Art. 3 Controlli 1. I controlli sui sistemi di contabilita' pubblica ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2011/85/UE sono svolti secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e, per quanto riguarda le Amministrazioni centrali e gli enti da queste vigilati, dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 2. Agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' agli altri enti ed organismi pubblici, diversi dalle societa', non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. 3. Presso gli enti di cui al comma 2, con esclusione dei Ministeri, la verifica, da parte degli organi interni di controllo, dell'osservanza delle norme che presiedono alla formazione e all'impostazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo o bilancio d'esercizio riguarda anche la corretta classificazione delle entrate e delle spese disposto in attuazione della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 4. Entro il 31 dicembre 2014 si provvede, laddove necessario, a modificare gli statuti degli enti ed organismi pubblici al fine di ecepire le disposizioni di cui ai commi precedenti.
Note all'art. 3: Si riporta il testo dell'art. 3 della citata direttiva 2011/85/UE: «Art. 3. 1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali di contabilita' pubblica, gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilita' pubblica che coprono in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e contengono le informazioni necessarie per generare dati fondati sul principio di competenza al fine di predisporre i dati basati sulle norme SEC 95. Detti sistemi di contabilita' pubblica sono soggetti a controllo interno e audit indipendente. 2. Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come stabilito dal regolamento (CE) n. 2223/96. Gli Stati membri pubblicano in particolare: a) i dati sulla contabilita' di cassa (o dati equivalenti della contabilita' pubblica se i dati sulla contabilita' di cassa non sono disponibili) con le seguenti frequenze: mensile e prima della fine del mese seguente per quanto riguarda i sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati ed enti di previdenza e assistenza sociale, e trimestrale e prima della fine del trimestre seguente per quanto riguarda il sottosettore amministrazioni locali; b) una tabella di riconciliazione dettagliata in cui figurano la metodologia di transizione tra i dati sulla contabilita' di cassa (o dati equivalenti della contabilita' pubblica se i dati sulla contabilita' di cassa non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95.». Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. Per il riferimento al testo del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 vedasi nelle Note alle premesse. Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009: «Art. 1. (Principi di coordinamento e ambito di riferimento) 1 ...Omissis.... 2. Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonche' a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorita' indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 3 - 5 ... . Omissis... .». Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.