Art. 5 
 
 
Revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo
                       dell'Esercito italiano 
 
  1. Al libro nono del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 2188 e' inserito il seguente: 
 
                           «Art. 2188-bis 
 
Disposizioni transitorie in materia di provvedimenti di  soppressione
  e di riconfigurazione di comandi, enti e altre strutture ordinative
  dell'Esercito italiano 
 
  1. Ai fini del  conseguimento,  in  concorso  con  i  provvedimenti
ordinativi  di  cui  agli  articoli  2188-ter  e  2188-quater,  della
contrazione strutturale complessiva  non  inferiore  al  30%  imposta
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 31  dicembre  2012,
n. 244, nonche' per il  raggiungimento  degli  assetti  ordinamentali
dell'Esercito italiano di cui agli articoli  dal  100  al  109,  sono
adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sentite, per le  materie
di  competenza,  le  organizzazioni  sindacali   rappresentative,   i
provvedimenti  di  soppressione,  ovvero  di   riconfigurazione,   di
comandi,  enti  e  altre  strutture  ordinative  di   Forza   armata,
rispettivamente  specificati  nelle  lettere  a)  e  b),  secondo  la
tempistica affianco di ciascuno di essi indicata: 
    a) provvedimenti di soppressione: 
  1) Comando militare Esercito Toscana, entro il 31 marzo 2014; 
  2) Centro documentale di Genova, entro il 31 marzo 2014; 
  3) Centro documentale di Bari, entro il 31 marzo 2014; 
  4) Centro documentale di Catanzaro, entro il 31 marzo 2014; 
  5) Centro documentale di Firenze, entro il 31 marzo 2014; 
  6) Centro documentale di Padova, entro il 31 marzo 2014; 
  7) Centro documentale di Perugia, entro il 31 marzo 2014; 
  8) Centro documentale di Trento, entro il 31 marzo 2014; 
  9) Centro documentale di Bologna, entro il 31 dicembre 2014; 
  10) Centro documentale di Napoli, entro il 31 dicembre 2014; 
  11) Comando 2° FOD di entro il 31 dicembre 2014; 
  12) Ispettorato delle Infrastrutture  dell'Esercito,  entro  il  31
dicembre 2014; 
  13) Raggruppamento Unita' Addestrative (RUA), entro il 31  dicembre
2014; 
  14) Comando Logistico NORD, entro il 31 dicembre 2014; 
  15) Comando Logistico SUD, entro il 31 dicembre 2014; 
  16) Comando Truppe Alpine, entro il 31 dicembre 2014; 
  17) Comando Infrastrutture Centro, entro il 31 dicembre 2016; 
  18) Comando Infrastrutture Nord, entro il 31 dicembre 2016; 
  19) Comando Infrastrutture Sud, entro il 31 dicembre 2016; 
  20) Centro documentale di Ancona, entro il 31 dicembre 2018; 
  21) Centro documentale di Brescia, entro il 31 dicembre 2018; 
  22) Centro documentale di Cagliari, entro il 31 dicembre 2018; 
  23) Centro documentale di Caserta, entro il 31 dicembre 2018; 
  24) Centro documentale di Catania, entro il 31 dicembre 2018; 
  25) Centro documentale di Chieti, entro il 31 dicembre 2018; 
  26) Centro documentale di Como, entro il 31 dicembre 2018; 
  27) Centro documentale di Lecce, entro il 31 dicembre 2018; 
  28) Centro documentale di Milano, entro il 31 dicembre 2018; 
  29) Centro documentale di Palermo, entro il 31 dicembre 2018; 
  30) Centro documentale di Salerno, entro il 31 dicembre 2018; 
  31) Centro documentale di Udine, entro il 31 dicembre 2018; 
  32) Centro documentale di Verona, entro il 31 dicembre 2018; 
  33) Centro documentale di Roma, entro il 31 dicembre 2018; 
  34) Comando militare esercito Molise, entro il 31 dicembre 2018; 
    b) provvedimenti di riconfigurazione: 
  1) il Centro Ospedaliero militare di  Milano,  entro  il  31  marzo
2014, e' riconfigurato in Dipartimento militare  di  medicina  legale
posto alle dipendenze del Comando Sanita' e Veterinaria; 
  2) il Comando Militare Esercito Abruzzo, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle   relative   attribuzioni   funzionali   al    nuovo    assetto
ordinamentale; 
  3) il Comando Militare Esercito Basilicata, entro il 31 marzo 2014,
e'   riconfigurato    in    ragione    della    rideterminazione    e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione dell'Ufficio Documentale di Potenza; 
  4) il Comando Militare Esercito Calabria, entro il 31  marzo  2014,
e'   riconfigurato    in    ragione    della    rideterminazione    e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Centro Documentale di Catanzaro; 
  5) il Comando Militare Esercito Puglia, entro il 31 marzo 2014,  e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del  Centro
Documentale di Bari; 
  6) il Comando Militare Esercito Trentino Alto Adige,  entro  il  31
marzo 2014, e' riconfigurato  in  ragione  della  rideterminazione  e
razionalizzazione delle attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione
del Centro Documentale di Trento; 
  7) il Comando Militare Esercito Umbria, entro il 31 marzo 2014,  e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del  Centro
Documentale di Perugia; 
  8) il Comando Militare Esercito Liguria, entro il 31 marzo 2014, e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle relative attribuzioni conseguenti alla soppressione del  Centro
Documentale di Genova; 
  9) il Comando logistico dell'Esercito, entro il 31 marzo  2014,  e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
complessiva delle relative attribuzioni, funzionali al nuovo  assetto
