Art. 3 
 
 
                              Controlli 
 
  1. I controlli  sui  sistemi  di  contabilita'  pubblica  ai  sensi
dell'articolo 3 della direttiva 2011/85/UE  sono  svolti  secondo  la
disciplina prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  286,
e, per quanto riguarda le Amministrazioni  centrali  e  gli  enti  da
queste vigilati, dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. 
  2. Agli enti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, nonche' agli altri enti ed organismi pubblici,
diversi dalle societa', non si applicano le disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente la  revisione
legale dei conti annuali e dei conti consolidati. 
  3. Presso gli enti di cui al comma 2, con esclusione dei Ministeri,
la  verifica,  da  parte   degli   organi   interni   di   controllo,
dell'osservanza  delle  norme  che  presiedono  alla   formazione   e
all'impostazione del bilancio preventivo e  del  conto  consuntivo  o
bilancio d'esercizio riguarda anche la corretta classificazione delle
entrate e delle spese disposto in attuazione della legge 31  dicembre
2009, n. 196. 
  4. Entro il 31 dicembre 2014 si  provvede,  laddove  necessario,  a
modificare gli statuti degli enti ed organismi pubblici  al  fine  di
ecepire le disposizioni di cui ai commi precedenti. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'art. 3 della citata  direttiva
          2011/85/UE: 
              «Art. 3. 1. Per quanto riguarda i sistemi nazionali  di
          contabilita'  pubblica,  gli  Stati  membri  si  dotano  di
          sistemi  di  contabilita'  pubblica  che  coprono  in  modo
          completo    e     uniforme     tutti     i     sottosettori
          dell'amministrazione pubblica e contengono le  informazioni
          necessarie per  generare  dati  fondati  sul  principio  di
          competenza al fine di predisporre i dati basati sulle norme
          SEC  95.  Detti  sistemi  di  contabilita'  pubblica   sono
          soggetti a controllo interno e audit indipendente. 
              2. Gli Stati membri assicurano che i dati  di  bilancio
          di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano
          disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente come
          stabilito dal regolamento (CE) n. 2223/96. Gli Stati membri
          pubblicano in particolare: 
                a)  i  dati  sulla  contabilita'  di  cassa  (o  dati
          equivalenti della contabilita' pubblica  se  i  dati  sulla
          contabilita' di cassa non sono disponibili) con le seguenti
          frequenze: 
                  mensile e prima della fine del  mese  seguente  per
          quanto riguarda i  sottosettori  amministrazione  centrale,
          amministrazioni di Stati federati ed enti di  previdenza  e
          assistenza sociale, e 
                  trimestrale  e  prima  della  fine  del   trimestre
          seguente    per    quanto    riguarda    il    sottosettore
          amministrazioni locali; 
                b) una tabella di riconciliazione dettagliata in  cui
          figurano la metodologia di transizione  tra  i  dati  sulla
          contabilita'   di   cassa   (o   dati   equivalenti   della
          contabilita' pubblica se i dati sulla contabilita' di cassa
          non sono disponibili) e i dati basati sulle norme SEC 95.». 
              Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino
          e potenziamento dei meccanismi e strumenti di  monitoraggio
          e valutazione dei costi, dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita' svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  a
          norma dell'art. 11 della  L.  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. 
              Per il riferimento al testo del decreto legislativo  30
          giugno 2011, n. 123 vedasi nelle Note alle premesse. 
              Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «Art.  1.  (Principi  di  coordinamento  e  ambito   di
          riferimento) 
              1 ...Omissis.... 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni. 
              3 - 5 ... . Omissis... .». 
              Il  decreto  legislativo  27  gennaio   2010,   n.   39
          (Attuazione  della  direttiva  2006/43/CE,  relativa   alle
          revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati,
          che modifica le direttive 78/660/CEE e  83/349/CEE,  e  che
          abroga  la  direttiva  84/253/CEE)  e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.