Art. 40 
 
 
                  Disciplina sanzionatoria ai sensi 
               dell'articolo 13, comma 1, lettera h), 
                  della legge 6 agosto 2013, n. 96 
 
  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   l'allevatore,   il
fornitore, l'utilizzatore, il responsabile  di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera g), il medico veterinario di cui all'articolo  24  o
il responsabile delle funzioni  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,
lettera d), che viola  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  6  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento  della
somma da 9.000 euro a 60.000  euro  ed  e'  disposta  la  sospensione
dell'attivita' da uno a tre  mesi.  In  caso  di  reiterazione  della
violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed
e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo
20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui
agli articoli 10, commi 1 e 2, 11, comma 1, e'  soggetto,  in  solido
con  l'utilizzatore,  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento della somma da  9.000  euro  a  60.000  euro.  In  caso  di
reiterazione della violazione la sanzione amministrativa e' aumentata
fino alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa  ai
sensi dell'articolo 31  o  dell'articolo  33.  Alla  stessa  sanzione
soggiace l'allevatore, il fornitore o  l'utilizzatore  che  viola  la
disposizione di cui all'articolo 10, comma 6. 
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  violi  la
disposizione di cui  all'articolo  10,  comma  5,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa  pecuniaria  del  pagamento  della  somma  da
30.000 euro a 90.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui
all'articolo 12, comma 1, e' soggetto, in solido con  l'utilizzatore,
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la
sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed  e'  disposta
la revoca  dell'autorizzazione  resa  ai  sensi  dell'articolo  31  o
dell'articolo 33. 
  5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del  codice
penale, chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 12,  comma
3, relativamente agli interventi che rendono afoni  gli  animali,  e'
soggetto, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della
somma da 15.000 euro a 150.000 euro. E' inoltre  disposta  la  revoca
immediata  dell'autorizzazione  resa  ai  sensi  dell'articolo  31  o
dell'articolo 33 e, il responsabile di cui all'articolo 3,  comma  1,
lettera  g),  e'  sospeso  nei  cinque  anni   successivi   da   ogni
autorizzazione ad effettuare esperimenti. 
  6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12,  comma  3,  relativamente  al
commercio, all'acquisto e all'uso di animali resi afoni  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
5.000 euro a 15.000 euro. 
  7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 544-ter del  codice
penale, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), e
il responsabile delle funzioni  di  cui  all'articolo  23,  comma  2,
lettera a), nonche', in caso di concorso, il  medico  veterinario  di
cui all'articolo 24, che violano le disposizioni di cui  all'articolo
14, sono  soggetti,  in  solido  con  l'utilizzatore,  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro  a
150.000   euro.   E'   inoltre   disposta   la    revoca    immediata
dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo 31 o dell'articolo 33
e, il responsabile di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  g),  nei
cinque  anni  successivi  e'  sospeso  da  ogni   autorizzazione   ad
effettuare esperimenti. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato,  il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui
all'articolo 16 e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria
del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000  euro.  In  caso  di
reiterazione della stessa violazione la  sanzione  amministrativa  e'
aumentata   fino   alla   meta'   ed   e'    disposta    la    revoca
dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo  31  o  dell'articolo
33. 
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore
o l'utilizzatore che viola le disposizioni di  cui  all'articolo  19,
comma 1, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed e'  disposta  la
sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In caso di reiterazione
della violazione la sanzione amministrativa e'  aumentata  fino  alla
meta'  ed  e'  disposta  la   revoca   dell'autorizzazione   di   cui
all'articolo 20 o  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  31.  Alla
stessa  sanzione  diminuita  di  un  terzo,  e'   soggetto   chiunque
acquisisce animali reinseriti o reintrodotti. 
  10.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  pone  in
esercizio  uno  stabilimento  di  allevamento,  di  fornitura  o   di
utilizzazione di animali destinati alle finalita' di cui all'articolo
5, comma 1, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20 e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
15.000 euro a 90.000 euro. 
  11.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore  o  l'utilizzatore  che  viola  la  disposizione   di   cui
all'articolo 20, comma 6, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000  euro  ed
e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre mesi. In  caso
di  ripetizione  della  violazione  la  sanzione  amministrativa   e'
aumentata   fino   alla   meta'   ed   e'    disposta    la    revoca
dell'autorizzazione dello stabilimento. 
  12.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore  o  l'utilizzatore  che  viola  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 21, comma 2, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro. 
  13.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore o l'utilizzatore che, a seguito dell'autorizzazione di  cui
