Art. 2 Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18 1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale»; b) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».
Note all'art. 2: - L'art. 4 della citata legge n. 18 del 24 gennaio 1979, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 4. Sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di eta' entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilita' al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato membro di origine, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purche' quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.». - L'art. 13 della legge n. 18 del 24 gennaio 1979, gia' citata nelle note alle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 13. L'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini di cui al precedente art. 12 ed all'art. 22 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, decide in ordine all'ammissione delle liste dei candidati e delle dichiarazioni di collegamento. Assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati. Le liste di cui al nono comma dell'art. 12 assumono il numero progressivo immediatamente successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono collegate. I contrassegni delle liste saranno riportati sulle schede di votazione e sui manifesti contenenti le liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Le decisioni sono comunicate, nello stesso giorno, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, o di non ammissione di collegamento, i delegati di lista possono ricorrere, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale. Per le modalita' relative alla presentazione dei ricorsi nonche' per le modalita' ed i termini per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali circoscrizionali, si osservano le norme di cui all'art. 23 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.».