Art. 2 
 
   Rapporto con altre disposizioni nazionali e dell'Unione europea 
 
  1.  Il  presente  decreto  si  applica  senza  recare   pregiudizio
all'applicazione delle seguenti disposizioni normative: 
  a) il decreto legislativo 27 gennaio  1992,  n.  79,  e  successive
modificazioni,  recante   attuazione   della   direttiva   89/105/CEE
riguardante la trasparenza delle misure che  regolano  la  fissazione
dei prezzi delle specialita' medicinali  per  uso  umano  e  la  loro
inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia; 
  b) il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n.  507,  e  successive
modificazioni,  recante   attuazione   della   direttiva   90/385/CEE
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli  Stati  membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi; 
  c) il decreto legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46,  e  successive
modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva   93/42/CEE
concernente i dispositivi medici; 
  d) il decreto legislativo 8 settembre 2000, n.  332,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva  98/79/CE  relativa
ai dispositivi medico-diagnostici in vitro; 
  e) il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni, recante codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
  f) il decreto legislativo 25 febbraio 2000,  n.  72,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 96/71/CE in materia
di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi; 
  g) il decreto legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa
a   taluni   aspetti   giuridici   dei   servizi    della    societa'
dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al
commercio elettronico; 
  h) il decreto legislativo 9  luglio  2003,  n.  215,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE  per  la
parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica; 
  i) il decreto legislativo 24 giugno  2003,  n.  211,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa
all'applicazione della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico; 
  l) il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  e  successive
modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  m) il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n.  261,  e  successive
modificazioni, recante revisione del decreto  legislativo  19  agosto
2005, n. 191, recante  attuazione  della  direttiva  2002/98/CE,  che
stabilisce  norme  di  qualita'  e  sicurezza  per  la  raccolta,  il
controllo, la lavorazione, la conservazione e  la  distribuzione  del
sangue umano e dei suoi componenti; 
  n) il regolamento (CE) n. 859/2003 del  Consiglio,  del  14  maggio
2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71  e
del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui  tali
disposizioni non siano gia'  applicabili  unicamente  a  causa  della
nazionalita'; 
  o) il decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  191,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della  direttiva  2004/23/CE  sulla
definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la  donazione,
l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione,
lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani; 
  p) il regolamento (CE) n. 726/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 31 marzo 2004, che  istituisce  procedure  comunitarie
per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e
veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali; 
  q) regolamento (CE) n.  1394/2007  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie  avanzate
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  r) il regolamento (CE) n. 883/2004 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei  sistemi
di  sicurezza  sociale,  e  il  regolamento  (CE)  n.  987/2009   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  settembre  2009,  che
stabilisce le modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; 
  s) il decreto legislativo 6 novembre 2007,  n.  206,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa
al  riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,  nonche'  della
direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive  sulla  libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania; 
  t) il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5  luglio  2006,  relativo  a  un  gruppo  europeo  di
cooperazione territoriale (GECT); 
  u) il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  16  dicembre   2008,   relativo   alle   statistiche
comunitarie in materia di sanita' pubblica e di  salute  e  sicurezza
sul luogo di lavoro; 
  v) il regolamento (CE) n. 593/2008 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  17  giugno  2008,  sulla  legge   applicabile   alle
obbligazioni contrattuali (Roma I), il regolamento (CE)  n.  864/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11  luglio  2007,  sulla
legge applicabile alle obbligazioni  extracontrattuali  (Roma  II)  e
altre norme dell'Unione europea sul diritto  privato  internazionale,
in particolare le norme  relative  alla  giurisdizione  degli  organi
giudiziari e alla legge applicabile; 
  z) l' articolo 1, comma 340, della legge 24 dicembre 2012, n.  228,
e successive modificazioni, recante disposizioni  per  la  formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge  di  stabilita'
2013), e  la  direttiva  2010/53/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 7 luglio 2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti; 
  aa) il regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 24 novembre 2010, che estende il regolamento  (CE)  n.
883/2004 e il regolamento (CE) n.  987/2009  ai  cittadini  di  Paesi
terzi cui tali regolamenti non siano gia'  applicabili  unicamente  a
causa della nazionalita'. 
 
          Note all'art. 2: 
              Il decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  79,  e
          successive  modificazioni   (Attuazione   della   direttiva
          89/105/CEE riguardante  la  trasparenza  delle  misure  che
          regolano  la  fissazione  dei  prezzi   delle   specialita'
          medicinali per uso umano e la loro  inclusione  nei  regimi
          nazionali di assicurazione malattia)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 1992, n. 36, S.O. 
              Il decreto legislativo 14  dicembre  1992,  n.  507,  e
          successive  modificazioni   (Attuazione   della   direttiva
          90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri   relative   ai   dispositivi   medici
          impiantabili attivi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 dicembre 1992, n. 305. 
