Art. 10 
 
 
                       Disposizioni di rinvio 
 
  1. Le Amministrazioni che si occupano di tutela e assistenza  delle
vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia  di  asilo
individuano misure di coordinamento tra le attivita' istituzionali di
rispettiva competenza, anche al fine  di  determinare  meccanismi  di
rinvio, qualora necessari, tra i due sistemi di tutela. 
  2. Nelle ipotesi di cui al comma 1  dell'articolo  18  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  allo  straniero  sono  fornite
adeguate informazioni, in una lingua a lui comprensibile,  in  ordine
alle disposizioni di  cui  al  predetto  comma  1,  nonche',  ove  ne
ricorrano i presupposti, informazioni sulla possibilita' di  ottenere
la protezione internazionale ai  sensi  del  decreto  legislativo  19
novembre 2007, n. 251. 
  3. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi', gli atti
al  Questore  per  le  valutazioni  di  competenza   se   nel   corso
dell'istruttoria sono emersi  fondati  motivi  per  ritenere  che  il
richiedente e' stato vittima dei delitti di cui agli articoli  600  e
601 del codice penale.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il comma 1 dell'art. 18 del  decreto  legislativo
          25 luglio 1998, n. 286, si veda nelle note all'art. 8. 
              - Per il decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - L'art. 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
          25, gia' citato nelle note alle premesse,  come  modificato
          dal presente decreto, recita: 
              «Art. 32 (Decisione). - 1. Fatto salvo quanto  previsto
          dagli articoli 23, 29  e  30  la  Commissione  territoriale
          adotta una delle seguenti decisioni: 
                a) riconosce lo status di rifugiato o  la  protezione
          sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17
          del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 
                b)  rigetta  la  domanda  qualora  non  sussistano  i
          presupposti  per   il   riconoscimento   della   protezione
          internazionale fissati dal decreto legislativo 19  novembre
          2007, n. 251, o ricorra una delle  cause  di  cessazione  o
          esclusione dalla  protezione  internazionale  previste  dal
          medesimo  decreto  legislativo,   ovvero   il   richiedente
          provenga da un Paese di origine sicuro e non abbia  addotto
          i gravi motivi di cui al comma 2; 
                b-bis) rigetta la domanda per manifesta  infondatezza
          quando risulta  la  palese  insussistenza  dei  presupposti
          previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.  251,
          ovvero quando risulta che la domanda e' stata presentata al
          solo scopo di  ritardare  o  impedire  l'esecuzione  di  un
          provvedimento di espulsione o respingimento. 
              2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un  Paese
          di origine sicuro ed abbia addotto  gravi  motivi  per  non
          ritenere sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche  in
          cui egli si trova, la  Commissione  non  puo'  pronunciarsi
          sulla domanda senza previo esame, svolto in conformita'  ai
          principi ed alle  garanzie  fondamentali  di  cui  al  capo
          secondo. Tra i gravi motivi possono essere  comprese  gravi
          discriminazioni  e   repressioni   di   comportamenti   non
          costituenti reato per l'ordinamento italiano,  riferiti  al
          richiedente e che risultano oggettivamente perseguibili nel
          Paese di origine sicuro. 
              3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
          internazionale  e  ritenga  che  possano  sussistere  gravi
          motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale
          trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del
          permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5,  comma  6,  del
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
              3-bis. La Commissione territoriale trasmette, altresi',
          gli atti al Questore per le valutazioni  di  competenza  se
          nel corso dell'istruttoria sono emersi fondati  motivi  per
          ritenere che il richiedente e' stato vittima dei delitti di
          cui agli articoli 600 e 601 del codice penale. 
              4. La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis),
          ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli  23
          e   29   comportano   alla   scadenza   del   termine   per
          l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare  il
          territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
          permesso di soggiorno ad  altro  titolo.  A  tale  fine  si
          provvede ai  sensi  dell'art.  13,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  nei  confronti  dei
          soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20  e
          21 e ai sensi dell'art. 13, comma 5, del  medesimo  decreto
          legislativo nei confronti dei soggetti ai quali  era  stato
          rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo.».