Art. 3 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 
 
  1. Nel preambolo, dopo le parole: «Visto il decreto legislativo  30
maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE del  16
dicembre 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,  relativa  alla
vigilanza  supplementare  sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di
assicurazione e sulle imprese  di  investimento  appartenenti  ad  un
conglomerato finanziario, nonche'  all'istituto  della  consultazione
preliminare in tema di  assicurazioni»  sono  inserite  le  seguenti:
«Visto il  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,   istitutivo
dell'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni,  succeduto
all'ISVAP in tutti i poteri, funzioni e competenze;». 
  2. All'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera aa), dopo la parola: «mista», le parole: «secondo
le  rilevanti   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario   sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario» sono soppresse; 
    b) alla lettera aa), dopo la parola: «mista»,  sono  inserite  le
seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)»; 
    c) alla lettera bb), dopo la parola: «mista»,  sono  inserite  le
seguenti: «ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis)»; 
    d) alla lettera bb), dopo la parola: «mista», le parole: «secondo
le  rilevanti   disposizioni   dell'ordinamento   comunitario   sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario» sono soppresse; 
    e) dopo la lettera bb), e' aggiunta la seguente: «bb-bis) impresa
di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30  maggio  2005,  n.
142;»; 
    f)  alla  lettera  cc-quater),  numero  3),   dopo   la   parola:
«investimento», le parole: «o un ente finanziario» sono soppresse; 
    g) alla lettera cc-quater), numero 3), le parole:  «4,  paragrafo
1, punto  1),  della  direttiva  2004/39/CE»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «4, n. 2), del regolamento del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013»; 
    h) alla lettera cc-quater),  numero  4),  le  parole:  «ai  sensi
dell'articolo  2,  punto  15,  della   direttiva   2002/87/CE»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
lettera bb-bis);»; 
    i) la lettera dd) e' sostituita  dalla  seguente:  «dd)  ISVAP  o
IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private  e  di
interesse collettivo a cui e'  succeduto  l'IVASS,  Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni,  ai  sensi  dell'articolo   13   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.». 
  3. All'articolo 57 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, al comma  2,  le  parole:  «dell'articolo  2,  punto  8),  della
direttiva 2002/87/CE» sono sostituite dalle seguenti:  «dell'articolo
1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30  maggio  2005,  n.
142.». 
  4. All'articolo 82 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  b)  e'  aggiunta  la  seguente:
«b-bis) dall'impresa italiana  di  partecipazione  finanziaria  mista
capogruppo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 142, e dalle imprese assicurative,  riassicurative  e
dalle societa' strumentali  controllate,  sempreche'  vi  sia  almeno
un'impresa   di   assicurazione   o   di   riassicurazione   italiana
controllata.»; 
    b) il comma 2 e' abrogato. 
  5. All'articolo 83 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  dopo   le   parole:   «ovvero   l'impresa   di
partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «o  l'impresa
di partecipazione finanziaria mista»; 
    b) al comma  1,  dopo  le  parole:  «o  da  un'altra  impresa  di
partecipazione  assicurativa  o  riassicurativa»  sono  inserite   le
seguenti:  «o  da  un'altra  impresa  di  partecipazione  finanziaria
mista». 
  6. All'articolo 84 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Ai  soggetti  che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione  e  controllo  presso
l'impresa di partecipazione assicurativa o riassicurativa  capogruppo
o presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo  si
applicano   le   disposizioni   in   materia    di    requisiti    di
professionalita', di onorabilita' e di indipendenza  previste  per  i
soggetti che esercitano le medesime funzioni  presso  le  imprese  di
assicurazione   e   di   riassicurazione   salvo   quanto    previsto
dall'articolo 87-bis.»; 
    b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  All'impresa  di
partecipazione assicurativa o riassicurativa capogruppo o all'impresa
di partecipazione  finanziaria  mista  capogruppo  si  applicano  gli
obblighi di comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5.»; 
    c) al comma  3,  dopo  le  parole:  «del  presente  titolo»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  salvo  quanto   previsto   dall'articolo
87-bis.». 
  7. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.
209, e' inserito il seguente: 
    «Art.   87-bis   (Disposizioni   applicabili    all'impresa    di
partecipazione finanziaria mista). - 1. L'IVASS puo'  individuare  le
ipotesi  in  cui  l'impresa  di  partecipazione   finanziaria   mista
capogruppo e' esentata dall'applicazione di una o  piu'  disposizioni
adottate ai sensi del presente capo. 
    2. Le disposizioni di cui agli articoli 83, comma 2, e 84,  commi
1 e 3, si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria  mista,
qualora  il  settore   di   maggiori   dimensioni   all'interno   del
conglomerato finanziario  sia  quello  assicurativo,  determinato  ai
sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. I provvedimenti
di  approvazione  di  cui  all'articolo   196,   decadenza   di   cui
all'articolo 76 e autorizzazione di cui all'articolo 68 sono adottati
dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia. 
    3. I provvedimenti previsti dal titolo XVI, Capo I, II, IV e VII,
nei confronti dell'impresa di partecipazione finanziaria  mista  sono
adottati o proposti dall'IVASS d'intesa con Banca d'Italia.». 
  8. All'articolo 95 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Al medesimo obbligo sono soggette  anche  le  imprese  di
partecipazione finanziaria mista  con  sede  legale  in  Italia,  che
detengono il controllo di una o piu' imprese di  assicurazione  o  di
riassicurazione ovunque costituite, qualora il  settore  di  maggiori
dimensioni  all'interno  del  conglomerato  finanziario  sia   quello
assicurativo, determinato ai sensi del decreto legislativo 30  maggio
2005, n. 142.». 
  9. All'articolo 96 del decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «1.  L'obbligo  di
redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel caso in cui due
o piu' imprese di assicurazione o riassicurazione aventi sede  legale
nel territorio della  Repubblica  ovvero  imprese  di  partecipazione
assicurativa o imprese di partecipazione  finanziaria  mista  di  cui
all'articolo 95, commi 2 o  2-bis,  tra  le  quali  non  esistano  le
relazioni di cui  all'articolo  95,  comma  3,  operino  secondo  una
direzione unitaria in virtu' di un contratto o di  una  clausola  dei
rispettivi statuti oppure quando i  loro  organi  di  amministrazione
siano composti in maggioranza dalle medesime  persone.  La  direzione
unitaria  tra  le  imprese  puo'  concretizzarsi  anche   in   legami
importanti e durevoli di riassicurazione.»; 
    b) al comma 2, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  «a)
un'impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da un'impresa  di
assicurazione  o   riassicurazione   ovvero   da   una   impresa   di
partecipazione  assicurativa  o  da  un'impresa   di   partecipazione
finanziaria mista di cui all'articolo 95, commi 2 o 2-bis;». 
  10. All'articolo 99 del decreto legislativo 7  settembre  2005,  n.
209, il comma 1, secondo periodo, e' sostituito  dal  seguente:  «Nel
caso quest'ultima sia un'impresa  di  partecipazione  assicurativa  o
un'impresa di partecipazione finanziaria mista  di  cui  all'articolo
95, commi 2 o 2-bis, la data di riferimento coincide con la  data  di
chiusura dell'esercizio delle imprese assicurative controllate.». 
