Art. 4 
 
 
         Modifiche all'articolo 4 «Denominazioni di vendita 
            ed altre indicazioni» del decreto legislativo 
                       21 maggio 2004, n. 151 
 
  1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, la lettera a) e' soppressa; 
    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  L'etichettatura  del  succo  di  frutta  concentrato  di   cui
all'allegato  I,  punto  2,  non  destinato  al  consumatore  finale,
contiene un riferimento indicante la presenza e la quantita' di succo
di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti
dal regolamento (CE)  n.  1333/2008  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli  additivi  alimentari.
Tale menzione e' riportata: 
    a) sull'imballaggio, oppure; 
    b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure; 
    c) su un documento di accompagnamento.»; 
    c) al comma 6, le parole: «se il prodotto e' fabbricato con due o
piu' specie, salvo quando viene utilizzato il succo  di  limone  alle
condizioni stabilite dall'articolo 2, la denominazione di vendita  e'
completata  dall'indicazione  della  frutta  utilizzata,  in   ordine
decrescente di volume dei succhi o delle puree  di  frutta;  tuttavia
nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti,  l'indicazione
della frutta utilizzata puo' essere sostituita dalla  dicitura  "piu'
specie di frutta" o "piu' frutti", da  un'indicazione  simile  o  dal
numero delle specie di  frutta  utilizzate.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «se il prodotto e' fabbricato con  due  o  piu'  specie  di
frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta,
alle condizioni stabilite nell'allegato I,  parte  II,  punto  2,  la
denominazione di vendita e' costituita dall'indicazione della  frutta
utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle  puree
di frutta, come riportata nell'elenco  degli  ingredienti.  Tuttavia,
nel caso di prodotti fabbricati con tre  o  piu'  specie  di  frutta,
l'indicazione della frutta utilizzata puo'  essere  sostituita  dalla
dicitura 'piu' specie di  frutta',  da  un'indicazione  simile  o  da
quella relativa al numero delle specie utilizzate.»; 
    d) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di  succhi
di frutta, purea di frutta e nettari di  frutta,  si  applica  quanto
disposto nell'allegato I, parte II, punto 1.». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 21 maggio
          2004,  n.  151,  nel  testo  risultante   dalle   modifiche
          apportate: 
              «Art. 4 (Denominazioni di vendita e altre indicazioni).
          - 1. Ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1, si applica  il
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,  e  successive
          modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5
          e 6. 
              2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni: 
                a) (soppressa); 
                b) la dicitura "a base di  succo  concentrato"  o  "a
          base di succhi concentrati" ovvero "parzialmente a base  di
          succo  concentrato"  o  "parzialmente  a  base  di   succhi
          concentrati"   a   seconda   dei   casi,   deve    figurare
          nell'etichettatura delle miscele di succo di  frutta  e  di
          succo di frutta ottenuto da concentrato, e  di  nettare  di
          frutta ottenuto interamente o parzialmente da  concentrato;
          questa  dicitura   figura   immediatamente   accanto   alla
          denominazione  di  vendita,  bene  in   evidenza   rispetto
          all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili; 
                c) il contenuto minimo di succo di frutta,  di  purea
          di  frutta  o  della  miscela  di  tali  ingredienti   deve
          rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato
          IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta
          con la dicitura "frutta ...% minimo",  nello  stesso  campo
          visivo della denominazione di vendita. 
              3. La ricomposizione dello  stato  d'origine,  mediante
          sostanze  a  cio'  strettamente  necessarie,  dei  prodotti
          definiti  nell'allegato  I,  punti  1  e  2,  non  comporta
          l'obbligo di  indicare  dette  sostanze  nell'elenco  degli
          ingredienti. L'aggiunta di polpa e  cellule  ai  succhi  di
          frutta   di    cui    all'allegato    I    deve    figurare
          nell'etichettatura. 
              4. L'etichettatura del succo di frutta  concentrato  di
          cui all'allegato I, punto 2, non destinato  al  consumatore
          finale, contiene un riferimento indicante la presenza e  la
          quantita' di succo di limone o di  limetta  o  di  sostanze
          acidificanti aggiunti consentiti dal  regolamento  (CE)  n.
          1333/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  16
          dicembre 2008,  relativo  agli  additivi  alimentari.  Tale
          menzione e' riportata: 
              a) sull'imballaggio, oppure; 
              b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure; 
              c) su un documento di accompagnamento. 
              5. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato  I
          sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e
          sono utilizzate nel  commercio  per  designare  i  prodotti
          stessi;  in  alternativa,  e  con  i  medesimi  effetti   e
          obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui
          all'allegato  III,  alle  condizioni  e  nelle  lingue  ivi
          indicate. 
              6.  Agli  effetti  del  comma  5,  se  il  prodotto  e'
          fabbricato con una sola  specie  di  frutto,  l'indicazione
          della specie sostituisce il nome "frutta"; se  il  prodotto
          e' fabbricato con due o piu' specie di frutta, salvo quando
          viene utilizzato succo  di  limone  e/o  di  limetta,  alle
          condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la
          denominazione di  vendita  e'  costituita  dall'indicazione
          della frutta utilizzata, in ordine  decrescente  di  volume
          dei  succhi  o  delle  puree  di  frutta,  come   riportata
          nell'elenco  degli  ingredienti.  Tuttavia,  nel  caso   di
          prodotti fabbricati  con  tre  o  piu'  specie  di  frutta,
          l'indicazione   della   frutta   utilizzata   puo'   essere
          sostituita dalla  dicitura  "piu'  specie  di  frutta",  da
          un'indicazione simile o da quella relativa al numero  delle
          specie utilizzate. 
              6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione
          di succhi di frutta, purea di frutta e nettari  di  frutta,
          si applica quanto disposto nell'allegato I, parte II, punto
          1.».