Allegato III (previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2004) Allegato III DENOMINAZIONI SPECIFICHE DI TALUNI PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I a) «Vruchtendrank», per i nettari di frutta; b) «Süßmost». La designazione «süßmost» puo' essere utilizzata solo in concomitanza con le denominazioni «fruchtsaft» o «fruchtnektar»: - per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da succhi di frutta, da succhi concentrati di frutta o da una miscela di questi prodotti, non idonei ad essere consumati allo stato naturale a causa del loro elevato grado di acidita' naturale; - per i succhi di frutta ottenuti da mele o pere, con aggiunta di mele se del caso, ma senza aggiunta di zuccheri; c) «succo e polpa» o «sumo e polpa», per i nettari di frutta ottenuti esclusivamente da purea di frutta, anche concentrata; d) «æblemost», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri; e) - «sur ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi senza aggiunta di zuccheri, ottenuti dai ribes neri, dalle ciliegie, dai ribes rossi, dai ribes bianchi, dai lamponi, dalle fragole o dalle bacche di sambuco; - «sød ... saft» o «sødet ... saft», completata dall'indicazione in lingua danese della frutta utilizzata, per i succhi di questa stessa frutta, addizionati con piu' di 200 g di zuccheri per litro; f) «äppelmust/äpplemust», per i succhi di mela senza aggiunta di zuccheri; g) «mosto», sinonimo di succo di uva; h) «smiltsērkšķu sula ar cukuru» o «astelpaju mahl suhkruga» o «słodzony sok z rokitnika» per i succhi ottenuti dal frutto dell'olivello spinoso, addizionati con non piu' di 140 g di zuccheri per litro.