Art. 2 
 
 
            Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 10, comma 2, dopo la lettera c), e'  inserita  la
seguente: 
      «c-bis) un confronto con le  previsioni  macroeconomiche  e  di
bilancio della Commissione piu' aggiornate e illustra  le  differenze
piu' significative  tra  lo  scenario  macroeconomico  e  finanziario
scelto e le previsioni della Commissione, con particolare riferimento
alle variabili esogene adottate.». 
    b)  all'articolo  10,  comma  2,  lettera  e),  dopo  le   parole
«obiettivi programmatici» sono  inserite  le  seguenti  «definiti  in
coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo». 
    c) All'articolo 10, comma 2, dopo la  lettera  i)  aggiungere  la
seguente: 
      «l) informazioni sulle passivita' potenziali che possono  avere
effetti sui bilanci pubblici, ai sensi della direttiva 2011/85/UE del
Consiglio, dell'8 novembre 2011.» 
    d) Dopo l'articolo 10-bis e' inserito il seguente: 
 
                            «Art. 10-ter. 
 
 
                       Monitoraggio previsioni 
 
  1. L'Ufficio parlamentare di  bilancio  istituito  dall'articolo  5
della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 svolge  le  attivita'
previste dall'articolo 18,  comma  1,  lettera  a),  della  legge  24
dicembre 2012, n. 243, tenendo conto anche delle previsioni contenute
nei documenti di programmazione economica e finanziaria.  Il  Governo
fornisce allo  stesso  Ufficio  le  informazioni  necessarie  per  la
valutazione   delle   previsioni   contenute   nei    documenti    di
programmazione economica e finanziaria. 
  2. I risultati delle valutazioni e verifiche di cui al comma 1 sono
resi  pubblici  secondo  modalita'  e  tempi  stabiliti  dall'Ufficio
parlamentare tenendo conto dei tempi di presentazione  dei  documenti
di  finanza  pubblica   e   sono   opportunamente   considerati   per
l'elaborazione di successivi documenti. 
  3. Qualora i  risultati  della  valutazione  evidenzino  un  errore
significativo  rispetto  alle  risultanze  di  consuntivo,   che   si
ripercuota sulle previsioni macroeconomiche per un periodo di  almeno
quattro anni consecutivi,  il  Governo  trasmette  una  relazione  al
Parlamento nella quale indica le ragioni dello  scostamento,  nonche'
le eventuali azioni che intende intraprendere.». 
 