              Il decreto legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  e
          successive  modificazioni   (Attuazione   della   direttiva
          93/42/CEE concernente i dispositivi medici)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54, S.O. 
              Il decreto legislativo 8  settembre  2000,  n.  332,  e
          successive modificazioni, reca «Attuazione della  direttiva
          98/79/CE  relativa  ai  dispositivi  medico-diagnostici  in
          vitro». 
              Il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  e
          successive  modificazioni,  reca  «Codice  in  materia   di
          protezione dei dati personali». 
              Il decreto legislativo  25  febbraio  2000,  n.  72,  e
          successive modificazioni, reca «Attuazione della  direttiva
          96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori  nell'ambito
          di una prestazione di servizi». 
              Il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,   e
          successive modificazioni, reca «Attuazione della  direttiva
          2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei  servizi
          della societa' dell'informazione nel mercato  interno,  con
          particolare riferimento al commercio elettronico». 
              I  decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,   e
          successive modificazioni, reca «Attuazione della  direttiva
          2000/43/CE per la parita' di  trattamento  tra  le  persone
          indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica». 
              Il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,  e
          successive modificazioni, reca «Attuazione della  direttiva
          2001/20/CE relativa all'applicazione  della  buona  pratica
          clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni  cliniche  di
          medicinali per uso clinico». 
              Il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  e
          successive modificazioni, reca «Attuazione della  direttiva
          2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad
          un codice comunitario  concernente  i  medicinali  per  uso
          umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE». 
              Il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  e
          successive  modificazioni,  reca  «Revisione  del   decreto
          legislativo 19 agosto  2005,  n.  191,  recante  attuazione
          della  direttiva  2002/98/CE,  che  stabilisce   norme   di
          qualita' e sicurezza per  la  raccolta,  il  controllo,  la
          lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue
          umano e dei suoi componenti». 
              Per il regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio,  del
          14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento
          (CEE) n. 1408/71 e  del  regolamento  (CEE)  n.  574/72  ai
          cittadini di paesi terzi cu  tali  disposizioni  non  siano
          gia' applicabili unicamente a causa della nazionalita',  si
          veda in note alle premesse. 
              Il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  e
          successive modificazioni, reca «Attuazione della  direttiva
          2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita'  e  di
          sicurezza  per  la  donazione,   l'approvvigionamento,   il
          controllo, la lavorazione, la conservazione, lo  stoccaggio
          e la distribuzione di tessuti e cellule umani». 
              Per il regolamento  (CE)  n.  726/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che  istituisce
          procedure   comunitarie   per   l'autorizzazione    e    la
          sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario,  e
          che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, si  veda
          nelle note alle premesse. 
              Per il regolamento (CE)  n.  1394/2007  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  13  novembre  2007,   sui
          medicinali per  terapie  avanzate  recante  modifica  della
          direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004, si
          veda nelle note alle premesse. 
              Per il regolamento  (CE)  n.  883/2004  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2004,  relativo  al
          coordinamento  dei  sistemi  di  sicurezza  sociale,  e  il
          regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio,  del  16  settembre  2009,  che  stabilisce   le
          modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.  883/2004
          relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale,
          si veda nelle note alle premesse. 
              Il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  206,  e
          successive modificazioni, reca «Attuazione della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali,  nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
          adegua  determinate  direttive  sulla  libera  circolazione
          delle  persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria   e
          Romania». 
              Il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo
          e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo  a  un  gruppo
          europeo  di  cooperazione  territoriale  (GECT),  e'  stato
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2006, n. L 210. 
              Il regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo
          e del  Consiglio,  del  16  dicembre  2008,  relativo  alle
          statistiche comunitarie in materia di sanita' pubblica e di
          salute e sicurezza sul luogo di lavoro, e' stato pubblicato
          nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 354. 
              Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  del  17  giugno   2008,   sulla   legge
          applicabile alle obbligazioni  contrattuali  (Roma  I),  e'
          stato pubblicato nella G.U.U.E. 4 luglio 2008, n. L 177. 
              Il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento  europeo
          e  del  Consiglio,  dell'11  luglio   2007,   sulla   legge
          applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma  II),
          e' stato pubblicato nella G.U.U.E. 31  luglio  2007,  n.  L
          199. 
              L'art. 1, comma 340, della legge 24 dicembre  2012,  n.