ordinamentale; 
  10)  il  Polo  Mantenimento   dei   mezzi   di   Telecomunicazione,
Elettronici ed Optoelettronici di Roma, entro il 31  marzo  2014,  e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle relative attribuzioni  anche  conseguenti  all'assunzione  alle
proprie dipendenze del 44° e 184° battaglioni sostegno TLC; 
  11) il Polo Mantenimento Armi Leggere di Terni, entro il  31  marzo
2014,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  12) il Comando Militare Esercito Campania,  entro  il  31  dicembre
2014 e' riconfigurato in Comando Forze di Difesa  Interregionale  SUD
in ragione della rideterminazione e razionalizzazione delle  relative
attribuzioni conseguenti alle soppressioni del 2° FOD  e  del  Centro
documentale di Napoli; 
  13) il Comando Divisione "Acqui", entro il  31  dicembre  2014,  e'
riconfigurato in ragione della rideterminazione  e  razionalizzazione
delle relative attribuzioni  conseguenti  alla  soppressione  del  2°
Comando delle Forze di difesa ed e' posto alle dipendenze del Comando
delle Forze operative terrestri; 
  14) il Comando Militare della Capitale, entro il 31 dicembre  2014,
e' riconfigurato in Comando per il Territorio dell'Esercito; 
  15) il Polo di Mantenimento Pesante  Nord,  entro  il  31  dicembre
2014,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale ; 
  16) il Polo di Mantenimento Pesante Sud, entro il 31 dicembre 2014,
e'   riconfigurato    in    ragione    della    rideterminazione    e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale; 
  17) il Comando Regione Militare SUD, entro il 31 dicembre 2014,  e'
riconfigurato in Comando Militare Autonomo della Sicilia; 
  18) il Comando Divisione "Tridentina", entro il 31  dicembre  2014,
e'   riconfigurato    in    ragione    della    rideterminazione    e
razionalizzazione delle relative  attribuzioni  funzionali  al  nuovo
assetto ordinamentale dell'Area operativa  dell'Esercito  e  transita
alle dipendenze del Comando delle Forze operative terrestri; 
  19) il Centro Documentale di Torino entro il 31 dicembre  2014,  e'
riconfigurato  in  Centro   Gestione   Archivi   in   ragione   della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
conseguenti alla soppressione dei Centri documentali dell'Esercito; 
  20) il Comando  militare  Esercito  Emilia  Romagna,  entro  il  31
dicembre 2014, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Centro Documentale di Bologna; 
  21) il Comando Regione Militare NORD, entro il 31 dicembre 2016, e'
riconfigurato in Comando Militare Esercito Interregionale Nord-Ovest; 
  22) il Comando Forze Operative Terrestri, attualmente  dislocato  a
Verona, entro il 31 dicembre 2018, e'  riconfigurato  nella  sede  di
Roma; 
  23) il Comando militare Esercito  Abruzzo,  entro  il  31  dicembre
2018,  e'  riconfigurato  in   ragione   della   rideterminazione   e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alle
soppressioni del  Comando  Militare  Esercito  Molise  e  del  Centro
Documentale di Chieti; 
  24) il Comando militare Esercito Friuli Venezia Giulia, entro il 31
dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Centro Documentale di Udine; 
  25) il Comando militare Esercito Lombardia con sede a Milano, entro
il  31   dicembre   2018,   e'   riconfigurato   in   ragione   della
rideterminazione  e  razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni
conseguenti alla soppressione del Centro Documentale di Milano; 
  26) il Comando militare Esercito Marche, entro il 31 dicembre 2018,
e'   riconfigurato    in    ragione    della    rideterminazione    e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Centro Documentale di Ancona; 
  27) il  Comando  per  il  Territorio  dell'Esercito,  entro  il  31
dicembre 2018, e' riconfigurato in ragione della  rideterminazione  e
razionalizzazione  delle  relative  attribuzioni   conseguenti   alla
soppressione del Centro Documentale di Roma; 
  28) il Comando  militare  autonomo  della  Sardegna,  entro  il  31
dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere  ed
acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Cagliari; 
  29) il  Comando  militare  autonomo  della  Sicilia,  entro  il  31
dicembre 2018, e' riconfigurato dei compiti/funzioni da assolvere  ed
acquisisce le funzioni del soppresso Centro Documentale di Palermo. 
    2. Gli  ulteriori  provvedimenti  ordinativi  di  soppressione  o
riconfigurazione  di  strutture  di  Forza  armata  non  direttamente
disciplinate  nel  codice  o  nel  regolamento,  nonche'   le   altre
soppressioni o  riconfigurazioni  consequenziali  all'attuazione  dei
provvedimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono adottati,  per
quanto  di  rispettiva  competenza  e  nell'esercizio  della  propria
ordinaria potesta' ordinativa, previa informativa, per le materie  di
competenza, alle organizzazioni sindacali rappresentative,  dal  Capo
di stato maggiore dell'Esercito italiano, nell'ambito delle direttive
del Capo di Stato maggiore della difesa e  concorrono,  unitamente  a
quelli  di  cui  al  comma  1,  al  conseguimento  della  contrazione
strutturale complessiva non inferiore al 30%.». 
  2. Al libro primo del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) l'articolo 101 e' sostituito dal seguente: 
 