          Note all'art. 2: 
              Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge  n.
          196 del 2009, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 10. (Documento di economia e finanza).  -  1.  Il
          DEF,  come  risultante  dalle   conseguenti   deliberazioni
          parlamentari, e' composto da tre sezioni. 
              2.  La  prima  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma di stabilita', di cui all'art.  9,  comma  1.  Lo
          schema contiene gli elementi e  le  informazioni  richieste
          dai regolamenti dell'Unione europea vigenti  in  materia  e
          dal  Codice  di  condotta  sull'attuazione  del  patto   di
          stabilita'  e  crescita,  con  specifico  riferimento  agli
          obiettivi da conseguire per  accelerare  la  riduzione  del
          debito pubblico. In particolare, la prima sezione contiene: 
                a) gli obiettivi di politica economica  e  il  quadro
          delle previsioni economiche e di  finanza  pubblica  almeno
          per il triennio successivo e gli obiettivi articolati per i
          sottosettori  del  conto  delle  amministrazioni  pubbliche
          relativi    alle     amministrazioni     centrali,     alle
          amministrazioni  locali  e  agli  enti  di   previdenza   e
          assistenza sociale; 
                b) l'aggiornamento delle  previsioni  per  l'anno  in
          corso, evidenziando gli eventuali scostamenti  rispetto  al
          precedente Programma di stabilita'; 
                c)           l'indicazione            dell'evoluzione
          economico-finanziaria internazionale, per l'anno in corso e
          per il periodo di riferimento; per l'Italia, in  linea  con
          le modalita' e i tempi  indicati  dal  Codice  di  condotta
          sull'attuazione del patto  di  stabilita'  e  crescita,  le
          previsioni macroeconomiche, per ciascun anno del periodo di
          riferimento,  con  evidenziazione   dei   contributi   alla
          crescita dei diversi fattori, dell'evoluzione  dei  prezzi,
          del mercato del  lavoro  e  dell'andamento  dei  conti  con
          l'estero;   l'esplicitazione   dei   parametri    economici
          essenziali utilizzati per le previsioni di finanza pubblica
          in coerenza con gli andamenti macroeconomici; 
              c-bis) un confronto con le previsioni macroeconomiche e
          di bilancio della Commissione piu' aggiornate e illustra le
          differenze   piu'    significative    tra    lo    scenario
          macroeconomico e finanziario scelto e le  previsioni  della
          Commissione, con  particolare  riferimento  alle  variabili
          esogene adottate; 
                d) le previsioni per i principali aggregati del conto
          economico delle amministrazioni pubbliche; 
                e) gli obiettivi programmatici definiti  in  coerenza
          con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati  per
          ciascun anno del periodo di  riferimento,  in  rapporto  al
          prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui
          alla lettera f), per l'indebitamento netto, per il saldo di
          cassa,  al  netto  e  al  lordo  degli  interessi  e  delle
          eventuali  misure  una   tantum   ininfluenti   sul   saldo
          strutturale  del  conto  economico  delle   amministrazioni
          pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche,
          articolati per i sottosettori di cui alla lettera a); 
                f) l'articolazione della manovra  necessaria  per  il
          conseguimento degli  obiettivi  di  cui  alla  lettera  e),
          almeno per un triennio, per  i  sottosettori  di  cui  alla
          lettera a), nonche' un'indicazione di massima delle  misure
          attraverso le quali si prevede di  raggiungere  i  predetti
          obiettivi; 
                g)  il   prodotto   potenziale   e   gli   indicatori
          strutturali  programmatici  del   conto   economico   delle
          pubbliche amministrazioni per ciascun anno del  periodo  di
          riferimento; 
                h) le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo
          e gli interventi che si intende adottare per garantirne  la
          sostenibilita'; 
                i)    le    diverse     ipotesi     di     evoluzione
          dell'indebitamento netto e del debito rispetto a scenari di
          previsione alternativi riferiti al tasso  di  crescita  del
          prodotto  interno  lordo,  della  struttura  dei  tassi  di
          interesse e del saldo primario; 
              l) informazioni sulle passivita' potenziali che possono
          avere  effetti  sui  bilanci  pubblici,  ai   sensi   della
          direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011. 
              3. La seconda sezione del DEF contiene: 
                a) l'analisi del conto economico e del conto di cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche  nell'anno  precedente  e
          degli  eventuali  scostamenti   rispetto   agli   obiettivi
          programmatici  indicati   nel   DEF   e   nella   Nota   di
          aggiornamento di cui all'art. 10-bis; 
                b) le previsioni tendenziali a legislazione  vigente,
          almeno per il triennio successivo, basate sui parametri  di
          cui al comma 2, lettera c), e, per la  parte  discrezionale
          della  spesa,   sull'invarianza   dei   servizi   e   delle
          prestazioni offerte, dei flussi di entrata e di uscita  del
          conto economico dei sottosettori di cui al comma 2, lettera
          a), al netto e al lordo delle eventuali misure  una  tantum
          ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle
          amministrazioni pubbliche, e di quelli del saldo  di  cassa
          delle  amministrazioni  pubbliche,  con  un'indicazione  di
          massima, anche  per  l'anno  in  corso,  dei  motivi  degli
          scostamenti tra gli andamenti  tendenziali  indicati  e  le
          previsioni    riportate    nei     precedenti     documenti
          programmatici, nonche' con  l'indicazione  della  pressione
          fiscale  delle  amministrazioni  pubbliche.  Sono   inoltre
          indicate   le   previsioni   relative   al   debito   delle
          amministrazioni  pubbliche  nel  loro  complesso  e  per  i