  11. All'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, al comma 2, dopo le parole: «da una  impresa  di  partecipazione
assicurativa,»,  sono  inserite  le  seguenti:  «da   un'impresa   di
partecipazione finanziaria mista o». 
  12. Dopo l'articolo 210 del decreto legislativo 7  settembre  2005,
n. 209, e' inserito il seguente: 
  «Art.   210-bis   (Disposizioni    applicabili    all'impresa    di
partecipazione finanziaria mista). - 1. L'IVASS puo' individuare, con
provvedimenti di carattere generale o specifici, i casi in cui una  o
piu' disposizioni adottate  ai  sensi  del  presente  Titolo  non  si
applicano qualora la controllante di cui all'articolo 210,  comma  2,
sia un'impresa di partecipazione finanziaria mista.». 
  13. All'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, dopo le parole: «Se un'impresa  di  partecipazione
assicurativa»,   sono   inserite   le   seguenti:   «un'impresa    di
partecipazione finanziaria mista o»; 
    b) al comma 2,  dopo  le  parole:  «da  una  o  piu'  imprese  di
partecipazione  assicurativa»,  sono  inserite  le  seguenti:  «,  di
partecipazione finanziaria mista»; 
    c)  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «che  sia   un'impresa   di
partecipazione assicurativa» sono inserite le seguenti: «, un'impresa
di partecipazione finanziaria mista»; 
    d) al comma 4, dopo le parole:  «dall'impresa  di  partecipazione
assicurativa,»,  sono  inserite   le   seguenti:   «dall'impresa   di
partecipazione finanziaria mista,». 
  14. All'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209,  al  comma  1,  lettera  c),  dopo  le   parole:   «imprese   di
partecipazione assicurativa intermedie,», sono inserite le  seguenti:
«delle imprese di partecipazione finanziaria mista intermedie,». 
  15. All'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209,  al  comma  2,  dopo  le  parole:  «dalla  stessa   impresa   di
partecipazione assicurativa» sono  inserite  le  seguenti:  «o  dalla
stessa impresa di partecipazione finanziaria mista». 
  16. All'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.
209, al comma 1, dopo le parole:  «o  all'impresa  di  partecipazione
assicurativa»  sono  inserite  le   seguenti:   «o   all'impresa   di
partecipazione finanziaria mista». 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il preambolo al citato  decreto  legislativo
          n. 209 del 2005, come modificato dal presente decreto: 
              «IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
              Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
              Visto   l'articolo   117,    secondo    comma,    della
          Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18
          ottobre 2001, n. 3, con riferimento ai principi di  unita',
          continuita' e completezza dell'ordinamento giuridico; 
              Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400; 
              Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997,  n.  59,
          come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 luglio 2003,
          n. 229, recante interventi urgenti in materia  di  qualita'
          della regolazione, riassetto normativo e semplificazione  -
          legge di semplificazione per il 2001; 
              Vista  la  legge  29  luglio  2003,  n.  229,   recante
          interventi   urgenti   in   materia   di   qualita'   della
          regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di
          semplificazione per il 2001, ed in  particolare  l'articolo
          4,  recante  delega  al  Governo  per  il  riassetto  delle
          disposizioni in materia  di  assicurazioni  private,  cosi'
          come modificato dall'articolo 2, comma 7,  della  legge  27
          luglio  2004,  n.  186,  di  conversione  in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136; 
              Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  nuove
          norme  in  materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
          diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
              Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,
          recante Codice in materia di protezione di dati personali; 
              Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n.  63,  recante
          regolamento per la esecuzione del  regio  decreto-legge  29
          aprile  1923,  n.  966,   concernente   l'esercizio   delle
          assicurazioni private; 
              Visto il testo unico delle leggi  sull'esercizio  delle
          assicurazioni private, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449; 
              Vista la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  recante
          assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti; 
              Visto  il  decreto-legge  23  dicembre  1976,  n.  857,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1977,   n.   39,   recante   modifica   della    disciplina
          dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'
          civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore  e
          dei natanti; 
              Visto il  decreto-legge  26  settembre  1978,  n.  576,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          1978, n. 738, recante  agevolazioni  al  trasferimento  del
          portafoglio e del personale delle imprese di  assicurazione
          poste in liquidazione coatta amministrativa; 
              Vista  la  legge  7  febbraio  1979,  n.  48,   recante
          istituzione  e  funzionamento  dell'albo  nazionale   degli
          agenti di assicurazione; 
              Vista la legge 12  agosto  1982,  n.  576,  concernente
          riforma della vigilanza sulle assicurazioni; 
              Vista la  legge  28  novembre  1984,  n.  792,  recante
          istituzione e  funzionamento  dell'albo  dei  mediatori  di
          assicurazione; 
              Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742,  recante  nuove
          norme per l'esercizio  delle  assicurazioni  private  sulla
          vita; 
              Vista la  legge  11  novembre  1986,  n.  772,  recante
          disciplina della coassicurazione comunitaria; 
              Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.   242,   recante
          disciplina    dell'assicurazione     obbligatoria     della
          responsabilita' civile per danni causati dalla circolazione
          nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e  dei
          natanti immatricolati o registrati in Stati esteri; 
              Vista  la  legge  9  gennaio  1991,  n.   20,   recante
          integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576,
          e norme sul controllo delle  partecipazioni  di  imprese  o
          enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi; 
              Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n.  393,
          recante attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e
          87/344/CEE  in  materia  di  assicurazioni  di   assistenza
          turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria, a norma
          degli articoli 25, 26 e 27 della legge 29 dicembre 1990, n.
