Art. 5 Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo dell'Esercito italiano 1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 2188 e' inserito il seguente: «Art. 2188-bis Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di soppressione e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Esercito italiano 1. Ai fini del conseguimento, in concorso con i provvedimenti ordinativi di cui agli articoli 2188-ter e 2188-quater, della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30% imposta dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31 dicembre 2012, n. 244, nonche' per il raggiungimento degli assetti ordinamentali dell'Esercito italiano di cui agli articoli dal 100 al 109, sono adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le materie di competenza, le organizzazioni sindacali rappresentative, i provvedimenti di soppressione, ovvero di riconfigurazione, di comandi, enti e altre strutture ordinative di Forza armata, rispettivamente specificati nelle lettere a) e b), secondo la tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: a) provvedimenti di soppressione: 1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014; 2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014; 3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014; 4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014; 5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014; 6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014; 7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014; 8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014; 9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014; 10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014; 11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014; 12) Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2014; 13) Raggruppamento Unita' Addestrative (RUA), entro il 31 dicembre 2014; 14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014; 15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014; 16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014; 17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016; 18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016; 19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016; 20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018; 21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018; 22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018; 23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018; 24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018; 25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018; 26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018; 27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018; 28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018; 29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018; 30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018; 31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018; 32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018; 33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018; 34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018; b) provvedimenti di riconfigurazione: 1) il Centro Ospedaliero militare di Milano, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in Dipartimento militare di medicina legale posto alle dipendenze del Comando Sanita' e Veterinaria; 2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza; 4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Catanzaro; 5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bari; 6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Trento; 7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Perugia; 8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Genova; 9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 10) il Polo Mantenimento dei mezzi di Telecomunicazione, Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni anche conseguenti all'assunzione alle proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC; 11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il 31 marzo 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 12) il Comando Militare Esercito Campania, entro il 31 dicembre 2014 e' riconfigurato in Comando Forze di Difesa Interregionale SUD in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD e del Centro documentale di Napoli; 13) il Comando Divisione "Acqui", entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del 2° Comando delle Forze di difesa ed e' posto alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri; 14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito; 15) il Polo di Mantenimento Pesante Nord, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale ; 16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale; 17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia; 18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni funzionali al nuovo assetto ordinamentale dell'Area operativa dell'Esercito e transita alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri; 19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in Centro Gestione Archivi in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito; 20) il Comando militare Esercito Emilia Romagna, entro il 31 dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Bologna; 21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, e' riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest; 22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente dislocato a Verona, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato nella sede di Roma; 23) il Comando militare Esercito Abruzzo, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alle soppressioni del Comando Militare Esercito Molise e del Centro Documentale di Chieti; 24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Udine; 25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano; 26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Ancona; 27) il Comando per il Territorio dell'Esercito, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Roma; 28) il Comando militare autonomo della Sardegna, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari; 29) il Comando militare autonomo della Sicilia, entro il 31 dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere ed acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo. 2. Gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di Forza armata non direttamente disciplinate nel codice o nel regolamento, nonche' le altre soppressioni o riconfigurazioni consequenziali all'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati, per quanto di rispettiva competenza e nell'esercizio della propria ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie di competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative, dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive del Capo di Stato maggiore della difesa e concorrono, unitamente a quelli di cui al comma 1, al conseguimento della contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30%.». 2. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente: «Art. 101 Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi di vertice: a) Comando delle forze operative terrestri; b) Comando logistico dell'Esercito italiano; c) Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito; d) Comando per il territorio dell'Esercito. 2. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e strutture organizzative: a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano; b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; c) l'Organizzazione penitenziaria militare; d) il Comando delle forze speciali dell'Esercito. 3. Le funzioni, l'ordinamento e le sedi dei Comandi e delle strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»; b) all'articolo 102: 1) al comma 1, le parole: «, con sede in Verona» sono soppresse; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri: a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata; b) i Comandi Specialistici e di Supporto; c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida.»; c) all'articolo 103: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare.»; 2) al comma 4, dopo la parola: «regioni» e' inserita la seguente: «amministrative»; d) all'articolo 104: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende: a) i seguenti istituti di formazione: 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 2) Accademia militare; 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 4) Scuola militare «Nunziatella»; 5) Scuola militare «Teulie'»; b) le Scuole d'arma e di specialita'; c) le Scuole logistiche; d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; e) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito.»; 2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»; e) all'articolo 105, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono: a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanita' e veterinaria, e tecnico; b) i poli di mantenimento e di rifornimento; c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; e) il Policlinico militare di Roma; f) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; g) il Centro militare di veterinaria.»; f) all'articolo 106, comma 1, le parole: «Comando logistico» sono sostituite dalle seguenti: «Centro di responsabilita' amministrativa»; g) all'articolo 107, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti: «1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici. 2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.»; h) all'articolo 108, comma 3, le parole: «singole Armi» sono sostituite dalle seguenti: «Armi e dei Corpi»; i) all'articolo 109, dopo la lettera c), e' aggiunta, infine, la seguente: «c-bis) svolge attivita' di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.».