          sottosettori di cui al comma  2,  lettera  a),  nonche'  le
          risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate,
          con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali; 
                c)  un'indicazione  delle  previsioni   a   politiche
          invariate per i principali aggregati  del  conto  economico
          delle amministrazioni pubbliche riferite almeno al triennio
          successivo; 
                d) le previsioni tendenziali, almeno per il  triennio
          successivo, del saldo di cassa del  settore  statale  e  le
          indicazioni sulle correlate modalita' di copertura; 
                e) in coerenza con gli obiettivi di cui al  comma  2,
          lettera  e),  e  con  i   loro   eventuali   aggiornamenti,
          l'individuazione di regole generali  sull'evoluzione  della
          spesa delle amministrazioni pubbliche; 
                f) le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle
          previsioni dei  conti  dei  principali  settori  di  spesa,
          almeno  per  il  triennio   successivo,   con   particolare
          riferimento a quelli relativi  al  pubblico  impiego,  alla
          protezione sociale e alla sanita', nonche' sul debito delle
          amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio. 
              4. In apposita nota metodologica, allegata alla seconda
          sezione del DEF, sono esposti analiticamente i  criteri  di
          formulazione delle previsioni tendenziali di cui  al  comma
          3, lettera b). 
              5.  La  terza  sezione  del  DEF  reca  lo  schema  del
          Programma nazionale di riforma di cui all'art. 9, comma  1.
          Lo schema contiene gli elementi e le informazioni  previsti
          dai regolamenti  dell'Unione  europea  e  dalle  specifiche
          linee guida per  il  Programma  nazionale  di  riforma.  In
          particolare, la terza sezione indica: 
                a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con
          indicazione  dell'eventuale  scostamento  tra  i  risultati
          previsti e quelli conseguiti; 
                b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori
          di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; 
                c) le priorita' del Paese e le principali riforme  da
          attuare, i tempi previsti  per  la  loro  attuazione  e  la
          compatibilita' con  gli  obiettivi  programmatici  indicati
          nella prima sezione del DEF; 
                d) i prevedibili effetti delle  riforme  proposte  in
          termini di crescita dell'economia, di  rafforzamento  della
          competitivita'  del  sistema   economico   e   di   aumento
          dell'occupazione. 
              6. In allegato  al  DEF  sono  indicati  gli  eventuali
          disegni  di  legge  collegati  alla  manovra   di   finanza
          pubblica, ciascuno dei quali reca disposizioni omogenee per
          materia,   tenendo    conto    delle    competenze    delle
          amministrazioni,  e  concorre   al   raggiungimento   degli
          obiettivi programmatici, con esclusione di quelli  relativi
          alla fissazione dei saldi di  cui  all'art.  11,  comma  1,
          nonche' all'attuazione del Programma nazionale  di  riforma
          di cui all'art. 9, comma 1, anche attraverso interventi  di
          carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di  rilancio
          e  sviluppo  dell'economia.  I   regolamenti   parlamentari
          determinano le  procedure  e  i  termini  per  l'esame  dei
          disegni di legge collegati. 
              7. Il Ministro dello sviluppo economico  presenta  alle
          Camere, entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di
          riferimento, in allegato  al  DEF,  un'unica  relazione  di
          sintesi   sugli   interventi    realizzati    nelle    aree
          sottoutilizzate,  evidenziando  il  contributo  dei   fondi
          nazionali addizionali,  e  sui  risultati  conseguiti,  con
          particolare  riguardo  alla   coesione   sociale   e   alla
          sostenibilita'  ambientale,   nonche'   alla   ripartizione
          territoriale degli interventi. 
              8. In  allegato  al  DEF  e'  presentato  il  programma
          predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,  nonche'
          lo stato di avanzamento  del  medesimo  programma  relativo
          all'anno  precedente,  predisposto   dal   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti. 
              9. In allegato  al  DEF  e'  presentato  un  documento,
          predisposto dal Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  sentiti   gli   altri   Ministri
          interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la
          riduzione delle emissioni  di  gas  ad  effetto  serra,  in
          coerenza   con   gli   obblighi   internazionali    assunti
          dall'Italia  in  sede  europea  e  internazionale,  e   sui
          relativi indirizzi. 
              10. In apposito allegato  al  DEF,  in  relazione  alla
          spesa  del  bilancio  dello  Stato,   sono   esposte,   con
          riferimento agli ultimi  dati  di  consuntivo  disponibili,
          distinte tra spese correnti e spese in conto  capitale,  le
          risorse  destinate  alle  singole  regioni,  con   separata
          evidenza   delle   categorie   economiche    relative    ai
          trasferimenti  correnti  e  in  conto  capitale  agli  enti
          locali, e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 
          11. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il  30
          giugno di ogni anno, a integrazione del DEF, trasmette alle
          Camere  un  apposito  allegato  in  cui  sono  riportati  i
          risultati del  monitoraggio  degli  effetti  sui  saldi  di
          finanza pubblica, sia per le  entrate  sia  per  le  spese,
          derivanti dalle misure contenute nelle manovre di  bilancio
          adottate anche in corso d'anno, che il  Dipartimento  della
          Ragioneria generale dello Stato  e  il  Dipartimento  delle
          finanze del Ministero dell'economia e  delle  finanze  sono
          tenuti ad assicurare; sono inoltre indicati gli scostamenti
          rispetto  alle  valutazioni  originarie   e   le   relative
          motivazioni.».