          428; 
              Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di
          attuazione   della   direttiva   88/357/CEE,    concernente
          coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
          ed  amministrative  riguardanti   l'assicurazione   diretta
          diversa dall'assicurazione sulla  vita  e  alla  fissazione
          delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo
          della libera prestazione  di  servizi  e  che  modifica  la
          direttiva 73/239/CEE; 
              Vista la  legge  17  febbraio  1992,  n.  166,  recante
          istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei  periti
          assicurativi per l'accertamento e la  stima  dei  danni  ai
          veicoli a motore ed ai  natanti  soggetti  alla  disciplina
          della legge 24  dicembre  1969,  n.  990,  derivanti  dalla
          circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi; 
              Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  19
          aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del
          2   luglio   1993,   recante   minimi   di   garanzia   per
          l'assicurazione obbligatoria della  responsabilita'  civile
          derivante dalla circolazione dei veicoli  a  motore  e  dei
          natanti; 
              Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  18
          aprile  1994,   n.   385,   recante   regolamento   recante
          semplificazione dei procedimenti amministrativi in  materia
          di assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
          competenza del Ministero dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato; 
              Visto  il  decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio
          1995, n. 35, recante misure urgenti per la ricostruzione  e
          la ripresa delle attivita' produttive  nelle  zone  colpite
          dalle eccezionali avversita' atmosferiche  e  dagli  eventi
          alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994; 
              Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,  di
          recepimento  della  direttiva  92/96/CEE  in   materia   di
          assicurazione  diretta  sulla  vita  e  che   modifica   le
          direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE; 
              Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,  di
          recepimento della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18
          giugno 1992,  che  coordina  le  disposizioni  legislative,
          regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione
          diretta  diversa  dall'assicurazione  sulla  vita   e   che
          modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE; 
              Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di
          attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia  di  conti
          annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; 
              Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998,  n.  373,
          recante   razionalizzazione   delle    norme    concernenti
          l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  private  e
          di interesse collettivo, a norma degli articoli  11,  comma
          1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
              Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343,  di
          attuazione  della  direttiva   95/26/CE   in   materia   di
          rafforzamento  della  vigilanza  prudenziale  nel   settore
          assicurativo; 
              Visto  il  decreto-legge  28   marzo   2000,   n.   70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio  2000,
          n. 137; 
              Vista  la  legge  5  marzo   2001,   n.   57,   recante
          disposizioni in  materia  di  apertura  e  regolazione  dei
          mercati; 
              Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di
          attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza
          supplementare sulle imprese di  assicurazione  appartenenti
          ad un gruppo assicurativo; 
              Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure
          per favorire  l'iniziativa  privata  e  lo  sviluppo  della
          concorrenza; 
              Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n.  93,  di
          attuazione  della  direttiva  2001/17/CE  in   materia   di
          risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione; 
              Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di
          attuazione  della  direttiva  2000/26/CE  in   materia   di
          assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla
          circolazione  di  autoveicoli,  che   modifica   anche   la
          direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE; 
              Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003,  n.  307,
          di attuazione della direttiva 2002/12/CE e della  direttiva
          2002/13/CE concernenti il  margine  di  solvibilita'  delle
          imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei
          rami diversi dall'assicurazione sulla vita; 
              Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005,  n.  38,
          di esercizio delle opzioni  previste  dall'articolo  5  del
          regolamento  (CE)  n.  1606/2002  in  materia  di  principi
          contabili internazionali; 
              Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di
          attuazione  della  direttiva  2002/87/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2002,  relativa
          alla vigilanza supplementare sugli  enti  creditizi,  sulle
          imprese di assicurazione e sulle  imprese  di  investimento
          appartenenti  ad  un  conglomerato   finanziario,   nonche'
          all'istituto della consultazione  preliminare  in  tema  di
          assicurazioni; 
              Visto  il  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, istitutivo dell'IVASS, Istituto  per  la  vigilanza
          sulle assicurazioni, succeduto all'ISVAP in tutti i poteri,
          funzioni e competenze; 
              Vista la direttiva 2002/92/CE del 9 dicembre  2002  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio,  sull'intermediazione
          assicurativa; 
              Vista la preliminare deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004; 
              Acquisito il parere della Conferenza unificata in  data
          25 novembre 2004; 
              Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso  dalla
          sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del
          14 febbraio 2005; 
              Acquisito il parere delle competenti Commissioni  della
          Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
              Vista  la  segnalazione  dell'Autorita'  garante  della
          concorrenza e del mercato in data 1° giugno 2005; 
              Vista la  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
          adottata nella riunione del 2 settembre 2005; 
              Sulla proposta del Ministro delle attivita'  produttive
          e del Ministro per le politiche  comunitarie,  di  concerto
          con il Ministro per la funzione pubblica, con  il  Ministro
          dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  della
          giustizia; 
 
                                   E m a n a 
                      il seguente decreto legislativo:». 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato  decreto
          legislativo n. 209 del 2005, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art. 1 (Definizioni). - 1.  Agli  effetti  del  codice
          delle assicurazioni private si intendono per: 
                a) assicurazione contro  i  danni:  le  assicurazioni
          indicate all'articolo 2, comma 3; 
                b) assicurazione sulla vita: le  assicurazioni  e  le
          operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; 
                c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione
          dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; 
                d)  attivita'  riassicurativa:  l'assunzione   e   la
          gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o
          retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 
                e) attivita' in regime di liberta' di prestazione  di
          servizi  o  rischio  assunto  in  regime  di  liberta'   di
          prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita
          da uno stabilimento situato nel  territorio  di  uno  Stato
          membro assumendo  obbligazioni  con  contraenti  aventi  il
          domicilio, ovvero, se persone giuridiche,  la  sede  in  un
          altro Stato membro o il rischio che  un'impresa  assume  da
          uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro
          diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; 
                f) attivita' in  regime  di  stabilimento  o  rischio
          assunto  in  regime  di   stabilimento:   l'attivita'   che
          un'impresa  esercita  da  uno  stabilimento   situato   nel
          territorio di uno Stato membro assumendo  obbligazioni  con
          contraenti  aventi  il  domicilio,   ovvero,   se   persone
          giuridiche, la sede nello stesso Stato  o  il  rischio  che
          un'impresa  assume  da   uno   stabilimento   situato   nel
          territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; 
                g)  autorita'  di  vigilanza:  l'autorita'  nazionale
          incaricata  della   vigilanza   sulle   imprese   e   sugli
          intermediari   e   gli   altri   operatori   del    settore
          assicurativo; 
                g-bis)  "SEVIF":  il  Sistema  europeo  di  vigilanza
          finanziaria composto dalle seguenti parti: 
                  1) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni  e
          delle pensioni aziendali  e  professionali,  istituita  con
          regolamento (UE) n. 1094/2010; 
                  2) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con
          regolamento (UE) n. 1093/2010; 
                  3)  "AESFEM":  Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                  4)  "Comitato  congiunto":  il  Comitato  congiunto
          delle   Autorita'   europee    di    vigilanza,    previsto
          dall'articolo 54 del regolamento  (UE)  n.  1093/2010,  del
          regolamento (UE) n.  1094/2010,  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                  5)  "CERS":  Comitato  europeo   per   il   rischio
          sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                  6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":  le
          autorita' competenti o  di  vigilanza  degli  Stati  membri
          specificate negli atti dell'Unione di cui  all'articolo  1,
          paragrafo  2,  del  regolamento  (UE)  n.  1093/2010,   del
          regolamento (UE) n. 1094/2010 e  del  regolamento  (UE)  n.
