Art. 2 
 
 
           Integrazione della legge 24 gennaio 1979, n. 18 
 
  1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante elezione  dei  membri
del  Parlamento  europeo  spettanti  all'Italia,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) al secondo comma dell'articolo 4  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti  parole:  «,  per  effetto  di  una  decisione   giudiziaria
individuale o di una decisione amministrativa,  purche'  quest'ultima
possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale»; 
  b) all'articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste e i candidati
ammessi deve essere pubblicato nell'albo pretorio ed in altri  luoghi
pubblici entro l'ottavo giorno antecedente la data delle elezioni.». 
 
          Note all'art. 2: 
              - L'art. 4 della citata legge  n.  18  del  24  gennaio
          1979, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 4. Sono eleggibili  alla  carica  di  membro  del
          Parlamento europeo spettante all'Italia  gli  elettori  che
          abbiano compiuto il  25°  anno  di  eta'  entro  il  giorno
          fissato per le elezioni  che  hanno  luogo  nel  territorio
          nazionale. 
              Sono  inoltre  eleggibili  alla   medesima   carica   i
          cittadini  degli  altri  Paesi   membri   dell'Unione   che
          risultino in possesso dei  requisiti  di  eleggibilita'  al
          Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che
          non siano decaduti dal diritto di eleggibilita' nello Stato
          membro di origine, per effetto di una decisione giudiziaria
          individuale o  di  una  decisione  amministrativa,  purche'
          quest'ultima    possa    essere    oggetto    di    ricorso
          giurisdizionale.». 
              - L'art. 13 della legge n. 18 del 24 gennaio 1979, gia'
          citata nelle note alle premesse, cosi' come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 13. L'ufficio elettorale circoscrizionale,  entro
          il   trentaseiesimo   giorno   antecedente   quello   della
          votazione, tenendo presenti i criteri ed i termini  di  cui
          al precedente art. 12 ed all'art. 22  del  testo  unico  30
          marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni,  decide  in
          ordine all'ammissione delle liste  dei  candidati  e  delle
          dichiarazioni   di   collegamento.   Assegna   un    numero
          progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da
          effettuare   alla   presenza   dei   delegati   di    lista
          appositamente convocati. Le liste  di  cui  al  nono  comma
          dell'art. 12 assumono il numero progressivo  immediatamente
          successivo a quello sorteggiato dalla lista alla quale sono
          collegate. I contrassegni  delle  liste  saranno  riportati
          sulle schede di votazione e  sui  manifesti  contenenti  le
          liste  dei  candidati  secondo   l'ordine   risultato   dal
          sorteggio.  Le  decisioni  sono  comunicate,  nello  stesso
          giorno, ai delegati di lista. 
              Contro le decisioni  di  eliminazione  di  liste  o  di
          candidati, o di non ammissione di collegamento, i  delegati
          di lista possono ricorrere, entro  ventiquattro  ore  dalla
          comunicazione, all'Ufficio elettorale nazionale. 
              Per  le  modalita'  relative  alla  presentazione   dei
          ricorsi nonche' per  le  modalita'  ed  i  termini  per  le
          decisioni degli stessi e per le  conseguenti  comunicazioni
          ai ricorrenti ed agli uffici  elettorali  circoscrizionali,
          si osservano le norme di cui all'art. 23 del testo unico 30
          marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. 
              Il manifesto riproducente i contrassegni delle liste  e
          i  candidati  ammessi  deve  essere  pubblicato   nell'albo
          pretorio ed in altri luoghi pubblici entro l'ottavo  giorno
          antecedente la data delle elezioni.».