          228, e successive (Modificazioni alle disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013), recita: 
              «340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in  materia  di
          prelievi e  di  trapianti  di  organi  e  di  tessuti  sono
          apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'art. 1, comma 1,  sono  aggiunte  in  fine  le
          seguenti parole: «, anche da soggetto vivente,  per  quanto
          compatibili»; 
                b) all'art. 8, comma 6,  dopo  la  lettera  m),  sono
          aggiunte le seguenti: 
                  «m-bis) mantiene e cura il sistema di  segnalazione
          e gestione degli eventi e delle reazioni avverse gravi, nel
          rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7; 
                  m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri
          Stati membri e con i Paesi terzi. Qualora  siano  scambiati
          organi tra Stati  membri,  il  Centro  nazionale  trapianti
          trasmette  le  necessarie  informazioni  per  garantire  la
          tracciabilita' degli organi; 
                  m-quater) ai fini  della  protezione  dei  donatori
          viventi nonche' della  qualita'  e  della  sicurezza  degli
          organi destinati al trapianto, cura la tenuta del  registro
          dei donatori viventi in conformita' delle  disposizioni  di
          cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.»; 
                c) dopo l'art. 6 e' inserito il seguente: 
                  «Art. 6-bis. (Qualita' e sicurezza degli organi). -
          1. Le donazioni di organi di donatori  viventi  e  deceduti
          sono volontarie e non remunerate. Il reperimento di  organi
          non  e'  effettuato  a  fini  di  lucro.  E'  vietata  ogni
          mediazione riguardante la necessita' o la disponibilita' di
          organi che abbia come fine l'offerta o  la  ricerca  di  un
          profitto finanziario o di un vantaggio analogo. E' altresi'
          vietata ogni pubblicita' riguardante  la  necessita'  o  la
          disponibilita' di organi che abbia come fine l'offerta o la
          ricerca di  un  profitto  finanziario  o  di  un  vantaggio
          analogo. 
              2. Il diritto alla protezione  dei  dati  personali  e'
          tutelato in tutte le fasi delle attivita'  di  donazione  e
          trapianto di organi, in conformita'  alle  disposizioni  di
          cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196.  E'
          vietato qualsiasi accesso non autorizzato a dati o  sistemi
          che renda possibile l'identificazione dei  donatori  o  dei
          riceventi. 
              3. Il Ministro della salute, con decreto di natura  non
          regolamentare da adottarsi  entro  6  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  articolo  su  proposta  del
          Centro nazionale trapianti  e  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  nel
          rispetto dell'allegato di cui  alla  direttiva  2010/53/UE,
          determina i criteri di  qualita'  e  sicurezza  che  devono
          essere osservati in tutte le fasi del processo che va dalla
          donazione al trapianto o all'eliminazione. 
              4. Il decreto  di  cui  al  comma  3,  in  particolare,
          dispone l'adozione e l'attuazione  di  procedure  operative
          per: 
                a) la verifica dell'identita' del donatore; 
                b)  la  verifica  delle  informazioni   relative   al
          consenso, conformente alle norme vigenti; 
                c) la verifica della caratterizzazione dell'organo  e
          del donatore; 
                d) il reperimento, la conservazione,  l'etichettatura
          e il trasporto degli organi; 
                e) la  garanzia  della  tracciabilita'  nel  rispetto
          delle norme di cui al decreto legislativo 30  giugno  2003,
          n. 196; 
                f) la segnalazione, l'esame, la  registrazione  e  la
          trasmissione delle informazioni  pertinenti  e  necessarie,
          concernenti gli eventi avversi e  reazioni  avverse  gravi,
          che possono influire sulla qualita' e sulla sicurezza degli
          organi; 
                g) ogni misura idonea ad assicurare la qualita' e  la
          sicurezza degli organi»; 
                d) all'art. 22, comma 1, le parole: «da euro 1.032  a
          euro 10.329» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.064
          a euro 20.658»; 
                e) dopo l'art. 22 e' inserito il seguente: 
                  «Art. 22-bis. (Sanzioni in materia di  traffico  di
          organi destinati ai trapianti). - 1. Chiunque  a  scopo  di
          lucro svolge opera di mediazione nella donazione di  organi
          da vivente e' punito con la reclusione da tre a sei anni  e
          con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto  e'
          commesso da persona che esercita una professione  sanitaria
          alla    condanna    consegue    l'interdizione     perpetua
          dall'esercizio della professione. 
              2. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          pubblicizzi la richiesta d'offerta di  organi  al  fine  di
          conseguire un profitto finanziario o un  vantaggio  analogo
          e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          10.000 a euro 50.000. 
              3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque senza
          autorizzazione  acceda  a  sistemi  che  rendano  possibile
          l'identificazione  dei  donatori  o  dei  riceventi,  o  ne
          utilizzi i dati e' punito con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».". 
              La direttiva 2010/53/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del  7  luglio  2010,  relativa  alle  norme  di
          qualita'  e  sicurezza  degli  organi  umani  destinati  ai
          trapianti, e' stata  pubblicata  nella  G.U.U.E.  6  agosto
          2010, n. L 207. 
              Per il regolamento (UE)  n.  1231/2010  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che  estende
          il regolamento (CE) n. 883/2004 e il  regolamento  (CE)  n.
          987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui  tali  regolamenti
          non  siano  gia'  applicabili  unicamente  a  causa   della
          nazionalita', si veda in note alle premesse.