          1095/2010; 
                h)  carta  verde:   certificato   internazionale   di
          assicurazione emesso da un  ufficio  nazionale  secondo  la
          raccomandazione n.  5  adottata  il  25  gennaio  1949  dal
          sottocomitato  dei  trasporti  stradali  del  comitato  dei
          trasporti interni della Commissione economica per  l'Europa
          dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; 
                i) codice della strada:  il  decreto  legislativo  30
          aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
                l)  codice  in  materia  di   protezione   dei   dati
          personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
                m) CONSAP:  la  Concessionaria  servizi  assicurativi
          pubblici S.p.A.; 
                n) credito di assicurazione: ogni importo  dovuto  da
          un'impresa  di  assicurazione  ad  assicurati,  contraenti,
          beneficiari o altre parti  lese  aventi  diritto  ad  agire
          direttamente contro l'impresa di assicurazione e  derivante
          da un contratto di assicurazione o  da  operazioni  di  cui
          all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito  di  attivita'  di
          assicurazione diretta, compresi  gli  importi  detenuti  in
          riserva per la  copertura  a  favore  dei  medesimi  aventi
          diritto allorquando alcuni elementi  del  debito  non  sono
          ancora conosciuti. Sono parimenti  considerati  crediti  di
          assicurazione   i   premi   detenuti   da   un'impresa   di
          assicurazione,  prima   dell'avvio   delle   procedure   di
          liquidazione dell'impresa stessa, in seguito  alla  mancata
          stipulazione o alla risoluzione dei medesimi  contratti  ed
          operazioni,  in  virtu'  della  legge  applicabile  a  tali
          contratti e operazioni; 
                o) fondo di garanzia:  un  organismo  creato  da  uno
          Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare,  entro
          i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o
          alle persone causati da un veicolo non identificato  o  per
          il quale  non  vi  e'  stato  adempimento  dell'obbligo  di
          assicurazione; 
                p) fondo di garanzia delle vittime della  caccia:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          303; 
                q) fondo di garanzia delle vittime della  strada:  il
          fondo costituito presso la CONSAP e previsto  dall'articolo
          285; 
                r) grandi rischi:  si  intendono  per  grandi  rischi
          quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma  3,
          qui di seguito indicati: 
                  1) 4 (corpi di veicoli  ferroviari),  5  (corpi  di
          veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi,  lacustri  e
          fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12
          (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo  quanto
          previsto al numero 3); 
                  2)  14   (credito)   e   15   (cauzione),   qualora
          l'assicurato   eserciti   professionalmente    un'attivita'
          industriale,  commerciale  o  intellettuale  e  il  rischio
          riguardi questa attivita'; 
                  3) 3 (corpi di veicoli  terrestri,  esclusi  quelli
          ferroviari), 8 (incendio ed elementi  naturali),  9  (altri
          danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri),  12  (r.c.
          veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda
          i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai  sensi
          dell'articolo  123,  13  (r.c.  generale)  e  16   (perdite
          pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno
          due dei tre criteri seguenti: 
                    1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale
          risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 
                    2)  l'importo   del   volume   d'affari   risulti
          superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 
                    3) il numero dei  dipendenti  occupati  in  media
          durante     l'esercizio     risulti     superiore      alle
          duecentocinquanta unita'. 
              Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un
          gruppo  tenuto  a  redigere  un  bilancio  consolidato,  le
          condizioni  di  cui  sopra  si  riferiscono   al   bilancio
          consolidato del gruppo; 
                s)  impresa:  la  societa'  di  assicurazione  o   di
          riassicurazione autorizzata; 
                t) impresa di assicurazione: la societa'  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
                u) impresa di  assicurazione  autorizzata  in  Italia
          ovvero  impresa  di  assicurazione  italiana:  la  societa'
          avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia
          di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato
          terzo,  autorizzata  all'esercizio  delle  assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
                v) impresa di assicurazione comunitaria: la  societa'
          avente sede legale e amministrazione centrale in uno  Stato
          membro dell'Unione europea diverso  dall'Italia  o  in  uno
          Stato aderente allo Spazio economico  europeo,  autorizzata
          secondo  quanto  previsto   nelle   direttive   comunitarie
          sull'assicurazione diretta; 
                z)  impresa  di  assicurazione  extracomunitaria:  la
          societa'   di   assicurazione   avente   sede   legale    e
          amministrazione centrale  in  uno  Stato  non  appartenente
          all'Unione europea o non  aderente  allo  Spazio  economico
          europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni  o
          delle operazioni di cui all'articolo 2; 
                aa)  impresa  di  partecipazione  assicurativa:   una
          societa' controllante il cui  unico  o  principale  oggetto
          consiste nell'assunzione di  partecipazioni  di  controllo,
          nonche'   nella   gestione   e   valorizzazione   di   tali
          partecipazioni,   se   le    imprese    controllate    sono
          esclusivamente o principalmente imprese  di  assicurazione,
          imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione  o  di
          riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una  di
          esse  sia  un'impresa  di  assicurazione  o  un'impresa  di
          riassicurazione avente sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica e che non  sia  una  impresa  di  partecipazione
          finanziaria  mista  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,
          lettera bb-bis); 
                bb) impresa di partecipazione assicurativa  mista  ai
          sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  lettera  bb-bis):  una
          societa'   controllante   diversa    da    un'impresa    di
          assicurazione,    da    un'impresa     di     assicurazione
          extracomunitaria,  da  un'impresa  di  riassicurazione,  da
          un'impresa   di   riassicurazione   extracomunitaria,    da
          un'impresa di partecipazione assicurativa o da una  impresa
          di partecipazione finanziaria mista, sempreche' almeno  una
          delle   sue   imprese   controllate   sia   un'impresa   di
          assicurazione o un'impresa di riassicurazione  avente  sede
          legale nel territorio della Repubblica; 
                bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria  mista:
          un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v),  del
          decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; 
                cc)   impresa   di   riassicurazione:   la   societa'
          autorizzata  all'esercizio  della   sola   riassicurazione,
          diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di
          assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale
          consiste nell'accettare rischi ceduti  da  una  impresa  di
          assicurazione, da una impresa di assicurazione avente  sede
          legale  in  uno  Stato  terzo,  o  da  altre   imprese   di
          riassicurazione; 
                cc-bis)   impresa   di    riassicurazione    captive:
          un'impresa di  riassicurazione  controllata  da  un'impresa
          finanziaria diversa da un'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione o da un gruppo di imprese di  assicurazione
          o riassicurazione a cui si applica  la  direttiva  98/78/CE
          oppure da un'impresa non finanziaria il  cui  scopo  e'  di
          fornire  copertura  riassicurativa  esclusivamente  per   i
          rischi dell'impresa o delle imprese cui  appartiene  o  del
          gruppo  di  cui  fa  parte  l'impresa  di   riassicurazione
          captive; 
                cc-ter) impresa di riassicurazione  extracomunitaria:
          la societa' avente sede legale e  amministrazione  centrale
          in uno Stato non  appartenente  all'Unione  europea  o  non
          aderente allo Spazio  economico  europeo,  autorizzata  per
          l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; 
                cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita
          da uno dei seguenti soggetti: 