                              «Art. 101 
 
 
Comandi di  vertice  e  strutture  dipendenti  dallo  Stato  maggiore
                       dell'Esercito italiano 
 
  1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo  di  stato  maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti comandi di vertice: 
  a) Comando delle forze operative terrestri; 
  b) Comando logistico dell'Esercito italiano; 
  c)  Comando  per  la  formazione,   specializzazione   e   dottrina
dell'Esercito; 
  d) Comando per il territorio dell'Esercito. 
  2.  Sono  posti  alle  dirette  dipendenze  dello  Stato   maggiore
dell'Esercito italiano i seguenti comandi e strutture organizzative: 
  a) il Centro di selezione e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito
italiano; 
  b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano; 
  c) l'Organizzazione penitenziaria militare; 
  d) il Comando delle forze speciali dell'Esercito. 
  3. Le funzioni,  l'ordinamento  e  le  sedi  dei  Comandi  e  delle
strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabiliti con  determinazione
del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.»; 
    b) all'articolo 102: 
  1) al comma 1, le parole: «, con sede in Verona» sono soppresse; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri: 
  a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata; 
  b) i Comandi Specialistici e di Supporto; 
  c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida.»; 
  c) all'articolo 103: 
  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. L'organizzazione di cui al comma 1 fa capo al Comando per  il
Territorio dell'Esercito e  comprende  i  comandi  interregionali,  i
comandi militari autonomi e l'Istituto geografico militare.»; 
  2) al comma 4, dopo la parola: «regioni» e' inserita  la  seguente:
«amministrative»; 
      d) all'articolo 104: 
        1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          «1. L'organizzazione formativa e addestrativa  fa  capo  al
Comando per la formazione, specializzazione e dottrina  dell'Esercito
e comprende: 
  a) i seguenti istituti di formazione: 
  1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
  2) Accademia militare; 
  3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 
  4) Scuola militare «Nunziatella»; 
  5) Scuola militare «Teulie'»; 
  b) le Scuole d'arma e di specialita'; 
  c) le Scuole logistiche; 
  d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; 
  e) il Centro di simulazione e validazione dell'Esercito.»; 
  2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
    «2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti
di cui al comma 1, sono definiti con determinazione del Capo di stato
maggiore dell'Esercito.»; 
      e) all'articolo 105, il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
        «1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo
al Comando logistico dell'Esercito da cui dipendono: 
  a) i  comandi  trasporti  e  materiali,  commissariato,  sanita'  e
veterinaria, e tecnico; 
  b) i poli di mantenimento e di rifornimento; 
  c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; 
  d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; 
  e) il Policlinico militare di Roma; 
  f) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; 
  g) il Centro militare di veterinaria.»; 
  f) all'articolo 106, comma 1, le parole: «Comando  logistico»  sono
sostituite    dalle    seguenti:    «Centro    di     responsabilita'
amministrativa»; 
  g) all'articolo 107, i commi 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Le attribuzioni nei settori demaniale, infrastrutturale  e  del
mantenimento del patrimonio immobiliare della Forza armata fanno capo
al  Dipartimento  per  le   infrastrutture   dello   Stato   maggiore
dell'Esercito,  che  le  espleta  avvalendosi  dei  dipendenti   enti
periferici. 
  2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le funzioni  degli  enti
di cui al comma 1, sono stabiliti  con  determinazione  del  Capo  di
stato maggiore dell'Esercito.»; 
  h) all'articolo 108,  comma  3,  le  parole:  «singole  Armi»  sono
sostituite dalle seguenti: «Armi e dei Corpi»; 
  i) all'articolo 109, dopo la lettera c), e'  aggiunta,  infine,  la
seguente: 
    «c-bis)   svolge   attivita'   di   progettazione,   costruzione,
manutenzione e collaudo di immobili e infrastrutture dell'Esercito.». 
 
