Art. 4 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
 
  1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo la lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) individua le disposizioni di cui  al  Capo  II  del  presente
Titolo applicabili alle  societa'  che  controllano  una  Sim  o  una
societa' di  gestione  del  risparmio,  individuate  ai  sensi  della
lettera b);»; 
      b) al comma 1, lettera b), dopo le parole:  «lettera  b)»  sono
inserite le seguenti: «e lettera b-bis)». 
 
          Note all'art. 4: 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
          legislativo n. 58 del 1998, come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 11 (Composizione  del  gruppo).  -  1.  La  Banca
          d'Italia, sentita la Consob: 
                a) determina la nozione di gruppo rilevante  ai  fini
          della verifica dei requisiti previsti  dagli  articoli  19,
          comma 1, lettera h), e 34, comma 1, lettera f); 
                a-bis) individua le disposizioni di cui  al  Capo  II
          del  presente  Titolo   applicabili   alle   societa'   che
          controllano  una  Sim  o  una  societa'  di  gestione   del
          risparmio, individuate ai sensi della lettera b); 
                b) emana disposizioni volte a  individuare  l'insieme
          dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base  consolidata
          tra  quelli  esercenti  attivita'  bancaria  e  servizi  di
          investimento  o  di  gestione  collettiva  del   risparmio,
          nonche' attivita' connesse e strumentali o altre  attivita'
          finanziarie, come individuate ai  sensi  dell'articolo  59,
          comma 1, lettera b) e lettera b-bis),  del  T.U.  bancario.
          Tali  soggetti  sono  individuati  tra  quelli   che,   non
          sottoposti a vigilanza consolidata ai  sensi  del  medesimo
          testo unico: 
                  1) sono controllati, direttamente o indirettamente,
          da una SIM o da una societa' di gestione del risparmio; 
                  2) controllano, direttamente o indirettamente,  una
          SIM o una societa' di gestione del risparmio. 
                1-bis. Il gruppo individuato ai sensi  del  comma  1,
          lettera b), e' iscritto in un apposito  albo  tenuto  dalla
          Banca d'Italia. La capogruppo comunica tempestivamente alla
          Banca d'Italia l'esistenza del gruppo e la sua composizione
          aggiornata. Copia della predetta comunicazione e' trasmessa
          dalla Banca d'Italia alla Consob.».