                  1)  un  ente  creditizio,  un  ente  finanziario  o
          un'impresa  di   servizi   bancari   ausiliari   ai   sensi
          dell'articolo  1,  punti  5)   e   23),   della   direttiva
          2000/12/CE; 
                  2)  un'impresa  di  assicurazione,  un'impresa   di
          riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 
                  3)   un'impresa   di    investimento    ai    sensi
          dell'articolo 4, n.  2),  del  regolamento  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 
                  4) un'impresa di partecipazione  finanziaria  mista
          ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); 
                dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza  sulle
          assicurazioni private e di interesse collettivo  a  cui  e'
          succeduto  l'IVASS,  Istituto  per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del  decreto-legge
          6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012 n. 135; 
                ee) legge fallimentare: il  regio  decreto  16  marzo
          1942, n. 267, e successive modificazioni; 
                ff)  localizzazione:   la   presenza   di   attivita'
          mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio  di  un
          determinato  Stato.  I  crediti   sono   considerati   come
          localizzati  nello  Stato  nel  quale   gli   stessi   sono
          esigibili; 
                gg)   margine   di   solvibilita'   disponibile:   il
          patrimonio  dell'impresa,  libero  da   qualsiasi   impegno
          prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; 
                hh)  margine  di  solvibilita'  richiesto:  ammontare
          minimo del patrimonio netto  del  quale  l'impresa  dispone
          costantemente,  secondo  quanto  previsto  nelle  direttive
          comunitarie sull'assicurazione diretta; 
                ii) mercato  regolamentato:  un  mercato  finanziario
          autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo
          I,  del  testo  unico   dell'intermediazione   finanziaria,
          nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE  che  sono
          istituiti,  organizzati  e  disciplinati  da   disposizioni
          adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e
          che soddisfano requisiti  analoghi  a  quelli  dei  mercati
          regolamentati di cui al  testo  unico  dell'intermediazione
          finanziaria; 
                ll) natante: qualsiasi unita' che e'  destinata  alla
          navigazione  marittima,  fluviale  o  lacustre  e  che   e'
          azionata da propulsione meccanica; 
                mm) organismo  di  indennizzo  italiano:  l'organismo
          istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; 
                nn) partecipazioni: le azioni, le quote e  gli  altri
          strumenti    finanziari    che    attribuiscono     diritti
          amministrativi o comunque i diritti previsti  dall'articolo
          2351, ultimo comma, del codice civile; 
                [oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni  che
          comportano il controllo della societa' e le  partecipazioni
          individuate  dall'ISVAP,   in   conformita'   ai   principi
          stabiliti  nel  regolamento  adottato  dal  Ministro  delle
          attivita' produttive, con riguardo alle diverse fattispecie
          disciplinate, tenendo conto dei diritti  di  voto  e  degli
          altri diritti che consentono di influire sulla societa';] 
                pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti  i
          contratti stipulati da imprese di  assicurazione  italiane,
          ad eccezione di quelli stipulati da  loro  sedi  secondarie
          situate in Stati terzi; 
                qq) portafoglio  del  lavoro  indiretto  italiano:  i
          contratti, ovunque stipulati,  da  imprese  italiane  o  da
          stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale  in
          altro Stato, se l'impresa cedente e'  essa  stessa  impresa
          italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede
          legale in altro Stato. Si  considerano  facenti  parte  del
          portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso
          in cui l'impresa cedente  sia  un'impresa  avente  la  sede
          legale in altro Stato; 
                rr) principi  contabili  internazionali:  i  principi
          contabili  internazionali  e  le  relative  interpretazioni
          adottati secondo la procedura di  cui  all'articolo  6  del
          regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 19 luglio 2002; 
                ss) prodotti assicurativi: tutti i  contratti  emessi
          da imprese di assicurazione nell'esercizio delle  attivita'
          rientranti nei rami vita o nei  rami  danni  come  definiti
          all'articolo 2; 
                tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo
          un insieme omogeneo di rischi od  operazioni  che  descrive
          l'attivita'  che  l'impresa  puo'  esercitare  al  rilascio
          dell'autorizzazione; 
                uu) retrocessione: cessione  dei  rischi  assunti  in
          riassicurazione; 
                vv)  sede  secondaria  o  succursale:  una  sede  che
          costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  e  che
          effettua direttamente, in tutto  o  in  parte,  l'attivita'
          assicurativa o riassicurativa; 
                vv-bis) riassicurazione finite:  una  riassicurazione
          in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita,
          espressa  in   termini   di   rischio   economico   massimo
          trasferito, risultante da  un  significativo  trasferimento
          sia del  rischio  di  sottoscrizione  che  del  rischio  di
          timing, eccede, per un importo limitato  ma  significativo,
          il premio per l'intera durata del contratto, unitamente  ad
          almeno una delle seguenti caratteristiche: 
                  1) considerazione esplicita e materiale del  valore
          del denaro in rapporto al tempo; 
                  2) disposizioni contrattuali intese a  limitare  il
          risultato economico del contratto tra le parti  nel  tempo,
          al  fine  di  raggiungere  il  trasferimento  del   rischio
          previsto; 
                vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi  impresa,  con  o
          senza personalita'  giuridica,  diversa  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione,  che  assume  i  rischi
          ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e  che
          finanzia integralmente la sua  esposizione  a  tali  rischi
          mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari
          per i quali  i  diritti  di  rimborso  dei  detentori  sono
          subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa'
          veicolo; 
                zz)  stabilimento:  la  sede  legale  od   una   sede
          secondaria   di   un'impresa   di   assicurazione   o    di
          riassicurazione; 
                aaa) Stato aderente allo  Spazio  economico  europeo;
          uno  Stato  aderente  all'accordo   di   estensione   della
          normativa dell'Unione europea in materia, fra  l'altro,  di
          circolazione delle merci, dei servizi e dei  capitali  agli
          Stati  appartenenti  all'Associazione  europea  di   libero
          scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con
          legge 28 luglio 1993, n. 300; 
                bbb)  Stato  membro:  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo,
          come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; 
                ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di  cui
          alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il  domicilio,
          ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato
          di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce
          il contratto; 
                ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato
          di cui alla lettera bbb)  dell'obbligazione  o  in  cui  e'
          ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il  rischio  e'
          assunto da uno stabilimento situato in un  altro  Stato  di
          cui alla lettera bbb); 
                eee) Stato membro di stabilimento: lo  Stato  di  cui
          alla lettera bbb) in cui e'  situato  lo  stabilimento  dal
          quale l'impresa opera; 
                fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 
                  1) lo Stato di cui alla  lettera  bbb)  in  cui  si
          trovano  i  beni,  quando  l'assicurazione  riguardi   beni
          immobili, ovvero  beni  immobili  e  beni  mobili  in  essi
          contenuti, sempre che entrambi siano coperti  dallo  stesso
          contratto di assicurazione; 
                  2)  lo  Stato  di  cui   alla   lettera   bbb)   di
          immatricolazione, quando l'assicurazione  riguardi  veicoli
          di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti
          di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea; 
                  3) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha sottoscritto  il  contratto,  quando  abbia
          durata inferiore o pari a quattro mesi  e  sia  relativo  a
          rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 
                  4) lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  in  cui
          l'assicurato ha il domicilio, ovvero,  se  l'assicurato  e'
          una persona giuridica, lo Stato  della  sede  della  stessa
          alla quale si riferisce il contratto, in tutti i  casi  non
          esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 
                  4-bis)  lo  Stato  di  cui  alla  lettera  bbb)  di
          destinazione nel caso in cui un veicolo  viene  spedito  da
          uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione
          della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di
          trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente
          immatricolato nello Stato membro di destinazione; 
                  4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui  si
          e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia  privo  di
          targa o rechi una  targa  che  non  corrisponde  piu'  allo
          stesso veicolo; 
                ggg)  Stato  membro  d'origine:   lo   Stato   membro
          dell'Unione  europea  o  lo  Stato  aderente  allo   Spazio
          economico  europeo  in  cui  e'  situata  la  sede   legale
          dell'impresa di assicurazione che assume  l'obbligazione  o
          il rischio o dell'impresa di riassicurazione; 
                hhh)  Stato  terzo:  uno  Stato  che  non  e'  membro
          dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico
          europeo; 
                iii) stretti legami:  il  rapporto  fra  due  o  piu'
          persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 
                  1) un legame di controllo  ai  sensi  dell'articolo
          72; 
                  2) una partecipazione, detenuta direttamente o  per
          il tramite di societa' controllate, societa'  fiduciarie  o
          per interposta persona, almeno pari al dieci per cento  del
          capitale o dei diritti di voto, ovvero  una  partecipazione
          che, pur restando al di sotto del  limite  sopra  indicato,
          da' comunque la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza
          notevole ancorche' non dominante; 
                  3) un legame in base al  quale  le  stesse  persone
          sono sottoposte  al  controllo  del  medesimo  soggetto,  o
          comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu'  di
          un contratto o di una clausola  statutaria,  oppure  quando
          gli organi di amministrazione sono composti in  maggioranza
          dalle  medesime  persone,  oppure  quando  esistono  legami
          importanti e durevoli di riassicurazione; 
                  4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
          finanziario, giuridico e familiare che  possa  influire  in
          misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP,  con
          regolamento, puo' ulteriormente qualificare la  definizione
          di  stretti  legami,  al  fine  di  evitare  situazioni  di
          ostacolo  all'effettivo   esercizio   delle   funzioni   di
          vigilanza; 
                lll) testo unico bancario: il decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
                mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,  e  successive
          modificazioni; 
                nnn) testo unico in materia  di  assicurazioni  sugli
          infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie  professionali:  il
          decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,  e  successive
          modificazioni; 
                ooo) Ufficio  centrale  italiano:  l'ente  costituito
          dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il
          ramo  responsabilita'  civile  autoveicoli  che  e'   stato
          abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale
          di assicurazione nel territorio della  Repubblica  ed  allo
          svolgimento degli altri compiti  previsti  dall'ordinamento
          comunitario e italiano; 
                ppp)    Ufficio    nazionale    di     assicurazione:
          l'organizzazione   professionale   che    e'    costituita,
          conformemente alla raccomandazione  n.  5  adottata  il  25
          gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti  stradali  del
          comitato dei trasporti interni della Commissione  economica
          per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
          raggruppa imprese di assicurazione che  hanno  ottenuto  in
          uno  Stato   l'autorizzazione   ad   esercitare   il   ramo
          responsabilita' civile autoveicoli; 
                qqq)  unita'  da   diporto:   il   natante   definito
          all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18  luglio
          2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; 
                rrr)  veicolo:  qualsiasi  autoveicolo  destinato   a
          circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza
          meccanica, senza essere vincolato ad  una  strada  ferrata,
          nonche'  i  rimorchi,  anche  se  non  agganciati  ad   una
          motrice.». 
              Si riporta il testo del comma 2  dell'articolo  57  del
          citato decreto legislativo n. 209 del 2005, come modificato
          dal presente decreto: 
              «Art.  57  (Attivita'  di   riassicurazione).    -   1.
          ....Omissis..... 
              2. Le imprese  di  riassicurazione  limitano  l'oggetto
          sociale  all'esercizio  della   riassicurazione   ed   alle
          operazioni  connesse  o  strumentali.  Rientrano  in   tali
          operazioni la funzione di impresa di  partecipazione  e  le
          attivita' svolte nell'ambito  del  settore  finanziario  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1,  lettera  m),  del  decreto
          legislativo 30 maggio 2005, n. 142. 
              3. - 4.....Omissis.....». 
              Si riporta il testo dell'articolo 82 del citato decreto
          legislativo n. 209 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  82  (Gruppo  assicurativo).  -  1.  A  fini   di
          vigilanza,  il  gruppo  assicurativo  e'   alternativamente
          composto: 
                a) dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione
          italiana   capogruppo   e   dalle   imprese   assicurative,
          riassicurative  e  dalle  societa'  strumentali  da  questa
          controllate; 
                b)   dall'impresa    italiana    di    partecipazione
          assicurativa o riassicurativa capogruppo  e  dalle  imprese
          assicurative, riassicurative e dalle  societa'  strumentali
          da questa controllate; 
                b-bis)  dall'impresa   italiana   di   partecipazione
          finanziaria mista capogruppo di cui all'articolo  3,  comma
          2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, e  dalle
          imprese  assicurative,  riassicurative  e  dalle   societa'
          strumentali   controllate,   sempreche'   vi   sia   almeno
          un'impresa di assicurazione o di  riassicurazione  italiana
          controllata. 
              2. (Abrogato).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 83 del citato decreto
          legislativo n. 209 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 83  (Impresa  capogruppo).  -  1.  Capogruppo  e'
          l'impresa di assicurazione o  di  riassicurazione  italiana
          ovvero l'impresa di partecipazione assicurativa o l'impresa
          di partecipazione finanziaria  mista  con  sede  legale  in
          Italia, che controlla, direttamente  o  indirettamente,  le
          societa' componenti il gruppo assicurativo e che non e',  a
          sua volta, controllata da un'altra impresa di assicurazione
          o di riassicurazione italiana  o  da  un'altra  impresa  di
          partecipazione assicurativa o riassicurativa o da  un'altra
          impresa di partecipazione finanziaria mista con sede legale
          in Italia, che possa essere considerata capogruppo. 
              2. L'ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo  non
          contrasti con la sana e prudente gestione del gruppo.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 84 del citato decreto
          legislativo n. 209 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 84 (Impresa di partecipazione capogruppo).  -  1.
          Ai  soggetti  che  svolgono  funzioni  di  amministrazione,
          direzione e controllo presso  l'impresa  di  partecipazione
          assicurativa o riassicurativa capogruppo o presso l'impresa
          di partecipazione finanziaria mista capogruppo si applicano
          le   disposizioni    in    materia    di    requisiti    di
          professionalita',  di  onorabilita'   e   di   indipendenza
          previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni
          presso le imprese di  assicurazione  e  di  riassicurazione
          salvo quanto previsto dall'articolo 87-bis. 
              2.  All'impresa  di   partecipazione   assicurativa   o
          riassicurativa capogruppo o all'impresa  di  partecipazione
          finanziaria mista capogruppo si applicano gli  obblighi  di
          comunicazione di cui all'articolo 190, commi 3, 4 e 5. 
