culturale»; 
    la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    «g) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
    "11-bis. Al commissario straordinario,  previa  approvazione  del
piano industriale, e' attribuito il potere, al fine di finanziare gli
investimenti  ivi  previsti  per   l'attuazione   dell'autorizzazione
integrata ambientale e per l'adozione delle altre misure previste nel
piano  delle  misure  e  delle  attivita'  di  tutela  ambientale   e
sanitaria: 
    a) nel caso  di  impresa  esercitata  in  forma  individuale,  di
richiedere al titolare dell'impresa le somme necessarie ai  fini  del
risanamento ambientale; 
    b) nel  caso  di  impresa  esercitata  in  forma  societaria,  di
aumentare il capitale sociale a pagamento nella misura necessaria  ai
fini del risanamento ambientale, in una o piu'  volte,  con  o  senza
sovrapprezzo a seconda dei casi:  offrendo  le  azioni  emittende  in
opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute,  con
le modalita' previste dall'articolo 2441, secondo comma,  del  codice
civile e nel rispetto del diritto di prelazione di  cui  al  medesimo
articolo 2441, terzo comma, primo periodo, ovvero, nel  caso  in  cui
non siano stati esercitati,  in  tutto  o  in  parte,  i  diritti  di
opzione, collocando l'aumento di capitale presso terzi; ovvero  anche
con  esclusione  o  limitazione  del  diritto  di   opzione,   previa
predisposizione della relazione di cui al citato articolo 2441, sesto
comma, primo periodo, e rilascio, in tale ultimo caso, da  parte  del
collegio  sindacale,  del  parere  sulla  congruita'  del  prezzo  di
emissione delle azioni  entro  quindici  giorni  dalla  comunicazione
della predetta relazione allo stesso e al soggetto  incaricato  della
revisione legale dei conti. In tutti i  casi  di  cui  alla  presente
lettera,  le  azioni  di  nuova  emissione  possono  essere  liberate
esclusivamente mediante conferimenti in denaro. 
    11-ter. Il soggetto o i soggetti che intendono  sottoscrivere  le
azioni offerte in opzione e quelli individuati  per  il  collocamento
dell'aumento di capitale presso terzi devono,  prima  di  dare  corso
all'operazione, impegnarsi, nei  confronti  dell'impresa  soggetta  a
commissariamento nonche' del Ministero dello sviluppo economico e del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  a
far  si'  che  le  risorse  finanziarie  rivenienti  dall'aumento  di
capitale  siano  messe  a  disposizione   dell'impresa   soggetta   a
commissariamento ai fini dell'attuazione del  piano  delle  misure  e
delle  attivita'  di  tutela  ambientale  e  sanitaria  e  del  piano
industriale. 
    11-quater.  Le  somme  eventualmente  messe  a  disposizione  dal
titolare dell'impresa o dal socio di maggioranza sono  scomputate  in
sede di confisca delle somme sequestrate, anche ai sensi del  decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per reati  ambientali  o  connessi
all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale. 
    11-quinquies. Qualora con le modalita' di cui al comma 11-bis non
sia possibile reperire le risorse  necessarie  per  l'attuazione  del
piano industriale in tempi compatibili con le  esigenze  dell'impresa
soggetta a commissariamento, e comunque non  oltre  l'anno  2014,  al
commissario straordinario sono trasferite, su sua richiesta, le somme
sottoposte a sequestro  penale,  nei  limiti  di  quanto  costituisce
oggetto di  sequestro,  anche  in  relazione  a  procedimenti  penali
diversi da quelli per  reati  ambientali  o  connessi  all'attuazione
dell'autorizzazione  integrata  ambientale,  a  carico  del  titolare
dell'impresa,  ovvero,  in  caso  di  impresa  esercitata  in   forma
societaria, a carico dei soci di maggioranza o degli enti, ovvero dei
rispettivi soci o amministratori, che abbiano esercitato attivita' di
direzione  e  coordinamento  sull'impresa  commissariata  prima   del
commissariamento.   In   caso   di   proscioglimento   del   titolare
dell'impresa o dei soggetti indicati al periodo  precedente  da  tali
reati, le predette somme, per la parte  in  cui  sono  impiegate  per
l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale e  delle  altre
misure previste nel piano delle misure e delle  attivita'  di  tutela
ambientale e sanitaria, e salvo conguaglio per  la  parte  eccedente,
non sono comunque  ripetibili.  In  caso  di  condanna  del  titolare
dell'impresa o dei soggetti indicati al primo periodo per i  suddetti
reati, resta fermo l'eventuale credito  dello  Stato  e  degli  altri
eventuali soggetti offesi, nella misura accertata dalla  sentenza  di
condanna. Alla data  della  cessazione  del  commissariamento,  sulle
somme  trasferite  al  commissario  straordinario  che  derivano   da
sequestri penali, ove non ancora spese o  impegnate  dal  commissario
medesimo, rivive il vincolo di sequestro penale"». 
    All'articolo 8, comma 1, capoverso Art. 2-quinquies: 
    al comma 1, le parole: «dei commi che  seguono»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei commi 2 e 3»; 
    al comma 2: 
    alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in
contraddittorio  con  l'A.R.P.A.  Puglia.  I  costi   delle   analisi
effettuate dall'A.R.P.A. Puglia sono a  carico  della  societa'  Ilva
Spa»; 
    alla lettera d), le parole da: «ne da' comunicazione» fino a: «in
contraddittorio prima»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «provvede
all'avvio del recupero o allo  smaltimento  dei  rifiuti,  prima  del
campionamento sul suolo superficiale e» e sono aggiunte, in fine,  le
seguenti parole: «, dandone  comunicazione  agli  enti  locali  e  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
la necessaria pubblicazione. Con le  medesime  modalita'  si  procede
alla rimozione dei rifiuti contenenti amianto,  al  conferimento  dei
medesimi rifiuti nelle discariche di cui all'allegato  2  al  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,  e  successive  modificazioni,  e
alla contestuale mappatura dei materiali contenenti amianto  presenti
nello stabilimento»; 
    alla lettera e), le parole: «ne  da'  comunicazione  all'A.R.P.A.
Puglia e» sono soppresse; 
    alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «solo
dopo essere stati analizzati  dall'A.R.P.A.  Puglia.  I  costi  delle
analisi sono a carico della societa' Ilva Spa»; 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    «4-bis.  Tutti  gli  interventi  e  le  operazioni   previsti   e
disciplinati  dal  presente  articolo  devono  essere  documentati  e
facilmente  rintracciabili  nel  sito  internet   istituzionale   del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    4-ter.  Al  fine  di  integrare  il  quadro   complessivo   delle
contaminazioni esistenti nella regione Puglia,  l'Istituto  superiore
di sanita' analizza e pubblica i  dati  dello  studio  epidemiologico
"Sentieri"  relativo  ai  siti  di   interesse   nazionale   pugliesi
effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna  lo  studio  per  le  medesime
aree,  stabilendo  potenziamenti  degli  studi   epidemiologici,   in
particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e  ai
registri dei tumori, e fornendo dettagli in  merito  alla  sommatoria
dei rischi, con particolare riferimento ai casi  di  superamento  dei
valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attivita'  sono  svolte
con il supporto dell'A.R.P.A. Puglia secondo gli indirizzi  comuni  e
le priorita' definiti con  direttiva  dei  Ministri  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare e della  salute,  d'intesa  con  il  presidente
della regione Puglia, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di
entrata in vigore della  presente  disposizione.  All'attuazione  del
presente comma si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie gia' disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».