Art. 2 
 
 
                          Punto di contatto 
 
  1.  Il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento   della   Pubblica
Sicurezza, in qualita' di punto di contatto, adotta, con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
ogni misura idonea ad instaurare  una  cooperazione  diretta  per  lo
scambio di informazioni e di documentazione con i  competenti  uffici
degli   altri   Stati   membri   dell'Unione   europea,    ai    fini
dell'applicazione degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti normativi agli art. 9 e 9- bis  del
          citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si  veda  nelle
          note all'art. 1.