Art. 7 
 
 
                       Meccanismo equivalente 
 
  1. Il Dipartimento per le pari opportunita'  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri,  nell'ambito  delle  competenze   ad   esso
devolute, e' l'organismo deputato a: 
    a) svolgere compiti di indirizzo  e  coordinamento  con  riguardo
agli interventi di prevenzione  sociale  del  fenomeno  della  tratta
degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonche' di
programmazione delle risorse finanziarie in ordine  ai  programmi  di
assistenza ed integrazione sociale concernenti tale fenomeno; 
    b)  valutare  le  tendenze  della  tratta  degli  esseri   umani,
avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio  posto  in  essere
anche  attraverso  la  raccolta  di  dati  statistici  effettuata  in
collaborazione con le  altre  Amministrazioni  competenti  e  con  le
organizzazioni della societa' civile attive nel settore; 
    c) presentare al coordinatore anti-tratta dell'Unione Europea una
relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base
dei dati forniti ai sensi della lettera b) del presente comma. 
  2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo.