(Allegato III)
 
 
                     Allegato III (previsto dall'articolo 1, comma 2, 
                                 del decreto legislativo n. 151/2004) 
 
                                                         Allegato III 
 
                 DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI 
                  PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I 
 
  a) «Vruchtendrank», per i nettari di frutta; 
  b) «Süßmost». 
  La  designazione  «süßmost»  puo'   essere   utilizzata   solo   in
concomitanza con le denominazioni «fruchtsaft» o «fruchtnektar»: 
    - per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente  da  succhi  di
frutta, da succhi concentrati di frutta o da una  miscela  di  questi
prodotti, non idonei ad essere consumati allo stato naturale a  causa
del loro elevato grado di acidita' naturale; 
    - per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di
mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri; 
  c) «succo e polpa» o «sumo  e  polpa»,  per  i  nettari  di  frutta
ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata; 
  d) «æblemost», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri; 
  e) 
    - «sur ... saft», completata dall'indicazione  in  lingua  danese
della frutta utilizzata, per i succhi  senza  aggiunta  di  zuccheri,
ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi,  dai  ribes
bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco; 
    - «sød ... saft» o «sødet ... saft», completata  dall'indicazione
in lingua danese della frutta utilizzata,  per  i  succhi  di  questa
stessa frutta, addizionati con piu' di 200 g di zuccheri per litro; 
  f) «äppelmust/äpplemust», per i succhi di mela  senza  aggiunta  di
zuccheri; 
  g) «mosto», sinonimo di succo di uva; 
  h) «smiltsērkšķu sula ar cukuru»  o  «astelpaju  mahl  suhkruga»  o
«słodzony  sok  z  rokitnika»  per  i  succhi  ottenuti  dal   frutto
dell'olivello spinoso, addizionati con non piu' di 140 g di  zuccheri
per litro.