Art. 6 
 
Gestione  del  rischio  fiscale,  governance  aziendale,  tutoraggio,
  rateizzazione dei debiti tributari  e  revisione  della  disciplina
  degli interpelli 
 
  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, norme che prevedano forme di  comunicazione  e
di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle
scadenze fiscali, tra le  imprese  e  l'amministrazione  finanziaria,
nonche', per i soggetti di  maggiori  dimensioni,  la  previsione  di
sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del  rischio
fiscale, con una chiara attribuzione di  responsabilita'  nel  quadro
del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini
l'organizzazione   di   adeguate    strutture    dell'amministrazione
finanziaria dedicate  alle  predette  attivita'  di  comunicazione  e
cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle  professionalita'
gia' esistenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. 
  2. Il Governo e' altresi' delegato a  prevedere,  nell'introduzione
delle norme di cui al  comma  1,  incentivi  sotto  forma  di  minori
adempimenti  per  i  contribuenti  e  di  riduzioni  delle  eventuali
sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre  ai  sensi
dell'articolo 8 e ai criteri di limitazione  e  di  esclusione  della
responsabilita' previsti dal decreto legislativo 8  giugno  2001,  n.
231, nonche' forme specifiche di interpello preventivo con  procedura
abbreviata. 
  3. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, disposizioni per revisionare e per ampliare il
sistema di tutoraggio al fine di garantire una migliore assistenza ai
contribuenti, in particolare a quelli di minori dimensioni e operanti
come persone fisiche, per l'assolvimento degli  adempimenti,  per  la
predisposizione delle dichiarazioni e per il calcolo  delle  imposte,
prevedendo a tal fine anche la possibilita' di invio ai  contribuenti
e di restituzione da parte di questi ultimi di modelli  precompilati,
nonche' al fine di assisterli nel processo  di  consolidamento  della
capacita' fiscale correlato  alla  crescita  e  alle  caratteristiche
strutturali delle imprese. 
  4. Nell'introduzione delle norme di  cui  al  comma  3  il  Governo
prevede l'istituzione di forme premiali, consistenti in una riduzione
degli adempimenti, in  favore  dei  contribuenti  che  aderiscano  ai
sistemi di tutoraggio. 
  5. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui  all'articolo  1,  disposizioni  volte  ad  ampliare  l'ambito
applicativo dell'istituto della rateizzazione dei  debiti  tributari,
in coerenza con la  finalita'  della  lotta  all'evasione  fiscale  e
contributiva e con quella di garantire la  certezza,  l'efficienza  e
l'efficacia dell'attivita' di riscossione, in particolare: 
    a) semplificando gli adempimenti amministrativi e patrimoniali  a
carico  dei  contribuenti  che  intendono  avvalersi   del   predetto
istituto; 
    b) consentendo al contribuente,  anche  ove  la  riscossione  del
debito  sia  concentrata  nell'atto  di  accertamento,  di   attivare
meccanismi automatici previsti dalla legge per la  concessione  della
dilazione del pagamento prima dell'affidamento in  carico  all'agente
della riscossione, ove ricorrano specifiche evidenze  che  dimostrino
una temporanea situazione di  obiettiva  difficolta',  eliminando  le
differenze tra la rateizzazione conseguente all'utilizzo di  istituti
deflativi del contenzioso, ivi inclusa la conciliazione giudiziale, e
la  rateizzazione   delle   somme   richieste   in   conseguenza   di
comunicazioni di irregolarita'  inviate  ai  contribuenti  a  seguito
della liquidazione delle dichiarazioni o dei controlli formali; 
    c)   procedendo   ad    una    complessiva    armonizzazione    e
omogeneizzazione delle norme in materia di rateizzazione  dei  debiti
tributari, a tal fine anche riducendo il divario, comunque  a  favore
del contribuente, tra il numero delle  rate  concesse  a  seguito  di
riscossione sui carichi di ruolo e numero  delle  rate  previste  nel
caso di altre forme di rateizzazione; 
    d) procedendo ad una revisione della disciplina sanzionatoria,  a
tal fine prevedendo che ritardi di breve durata nel pagamento di  una
rata, ovvero errori di limitata entita' nel  versamento  delle  rate,
non   comportino   l'automatica   decadenza   dal   beneficio   della
rateizzazione; 
    e) monitorando, ai fini di una sua  migliore  armonizzazione,  il
regime di accesso alla rateizzazione dei  debiti  fiscali,  anche  in
relazione  ai  risultati   conseguiti   in   termini   di   effettiva
riscossione, con procedure che garantiscano la massima trasparenza  e
oggettivita'. 
  6. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, disposizioni per la revisione  generale  della
disciplina degli interpelli, allo scopo di  garantirne  una  maggiore
omogeneita', anche ai fini della  tutela  giurisdizionale  e  di  una
maggiore tempestivita' nella redazione dei pareri, procedendo in tale
contesto all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio  nei
casi in cui non producano benefici ma solo aggravi per i contribuenti
e per l'amministrazione. 
 
          Note all'art. 6: 
              Il  decreto  legislativo  8   giugno   2001,   n.   231
          (Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle
          persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni
          anche   prive   di   personalita'   giuridica,   a    norma
          dell'articolo 11 della L. 29 settembre  2000,  n.  300)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2001, n. 140.