Art. 5 
 
 
                       Gestioni fuori bilancio 
 
  1. Alla legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  dopo  l'articolo  31  e'
inserito il seguente: 
 
                            Art. 31-bis. 
 
 
                       Gestioni fuori bilancio 
 
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  ai   sensi   della
Direttiva   2011/85/UE   del   Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
informazioni inerenti i fondi che non rientrano nei bilanci ordinari. 
  2. Per il bilancio dello Stato, le informazioni di cui al  comma  1
del  presente  articolo  sono  rese  disponibili  mediante   allegato
conoscitivo  per  ciascuno  stato  di  previsione  della  spesa   dei
Ministeri interessati nel  disegno  di  legge  di  bilancio,  secondo
modalita' stabilite con Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.