              3.  Alle  imprese  di  partecipazione   capogruppo   si
          applicano le disposizioni  di  cui  ai  capi  I  e  II  del
          presente  titolo,  salvo  quanto   previsto   dall'articolo
          87-bis.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 95 del citato decreto
          legislativo n. 209 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 95  (Imprese  obbligate).  -  1.  Le  imprese  di
          assicurazione e di riassicurazione aventi sede  legale  nel
          territorio della Repubblica  e  le  sedi  secondarie  delle
          imprese  estere  di  cui  all'articolo  88,  comma  2,  che
          controllano una  o  piu'  societa',  redigono  il  bilancio
          consolidato    conformemente    ai    principi    contabili
          internazionali. 
              2. Allo stesso obbligo  sono  soggette  le  imprese  di
          partecipazione assicurativa con sede legale in Italia,  che
          detengono  il  controllo  di  una   o   piu'   imprese   di
          assicurazione o di riassicurazione ovunque costituite. 
              2-bis. Al  medesimo  obbligo  sono  soggette  anche  le
          imprese di partecipazione finanziaria mista con sede legale
          in Italia, che detengono il controllo di una o piu' imprese
          di assicurazione o di riassicurazione  ovunque  costituite,
          qualora il settore di maggiori dimensioni  all'interno  del
          conglomerato   finanziario   sia    quello    assicurativo,
          determinato ai sensi  del  decreto  legislativo  30  maggio
          2005, n. 142. 
              3. Ai soli fini dell'obbligo di redazione del  bilancio
          consolidato sono  considerate  imprese  controllate  quelle
          indicate nell'articolo 26 del decreto legislativo 9  aprile
          1991, n. 127.».. 
              Si riporta il testo dell'articolo 96 del citato decreto
          legislativo n. 209 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  96  (Direzione  unitaria).  -  1.  L'obbligo  di
          redazione del bilancio consolidato sussiste anche nel  caso
          in  cui   due   o   piu'   imprese   di   assicurazione   o
          riassicurazione aventi sede  legale  nel  territorio  della
          Repubblica ovvero imprese di partecipazione assicurativa  o
          imprese  di  partecipazione  finanziaria   mista   di   cui
          all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, tra le quali non esistano
          le relazioni di  cui  all'articolo  95,  comma  3,  operino
          secondo una direzione unitaria in virtu' di un contratto  o
          di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro
          organi di amministrazione  siano  composti  in  maggioranza
          dalle  medesime  persone.  La  direzione  unitaria  tra  le
          imprese puo' concretizzarsi anche in  legami  importanti  e
          durevoli di riassicurazione. 
              2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui  al
          comma 1 quelle sottoposte alla direzione  unitaria  di  uno
          dei seguenti soggetti controllanti: 
                a)  un'impresa  o  un  ente,  costituito  in  Italia,
          diverso da un'impresa di  assicurazione  o  riassicurazione
          ovvero da una impresa di partecipazione assicurativa  o  da
          un'impresa  di  partecipazione  finanziaria  mista  di  cui
          all'articolo 95, commi 2 o 2-bis; 
                b) un'impresa o un ente costituito in un altro Stato,
          salvo che non ricorrano le condizioni di  esonero  previste
          all'articolo 97; 
                c) una persona fisica. 
              3. Nei casi di cui ai  commi  1  e  2  e'  tenuta  alla
          redazione del bilancio consolidato l'impresa che,  in  base
          ai  dati  dell'ultimo   bilancio   d'esercizio   approvato,
          presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo. 
              4. L'impresa  soggetta  all'obbligo  di  redazione  del
          bilancio consolidato che operi anche secondo una  direzione
          unitaria ai sensi dei commi 1 e 2 e' tenuta alla  redazione
          del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3,
          quando ricorrono le seguenti condizioni: 
                a) l'impresa non ha emesso titoli quotati in  mercati
          regolamentati; 
                b) la  redazione  del  bilancio  consolidato  non  e'
          richiesta almeno sei mesi prima della  fine  dell'esercizio
          da tanti soci che rappresentino almeno il cinque per  cento
          del capitale sociale. 
              5. In caso di esonero  dall'obbligo  di  redazione  del
          bilancio consolidato ai  sensi  del  comma  4,  le  ragioni
          dell'esonero  sono  indicate  nella  nota  integrativa   al
          bilancio d'esercizio. La nota integrativa  indica  altresi'
          la denominazione e  la  sede  dell'impresa  che  redige  il
          bilancio consolidato ai sensi del presente articolo.  Copia
          dello stesso, della relazione sulla gestione  e  di  quella
          dell'organo di controllo sono depositati  presso  l'ufficio
          del registro  delle  imprese  del  luogo  ove  e'  la  sede
          dell'impresa esonerata. 
              6. Restano salve le disposizioni relative alle societa'
          che hanno emesso titoli quotati in mercati regolamentati.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 99 del citato decreto
          legislativo n. 209 del 2005, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 99  (Data  di  riferimento).  -  1.  La  data  di
          riferimento del bilancio consolidato coincide con  la  data
          di  chiusura  del  bilancio   di   esercizio   dell'impresa
          controllante   obbligata   alla   redazione.    Nel    caso
          quest'ultima sia un'impresa di partecipazione  assicurativa
          o un'impresa di partecipazione  finanziaria  mista  di  cui
          all'articolo 95, commi 2 o 2-bis, la  data  di  riferimento
          coincide con  la  data  di  chiusura  dell'esercizio  delle
          imprese assicurative controllate.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  210  del  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  210  (Ambito  di  applicazione).  -  1.  Per  la
          vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di
          riassicurazione che hanno sede legale nel territorio  della
          Repubblica e  che  siano  controllanti  o  partecipanti  in
          almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in
          un'impresa di assicurazione  o  di  riassicurazione  aventi
          sede  legale  in  uno  Stato   terzo,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 217. 
              2. Per la  vigilanza  supplementare  sulle  imprese  di
          assicurazione o di riassicurazione che  hanno  sede  legale
          nel territorio della Repubblica e che siano controllate  da
          una impresa di partecipazione assicurativa,  da  un'impresa
          di partecipazione finanziaria  mista  o  da  un'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione aventi  sede  legale  in
          uno Stato  terzo,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 218. 
              3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie
          che sono  istituite  nel  territorio  della  Repubblica  da
          imprese di assicurazione o  di  riassicurazione  che  hanno
          sede  legale  in  uno  Stato   terzo,   si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 218, salvo, per le imprese
          di assicurazione, che le medesime sedi siano gia'  soggette
          alla  vigilanza  complessiva  di  solvibilita'   esercitata
          dall'autorita' di un altro Stato membro.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  218  del  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 218  (Verifica  della  solvibilita'  dell'impresa
          controllante). -  1.  Le  imprese  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione  di  cui   all'articolo   210,   comma   2,
          effettuano una  verifica  della  solvibilita'  dell'impresa
          controllante secondo le disposizioni  stabilite  dall'ISVAP
          con regolamento. 
