Art. 5 
 
 
                       Obblighi di formazione 
 
  1.  All'interno  dei  percorsi  di  formazione   realizzati   dalle
Amministrazioni  competenti  nell'ambito  della   propria   autonomia
organizzativa  sono  previsti  specifici   moduli   formativi   sulle
questioni inerenti alla tratta degli  esseri  umani  per  i  pubblici
ufficiali interessati.