(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  16
                         gennaio 2014, n. 2 
 
    All'articolo 3, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis. E' autorizzata, per l'anno  2014,  la  spesa  di  euro  5
milioni per il sostegno ai territori  soggetti  a  danni  conseguenti
alle limitazioni imposte da attivita' operative in applicazione della
risoluzione ONU n. 1973, di cui all'articolo 4-bis del  decreto-legge
12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
agosto 2011, n. 130. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro  per
l'anno 2014, si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo
iscritto nello stato di previsione  del  Ministero  dell'interno,  ai
sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis. (Obblighi informativi verso  le  Camere). -   1.  Al
fine di informare le Camere sullo stato di raggiungimento  nel  tempo
degli obiettivi di ciascuna missione di cui agli articoli 1,  2  e  3
del  presente  decreto,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  2,  del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011,  n.  130,  la  relazione  analitica  sulle
missioni  deve  essere  accompagnata  da  un  documento  di   sintesi
operativa  aggiornato  alla  data  di   scadenza   del   termine   di
applicazione del  presente  decreto  che  indichi  espressamente  per
ciascuna missione i seguenti dati:  mandato  internazionale,  durata,
sede,  personale  nazionale  e  internazionale  impiegato,   scadenza
nonche' i dettagli  attualizzati  della  missione.  La  relazione  e'
integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire  dai
comandi internazionali  competenti  con  particolare  riferimento  ai
risultati  raggiunti,   nell'ambito   di   ciascuna   missione,   dai
contingenti italiani». 
    All'articolo 5, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
    «4-bis. Anche allo scopo di garantire una maggiore disponibilita'
di ufficiali dell'Arma dei carabinieri nel grado di maggiore  per  le
esigenze connesse con le missioni  internazionali  di  pace,  fino  a
tutto l'anno 2018 la permanenza minima  nel  grado  di  capitano  del
ruolo speciale in servizio permanente continua a essere di nove anni.
Ai relativi oneri finanziari, quantificati  in  204.591,20  euro  per
l'anno 2015, 202.266,30 euro per l'anno  2016,  216.215,70  euro  per
l'anno 2017 e 155.768,30 euro per l'anno 2018, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di  parte  corrente
di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31  dicembre
2009, n. 196, iscritte nell'ambito della missione "Difesa e sicurezza
del territorio", programma "Approntamento impiego carabinieri per  la
difesa e la sicurezza" dello stato di previsione del Ministero  della
difesa. 
    4-ter. Al fine di garantire la piena funzionalita' della  Polizia
di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con  le  missioni
internazionali, alla tabella A, allegata al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, la  dotazione  organica  del
ruolo dei direttori tecnici e' sostituita dalla seguente: 
 
                    "Ruoli dei direttori tecnici 
 
      
 
=====================================================================
|   Qualifiche   |  Ingegneri | Fisici |Chimici |Biologi |Psicologi |
+================+============+========+========+========+==========+
|Direttore       |            |        |        |        |          |
|tecnico,        |            |        |        |        |          |
|limitatamente   |            |        |        |        |          |
|alla frequenza  |            |        |        |        |          |
|del corso di    |            |        |        |        |          |
|formazione      |            |        |        |        |          |
|iniziale        |            |        |        |        |          |
|Direttore       |            |        |        |        |          |
|tecnico         |            |        |        |        |          |
|principale      |            |        |        |        |          |
|Direttore       |            |        |        |        |          |
|tecnico capo    |     180    |  161   |   30   |   32   |    40    |
+----------------+------------+--------+--------+--------+----------+
 
"». 
    All'articolo 8, comma 1, dopo  le  parole:  «Sud  Sudan  e»  sono
inserite le seguenti: «, in relazione  all'assistenza  ai  rifugiati,
dei» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ambito dello
stanziamento di cui al presente comma, sono promossi  interventi  con
particolare  riguardo  a  programmi  aventi  tra  gli  obiettivi   la
prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, la  tutela  dei
loro diritti e il lavoro femminile. Sono altresi' promossi  programmi
aventi tra gli obiettivi la tutela e la promozione  dei  diritti  dei
minori. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con
le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con
gli Obiettivi di sviluppo del Millennio e con i principi del  diritto
internazionale in materia». 
    All'articolo 9, comma  7,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «L'ammontare del trattamento economico e le spese per vitto,
alloggio e viaggi del personale di cui al presente  comma  sono  resi
pubblici nelle forme e nei  modi  previsti  e  atti  a  garantire  la
trasparenza nel rispetto della vigente  legislazione  in  materia  di
protezione dei dati personali».