              2.  Se  un'impresa  di   partecipazione   assicurativa,
          un'impresa di partecipazione finanziaria mista o un'impresa
          di assicurazione o di riassicurazione con  sede  legale  in
          uno Stato terzo e' a sua volta controllata da  una  o  piu'
          imprese di partecipazione assicurativa,  di  partecipazione
          finanziaria mista, di assicurazione  o  di  riassicurazione
          aventi sede legale in uno Stato terzo,  la  verifica  della
          solvibilita' della controllante puo' essere effettuata solo
          a  livello  dell'ultima  impresa   controllante   che   sia
          un'impresa di partecipazione  assicurativa,  un'impresa  di
          partecipazione   finanziaria   mista   o   un'impresa    di
          assicurazione o di riassicurazione avente  sede  legale  in
          uno Stato terzo. 
              3. L'ISVAP puo' richiedere, in casi eccezionali, che la
          verifica di cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli
          o a determinati livelli intermedi. 
              4. Nella verifica di cui  al  comma  1,  vanno  incluse
          tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa  di
          partecipazione assicurativa, dall'impresa di partecipazione
          finanziaria  mista,  dall'impresa  di  assicurazione  o  di
          riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo. 
              5. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione  di
          cui  all'articolo  210,  comma  2,  trasmettono  all'ISVAP,
          unitamente  al  bilancio   di   esercizio,   un   prospetto
          dimostrativo  della  situazione   di   solvibilita'   della
          controllante secondo il modello di  cui  all'articolo  219,
          comma 1, lettera d).". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  219  del  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 219 (Calcolo  della  situazione  di  solvibilita'
          corretta). - 1. L'ISVAP disciplina con regolamento: 
                a) i metodi di calcolo della solvibilita' corretta, i
          criteri di valutazione delle attivita' e delle  passivita',
          i termini e le modalita' delle comunicazioni da  effettuare
          periodicamente, i casi di esonero dall'obbligo  di  calcolo
          della solvibilita' corretta per le imprese di assicurazione
          o di riassicurazione controllate o partecipate; 
                b)  il  modello  del  prospetto  dimostrativo   della
          situazione di solvibilita' corretta, i criteri  applicativi
          del calcolo della solvibilita' corretta, l'eliminazione del
          doppio o plurimo computo  degli  elementi  costitutivi  del
          margine di solvibilita', il trattamento,  il  trasferimento
          ed i limiti di  utilizzo  degli  elementi  costitutivi  del
          margine di solvibilita', l'eliminazione della  costituzione
          di capitale frutto di operazioni interne al gruppo; 
                c) il trattamento  delle  imprese  di  partecipazione
          assicurativa intermedie, delle  imprese  di  partecipazione
          finanziaria   mista   intermedie,    delle    imprese    di
          assicurazione controllate o partecipate aventi sede  legale
          in  uno  Stato  terzo,  delle  imprese  di  riassicurazione
          controllate o partecipate aventi sede legale in  uno  Stato
          terzo ai fini dell'inclusione nel calcolo della  situazione
          di solvibilita' corretta, determinando agli stessi fini gli
          effetti derivanti dall'indisponibilita' delle  informazioni
          relativamente ad imprese controllate o  partecipate  aventi
          sede legale in un altro Stato; 
                d)  il  modello  del  prospetto  dimostrativo   della
          situazione di solvibilita'  della  societa'  che  controlla
          l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, i  criteri
          e  le  modalita'  di  verifica  della  solvibilita'   della
          medesima  societa',  i  principi  generali,  i  metodi   di
          calcolo, il trattamento dell'impresa controllante  ai  fini
          del margine di solvibilita' teorico ed i  casi  di  esonero
          dall'obbligo di verifica  della  solvibilita'  dell'impresa
          controllante; 
                e)  le  modalita'  tecniche  per  il  calcolo   della
          situazione  di   solvibilita'   corretta,   garantendo   la
          permanenza della sostanziale equivalenza tra  i  metodi  di
          calcolo.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  220  del  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 220 (Accordi per la concessione di esoneri). - 1.
          Se un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di  cui
          all'articolo 210,  comma  1,  e'  controllata  da  un'altra
          impresa di assicurazione o da un'impresa di riassicurazione
          o da un'impresa di partecipazione assicurativa aventi  sede
          legale in un altro Stato  membro,  l'ISVAP  puo'  esonerare
          l'impresa di cui all'articolo 210, comma 1, dall'obbligo di
          calcolare  la  situazione  di  solvibilita'  corretta,   se
          l'Istituto ha concordato  con  le  autorita'  di  vigilanza
          competenti degli Stati  membri  interessati  di  attribuire
          l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorita'  di
          vigilanza dell'altro Stato membro. 
              2. Se un'impresa di assicurazione o di  riassicurazione
          di cui all'articolo 210, comma 2,  e  un'altra  impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione con sede  legale  in  un
          altro Stato membro sono controllate dalla stessa impresa di
          partecipazione  assicurativa  o  dalla  stessa  impresa  di
          partecipazione finanziaria mista o dalla stessa impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione avente  sede  legale  in
          uno  Stato  terzo,  l'ISVAP  puo'  esonerare  l'impresa  di
          assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210,
          comma 2,  dall'obbligo  di  effettuare  la  verifica  della
          solvibilita'   della   controllante,   se   l'Istituto   ha
          concordato  con  le  autorita'  degli  altri  Stati  membri
          interessati  di  attribuire  l'esercizio  della   vigilanza
          supplementare all'autorita' di vigilanza  dell'altro  Stato
          membro.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  228  del  citato
          decreto legislativo n. 209 del 2005,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art.  228  (Misure  a  seguito   della   verifica   di
          solvibilita' dell'impresa controllante). - 1.  L'ISVAP,  se
          in  base  alla  verifica  sulla  solvibilita'  dell'impresa
          controllante  di  cui  all'articolo  218,  ritiene  che  la
          solvibilita'  di   un'impresa   di   assicurazione   o   di
          riassicurazione  di  cui  all'articolo  210,  comma  2,  e'
          compromessa o rischia di esserlo, richiede  all'impresa  di
          assicurazione  o  di  riassicurazione  o   all'impresa   di
          partecipazione assicurativa o all'impresa di partecipazione
          finanziaria mista capogruppo di presentare un programma  di
          intervento atto a garantire la solvibilita', anche  futura,
          dell'impresa stessa. 
              2.  Quando  le  condizioni  di  solvibilita'  in   capo
          all'impresa controllante non sono ripristinate,  ovvero  in
          caso di mancata  presentazione  o  mancata  esecuzione  del
          programma  di  cui  al  comma  1,  l'ISVAP,   fatta   salva
          l'applicazione delle disposizioni di  cui  al  titolo  VII,
          capo III, puo': 
                a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi
          operazione di cui all'articolo 215, nonche'  le  operazioni
          tra le imprese controllate dall'impresa di assicurazione  o
          di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2,  e  le
          imprese di cui all'articolo 211, comma 1, lettere b) e  c),
          legate con l'impresa medesima da rapporti di controllo; 
                b) imporre l'accantonamento degli utili che sarebbero
          distribuibili alla controllante in un'apposita  riserva  di
          patrimonio netto.».