all'articolo 20, non assicura il mantenimento dei  requisiti  di  cui
all'articolo  22,  commi  1  e   2,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro  a
90.000 euro ed e' disposta la sospensione dell'attivita' da uno a tre
mesi. In  caso  di  reiterazione  della  violazione  la  sanzione  e'
aumentata   fino   alla   meta'   ed   e'    disposta    la    revoca
dell'autorizzazione. 
  14. Salvo che il fatto costituisca reato, il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera h), che viola le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 3, e' soggetto,  in  solido  con  il  titolare
dell'autorizzazione   di   cui   all'articolo   20,   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000  euro  a
30.000 euro. In caso  di  reiterazione  della  stessa  violazione  la
sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed  e'  disposta
la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20. 
  15.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore, l'utilizzatore o il responsabile di  cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui all'articolo 23
e' soggetto alla sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento
della somma da 9.000 euro a 60.000  euro.  In  caso  di  reiterazione
della stessa violazione la sanzione amministrativa e' aumentata  fino
alla meta' ed e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi
dell'articolo 20 o dell'articolo 31 o dell'articolo 33. 
  16.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore o l'utilizzatore che viola  le  disposizione  di  cui  agli
articoli 24 e 25 e' soggetto alla sanzione amministrativa  pecuniaria
del pagamento della somma da 15.000 euro a 60.000 euro.  E'  disposta
altresi' la revoca immediata dell'autorizzazione di cui  all'articolo
20. 
  17.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'allevatore,   il
fornitore o l'utilizzatore che viola  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 27,  28  e  29  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 60.000 euro.  In
caso  di   reiterazione   della   stessa   violazione   la   sanzione
amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed e' disposta la  revoca
dell'autorizzazione dello stabilimento di cui all'articolo 20. 
  18. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 544-bis e 544-ter
del codice penale, il responsabile di cui all'articolo  3,  comma  1,
lettera g), che esegue le procedure previste  dall'articolo  5  senza
l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  31  o  in  violazione  delle
disposizioni  di  cui  all'articolo  33  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 50.000 euro  a
150.000 euro. La medesima sanzione si  applica  al  soggetto  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera f), ove si sono svolte le procedure,
nonche',  in  caso  di  concorso,  al  medico  veterinario   di   cui
all'articolo   24   ed    e'    disposta    la    revoca    immediata
dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2. 
  19. Salvo che il fatto costituisca reato, il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che, in violazione dell'articolo
31,  comma   1,   esegue   il   progetto   in   modo   non   conforme
all'autorizzazione   od    ogni    ulteriore    decisione    adottata
dall'autorita' competente, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore,
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
3.000 euro a 150.000 euro.  In  caso  di  reiterazione  della  stessa
violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed
e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo
31 o dell'articolo 33. 
  20. Salvo che il fatto costituisca reato, il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola le disposizioni di cui
all'articolo 31 comma 14 e' soggetto, in solido  con  l'utilizzatore,
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
9.000 euro a 60.000  euro.  In  caso  di  reiterazione  della  stessa
violazione la sanzione amministrativa e' aumentata fino alla meta' ed
e' disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'articolo
31 o dell'articolo 33. 
  21. Salvo che il fatto costituisca reato, il  responsabile  di  cui
all'articolo 3, comma 1, lettera g), che viola la disposizione di cui
all'articolo 31, comma 16, e' soggetto, in solido con l'utilizzatore,
alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma  da
3.000 euro a 12.000 euro. 
  22. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, il  medico
veterinario di  cui  all'articolo  24  che  omette  la  consulenza  e
l'assistenza  al  buon  mantenimento  degli  animali  ed  alla  buona
esecuzione delle procedure  o  che  le  effettua  con  negligenza  ed
imperizia gravi e' deferito all'ordine dei medici veterinari. 
  23. All'accertamento e all'irrogazione delle  sanzioni  di  cui  al
presente  articolo  provvedono,  secondo  gli  ambiti  di  rispettiva
competenza, il Ministero anche per il tramite degli Uffici periferici
veterinari per gli  adempimenti  comunitari,  e  le  regioni  per  il
tramite delle aziende sanitarie locali. 
  24.  Ai  fini  del  presente  articolo  si  applicano,  in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre  1981,  n.
689, e successive modificazioni. 
  25. Le entrate derivanti  dall'applicazione  delle  nuove  sanzioni
pecuniarie amministrative di spettanza statale  di  cui  al  presente
articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
ad appositi capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero della salute per il finanziamento delle  attivita'  di  cui
all'articolo 37, comma 1. 
 
          Note all'art. 40: 
              - Per il testo degli articoli  544-bis  e  544-ter  del
          codice penale, si veda nelle note all'art. 20. 
              - Per la legge 24 novembre 1981, n. 689,  e  successive
          modificazioni, si veda nelle note alle premesse.