          Note all'art. 5: 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  102  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  102.  (Organizzazione  operativa   dell'Esercito
          italiano) -  1.  L'organizzazione  operativa  dell'Esercito
          italiano  fa  capo  al  Comando   delle   forze   operative
          terrestri. 
              2.  Dipendono  dal  Comando   delle   forze   operative
          terrestri: 
              a) i Comandi Divisione e i Comandi Brigata; 
              b) i Comandi Specialistici e di Supporto; 
              c) il Comando del Corpo d'armata di reazione rapida 
              3. (Omissis).». 
              Si riporta il testo dei commi 2 e 4 dell'art.  103  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 103. (Organizzazione  territoriale  dell'Esercito
          italiano) - 
              1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le
          forze di completamento, del demanio e servitu' militari  e'
          definita con determinazione  del  Capo  di  stato  maggiore
          dell'Esercito italiano, che individua  gli  organi  tecnici
          competenti  per  territorio  o  presidio  in   materia   di
          infrastrutture,  comunicazione,  leva  e  collocamento   al
          lavoro dei militari volontari congedati. 
              2. L'organizzazione di  cui  al  comma  1  fa  capo  al
          Comando per  il  Territorio  dell'Esercito  e  comprende  i
          comandi  interregionali,  i  comandi  militari  autonomi  e
          l'Istituto geografico militare. 
              3. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei comandi  ed
          enti di cui al comma 2 sono definiti con determinazione del
          Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano. 
              4. In ciascuna delle regioni amministrative tipiche  di
          reclutamento, con priorita' alle regioni dell'arco  alpino,
          e' assicurata, senza nuovi o maggiori oneri a carico  dello
          Stato, la presenza di almeno un reparto alpino.». 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  104  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  104.(Organizzazione  formativa  e   addestrativa
          dell'Esercito italiano) - 1. L'organizzazione  formativa  e
          addestrativa  fa  capo  al  Comando  per   la   formazione,
          specializzazione e dottrina dell'Esercito e comprende: 
              a) i seguenti istituti di formazione: 
              1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione; 
              2) Accademia militare; 
              3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano; 
              4) Scuola militare «Nunziatella»; 
              5) Scuola militare «Teulie'»; 
              b) le Scuole d'arma e di specialita'; 
              c) le Scuole logistiche; 
              d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano; 
              e)   il   Centro   di   simulazione    e    validazione
          dell'Esercito. 
              2. Le sedi, l'ordinamento e le funzioni dei  comandi  e
          degli  enti  di  cui  al  comma  1,   sono   definiti   con
          determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.». 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  105  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  105  (Organizzazione   logistica   dell'Esercito
          italiano) -  1.  L'organizzazione  logistica  dell'Esercito
          italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito da  cui
          dipendono: 
              a) i  comandi  trasporti  e  materiali,  commissariato,
          sanita' e veterinaria, e tecnico; 
              b) i poli di mantenimento e di rifornimento; 
              c) il Centro polifunzionale di sperimentazione; 
              d) il Centro tecnico logistico interforze NBC; 
              e) il Policlinico militare di Roma; 
              f) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria; 
              g) il Centro militare di veterinaria. 
