Art. 4 Modifiche all'articolo 4 «Denominazioni di vendita ed altre indicazioni» del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151 1. All'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, la lettera a) e' soppressa; b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantita' di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Tale menzione e' riportata: a) sull'imballaggio, oppure; b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure; c) su un documento di accompagnamento.»; c) al comma 6, le parole: «se il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie, salvo quando viene utilizzato il succo di limone alle condizioni stabilite dall'articolo 2, la denominazione di vendita e' completata dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta; tuttavia nel caso di prodotti fabbricati con almeno tre frutti, l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere sostituita dalla dicitura "piu' specie di frutta" o "piu' frutti", da un'indicazione simile o dal numero delle specie di frutta utilizzate.» sono sostituite dalle seguenti: «se il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita e' costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o piu' specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere sostituita dalla dicitura 'piu' specie di frutta', da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.»; d) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto disposto nell'allegato I, parte II, punto 1.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, nel testo risultante dalle modifiche apportate: «Art. 4 (Denominazioni di vendita e altre indicazioni). - 1. Ai prodotti di cui all'art. 1, comma 1, si applica il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. 2. Si applicano le seguenti particolari disposizioni: a) (soppressa); b) la dicitura "a base di succo concentrato" o "a base di succhi concentrati" ovvero "parzialmente a base di succo concentrato" o "parzialmente a base di succhi concentrati" a seconda dei casi, deve figurare nell'etichettatura delle miscele di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuto interamente o parzialmente da concentrato; questa dicitura figura immediatamente accanto alla denominazione di vendita, bene in evidenza rispetto all'intero contesto e a caratteri chiaramente visibili; c) il contenuto minimo di succo di frutta, di purea di frutta o della miscela di tali ingredienti deve rispettare i contenuti minimi di frutta di cui all'allegato IV e deve figurare nell'etichettatura dei nettari di frutta con la dicitura "frutta ...% minimo", nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. 3. La ricomposizione dello stato d'origine, mediante sostanze a cio' strettamente necessarie, dei prodotti definiti nell'allegato I, punti 1 e 2, non comporta l'obbligo di indicare dette sostanze nell'elenco degli ingredienti. L'aggiunta di polpa e cellule ai succhi di frutta di cui all'allegato I deve figurare nell'etichettatura. 4. L'etichettatura del succo di frutta concentrato di cui all'allegato I, punto 2, non destinato al consumatore finale, contiene un riferimento indicante la presenza e la quantita' di succo di limone o di limetta o di sostanze acidificanti aggiunti consentiti dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari. Tale menzione e' riportata: a) sull'imballaggio, oppure; b) su un'etichetta apposta sull'imballaggio, oppure; c) su un documento di accompagnamento. 5. Le denominazioni di vendita indicate all'allegato I sono riservate ai prodotti definiti nel medesimo allegato e sono utilizzate nel commercio per designare i prodotti stessi; in alternativa, e con i medesimi effetti e obblighi, possono essere utilizzate le denominazioni di cui all'allegato III, alle condizioni e nelle lingue ivi indicate. 6. Agli effetti del comma 5, se il prodotto e' fabbricato con una sola specie di frutto, l'indicazione della specie sostituisce il nome "frutta"; se il prodotto e' fabbricato con due o piu' specie di frutta, salvo quando viene utilizzato succo di limone e/o di limetta, alle condizioni stabilite nell'allegato I, parte II, punto 2, la denominazione di vendita e' costituita dall'indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, come riportata nell'elenco degli ingredienti. Tuttavia, nel caso di prodotti fabbricati con tre o piu' specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata puo' essere sostituita dalla dicitura "piu' specie di frutta", da un'indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate. 6-bis. Ai fini della preparazione e della denominazione di succhi di frutta, purea di frutta e nettari di frutta, si applica quanto disposto nell'allegato I, parte II, punto 1.».