Note all'art. 5: Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 102 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 102. (Organizzazione operativa dell'Esercito italiano) - 1. L'organizzazione operativa dell'Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri. 2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri: a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata; b) i Comandi Specialistici e di Supporto; c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida 3. (Omissis).». Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 103 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 103. (Organizzazione territoriale dell'Esercito italiano) - 1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitu' militari e' definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati. 2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per il Territorio dell'Esercito e comprende i comandi interregionali, i comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare. 3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi ed enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 4. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche di reclutamento, con priorita' alle regioni dell'arco alpino, e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.». Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 104 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 104.(Organizzazione formativa e addestrativa dell'Esercito italiano) - 1. L'organizzazione formativa e addestrativa fa capo al Comando per la formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende: a) i seguenti istituti di formazione: 1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 2) Accademia militare; 3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 4) Scuola militare «Nunziatella»; 5) Scuola militare «Teulie'»; b) le Scuole d'arma e di specialita'; c) le Scuole logistiche; d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; e) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito. 2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 105 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 105 (Organizzazione logistica dell'Esercito italiano) - 1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono: a) i comandi trasporti e materiali, commissariato, sanita' e veterinaria, e tecnico; b) i poli di mantenimento e di rifornimento; c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; e) il Policlinico militare di Roma; f) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; g) il Centro militare di veterinaria. 2.Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. ». Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 106 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 106. (Direzione di amministrazione dell'Esercito italiano) - 1.La Direzione di amministrazione e' posta alle dipendenze del Centro di responsabilita' amministrativa dell'Esercito italiano, e svolge le competenze di cui all'art. 94, su tutti gli enti dell'Esercito italiano, anche mediante delega, secondo gli ordinamenti di Forza armata.». Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 107 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 107. (Organizzazione per le infrastrutture dell'Esercito italiano) - 1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale e del mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo al Dipartimento per le infrastrutture dello Stato maggiore dell'Esercito, che le espleta avvalendosi dei dipendenti enti periferici. 2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni degli enti di cui al comma 1, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.». Si riporta il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: «Art. 108. (Armi e Corpi dell'Esercito italiano) 1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre. 2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi: a) Arma di fanteria; b) Arma di cavalleria; c) Arma di artiglieria; d) Arma del genio; e) Arma delle trasmissioni; f) Arma dei trasporti e materiali; g) Corpo degli ingegneri; h) Corpo sanitario; i) Corpo di commissariato. 3. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle singole Armi e dei Corpi.». Si riporta il testo dell'art. 109 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal presente decreto: 1. «Art. 109. (Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano) - 1.Il Corpo degli ingegneri dell'Esercito italiano: a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei mezzi occorrenti all'Esercito italiano, nonche' alla realizzazione e alla sperimentazione tecnica dei relativi prototipi; b) provvede all'elaborazione delle condizioni tecniche dei progetti di capitolati d'onore e all'elaborazione dei progetti di regolamentazione tecnica per la conservazione, la manutenzione, l'uso e la riparazione dei materiali dell'Esercito italiano; c) sovraintende al controllo della produzione e fissa le direttive tecniche per il collaudo dei materiali da approvvigionare in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione; c-bis) svolge attivita' di progettazione, costruzione, manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.».