              2.Le sedi, l'ordinamento e le funzioni  dei  comandi  e
          degli  enti  di  cui  al  comma  1  sono  individuati   con
          determinazione del Capo  di  stato  maggiore  dell'Esercito
          italiano. ». 
              Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  106  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 106. (Direzione di amministrazione  dell'Esercito
          italiano) - 1.La Direzione di amministrazione e' posta alle
          dipendenze del  Centro  di  responsabilita'  amministrativa
          dell'Esercito italiano,  e  svolge  le  competenze  di  cui
          all'art. 94, su  tutti  gli  enti  dell'Esercito  italiano,
          anche mediante delega, secondo  gli  ordinamenti  di  Forza
          armata.». 
              Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art.  107  del
          citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  107.  (Organizzazione  per   le   infrastrutture
          dell'Esercito italiano) - 1. Le  attribuzioni  nei  settori
          demaniale,  infrastrutturale   e   del   mantenimento   del
          patrimonio immobiliare della Forza  armata  fanno  capo  al
          Dipartimento per le  infrastrutture  dello  Stato  maggiore
          dell'Esercito, che le espleta  avvalendosi  dei  dipendenti
          enti periferici. 
              2. La dipendenza, le sedi, l'ordinamento e le  funzioni
          degli  enti  di  cui  al  comma  1,  sono   stabiliti   con
          determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito.». 
              Si riporta il testo dell'art. 108  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 108. (Armi e Corpi dell'Esercito italiano) 
              1.  L'Esercito  italiano  si   compone   di   strutture
          organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite
          una o piu' funzioni operative, formative, addestrative,  di
          sostegno  logistico  e  di  gestione  amministrativa  dello
          strumento militare terrestre. 
              2.  Il  personale  militare   dell'Esercito   italiano,
          adibito  a  una  o  piu'   funzioni   tecnico-operative   o
          tecnico-logistiche,  e'  assegnato  ai  fini  dello   stato
          giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi: 
              a) Arma di fanteria; 
              b) Arma di cavalleria; 
              c) Arma di artiglieria; 
              d) Arma del genio; 
              e) Arma delle trasmissioni; 
              f) Arma dei trasporti e materiali; 
              g) Corpo degli ingegneri; 
              h) Corpo sanitario; 
              i) Corpo di commissariato. 
              3. Nel regolamento sono stabilite le specialita'  delle
          singole Armi e dei Corpi.». 
              Si riporta il testo dell'art. 109  del  citato  decreto
          legislativo n. 66 del 2010, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              1. «Art.  109.  (Corpo  degli  ingegneri  dell'Esercito
          italiano)  -  1.Il  Corpo  degli  ingegneri   dell'Esercito
          italiano: 
              a) presiede agli studi scientifici e tecnici dei  mezzi
          occorrenti    all'Esercito    italiano,    nonche'     alla
          realizzazione e alla sperimentazione tecnica  dei  relativi
          prototipi; 
              b) provvede all'elaborazione delle condizioni  tecniche
          dei progetti di capitolati d'onore e  all'elaborazione  dei
          progetti di regolamentazione tecnica per la  conservazione,
          la manutenzione,  l'uso  e  la  riparazione  dei  materiali
          dell'Esercito italiano; 
              c) sovraintende al controllo della produzione  e  fissa
          le direttive tecniche per  il  collaudo  dei  materiali  da
          approvvigionare in capo della Squadra navale, retto  da  un
          ammiraglio di squadra, cui fa capo l'organizzazione; 
              c-bis) svolge attivita' di progettazione,  costruzione,
          manutenzione  e  collaudo  di  immobili  e   infrastrutture
          dell'Esercito.».