Art. 3 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  L'autorita'  competente  per  il  territorio  nazionale  e'  il
Direttore Generale delle Finanze. 
  2. Il Direttore Generale delle Finanze, con apposito provvedimento,
designa  l'ufficio  centrale  di  collegamento   e   i   servizi   di
collegamento ai fini dell'attivita' di cooperazione amministrativa  a
norma del presente decreto. 
  3. I  servizi  di  collegamento,  ciascuno  secondo  le  competenze
stabilite  con  il  provvedimento  di  cui  al  comma  2,  forniscono
all'autorita' richiedente dell'altro Stato membro tutti gli  elementi
utili  per   lo   scambio   di   informazioni   e   la   cooperazione
amministrativa. A tal fine utilizzano i dati e le  notizie  acquisiti
ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre
1973, n.  605,  e  si  avvalgono,  ai  fini  dell'espletamento  delle
indagini  amministrative  concernenti  le  persone  interessate   dai
controlli,  dei  poteri  previsti  dal  Titolo  IV  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
  4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento delle Finanze
e' competente allo scambio di  informazioni  in  materia  di  tributi
locali nel rispetto delle norme che disciplinano i singoli tributi. 
  5. Spetta all'ufficio centrale di  collegamento  tenere  aggiornato
l'elenco dei servizi di  collegamento  e  renderlo  accessibile  agli
uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri  interessati
e alla Commissione europea. 
  6. Quando un servizio  di  collegamento  riceve  una  richiesta  di
cooperazione  che  rende  necessaria  un'azione   che   esula   dalla
competenza attribuitagli in conformita' alla normativa o alla prassi,
trasmette la richiesta all'ufficio  centrale  di  collegamento  e  ne
informa l'autorita' richiedente.  In  tale  caso  i  termini  di  cui
all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto,  iniziano
a decorrere il giorno successivo a quello  in  cui  la  richiesta  di
cooperazione e' trasmessa all'ufficio centrale di collegamento. 
  7. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi  di  collegamento
indicati al comma 2 sono ricompresi  nell'ambito  degli  uffici  gia'
esistenti presso il Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali  e
la Guardia di Finanza. 
 
          Note all'art. 3: 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria
          e al codice fiscale dei contribuenti) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              Il titolo IV  del  Per  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ,  citato  nelle  note
          alle premesse , cosi' recita: 
 
                                   «Titolo V 
 
                                   SANZIONI 
 
              Art. 46. (Omissione, incompletezza e  infedelta'  della
          dichiarazione) 
              Art. 47. (Violazioni relative  alla  dichiarazione  dei
          sostituti d'imposta) 
              Art. 48.  (Violazioni  relative  al  contenuto  e  alla
          documentazione delle dichiarazioni) 
              Art. 49. (Deduzioni e detrazioni indebite) 
              Art. 50. (Omessa denuncia delle variazioni dei  redditi
          fondiari) 
              Art.  51.  (Violazione  degli  obblighi  relativi  alla
          contabilita') 
              Art. 52. (Violazione degli obblighi  delle  aziende  di
          credito) 
              Art. 53. (Altre violazioni) 
              Art. 54. (Determinazione delle pene pecuniarie) 
              Art. 55. (Applicazione delle pene pecuniarie) 
              Art. 56. (Sanzioni penali) 
              Art. 57. (Sanzioni accessorie)».