Art. 9 
 
 
       Rafforzamento dell'attivita' conoscitiva e di controllo 
 
  1. Il Governo e' delegato ad introdurre, con i decreti  legislativi
di cui all'articolo 1, norme  per  il  rafforzamento  dei  controlli,
secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
    a) rafforzare i controlli mirati  da  parte  dell'amministrazione
finanziaria, utilizzando in modo appropriato e completo gli  elementi
contenuti nelle banche di dati e prevedendo, ove possibile,  sinergie
con altre autorita' pubbliche nazionali, europee e internazionali, al
fine di migliorare l'efficacia delle metodologie  di  controllo,  con
particolare rafforzamento del contrasto delle frodi carosello,  degli
abusi nelle attivita' di incasso  e  trasferimento  di  fondi  (money
transfer) e di trasferimento di immobili, dei fenomeni di alterazione
delle basi imponibili attraverso un uso distorto del transfer pricing
e di delocalizzazione fittizia di impresa, nonche' delle  fattispecie
di elusione fiscale; 
    b)  prevedere  l'obbligo  di  garantire  l'assoluta  riservatezza
nell'attivita'  conoscitiva  e  di  controllo  fino   alla   completa
definizione dell'accertamento; prevedere l'effettiva osservanza,  nel
corso dell'attivita' di controllo, del principio di ridurre al minimo
gli ostacoli al  normale  svolgimento  dell'attivita'  economica  del
contribuente, garantendo in ogni caso il rispetto  del  principio  di
proporzionalita';  rafforzare  il  contraddittorio  nella   fase   di
indagine e la subordinazione dei successivi atti di accertamento e di
liquidazione all'esaurimento del contraddittorio procedimentale; 
    c) potenziare e razionalizzare i sistemi  di  tracciabilita'  dei
pagamenti, prevedendo espressamente i metodi di pagamento  sottoposti
a tracciabilita' e promuovendo adeguate forme  di  coordinamento  con
gli Stati esteri, in particolare con  gli  Stati  membri  dell'Unione
europea, nonche' favorendo una corrispondente riduzione dei  relativi
oneri bancari; 
    d)  incentivare,  mediante  una   riduzione   degli   adempimenti
amministrativi e contabili  a  carico  dei  contribuenti,  l'utilizzo
della fatturazione  elettronica  e  la  trasmissione  telematica  dei
corrispettivi, nonche' di adeguati meccanismi  di  riscontro  tra  la
documentazione in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA)  e  le
transazioni   effettuate,   potenziando   i   relativi   sistemi   di
tracciabilita' dei pagamenti; 
    e) verificare la possibilita' di  introdurre  meccanismi  atti  a
contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi  intermedi,
facendo  in  particolare  ricorso   al   meccanismo   dell'inversione
contabile (reverse charge), nonche' di introdurre il meccanismo della
deduzione base da base per alcuni settori; 
    f) rafforzare la tracciabilita' dei mezzi  di  pagamento  per  il
riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e
prevedere disincentivi all'utilizzo del contante,  nonche'  incentivi
all'utilizzo della moneta elettronica; 
    g) prevedere specifici strumenti di controllo relativamente  alle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici; 
    h) procedere alla revisione della disciplina  dell'organizzazione
delle agenzie fiscali, in funzione  delle  esigenze  di  contenimento
della spesa pubblica e di potenziamento  dell'efficienza  dell'azione
amministrativa, nonche' ai fini di una  piu'  razionale  ripartizione
delle funzioni tra le diverse agenzie; 
    i) prevedere l'introduzione,  in  linea  con  le  raccomandazioni
degli organismi internazionali e con le eventuali decisioni  in  sede
europea, tenendo anche  conto  delle  esperienze  internazionali,  di
sistemi di tassazione delle attivita'  transnazionali,  ivi  comprese
quelle connesse  alla  raccolta  pubblicitaria,  basati  su  adeguati
meccanismi  di  stima  delle  quote  di  attivita'  imputabili   alla
competenza fiscale nazionale; 
    l)    rafforzare     il     controllo     e     gli     indirizzi
strategico-programmatici del Ministero dell'economia e delle  finanze
sulla societa' Equitalia.