Art. 5 
 
 
                     Progettazione dei prodotti 
 
  1. In coerenza con le misure previste dal  Programma  nazionale  di
prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo  180,  comma  1-bis,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni,  il  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del  mare,  di  concerto  col  Ministro  dello  sviluppo
economico, disciplina le misure dirette a: 
    a) promuovere la cooperazione tra produttori  e  operatori  degli
impianti di trattamento, recupero e riciclaggio; 
    b) favorire la progettazione e la  produzione  ecocompatibili  di
AEE, al fine di facilitare le operazioni di smontaggio,  riparazione,
nonche' le operazioni di preparazione per il riutilizzo,  riutilizzo,
recupero e smaltimento dei RAEE, loro  componenti  e  materiali,  con
particolare riguardo per  quei  prodotti  che  introducono  soluzioni
innovative per la diminuzione dei  carichi  ambientali  associati  al
ciclo di vita; 
    c) sostenere il mercato dei  materiali  riciclati  anche  per  la
produzione di nuove AEE. 
  2. Le misure di cui al comma 1 tengono conto dell'intero  ciclo  di
vita delle apparecchiature e delle migliori tecniche  disponibili,  e
sono volte, in particolare, a favorire la corretta  applicazione  dei
requisiti di progettazione ecologica di cui al decreto legislativo 16
febbraio 2011, n. 15,  nonche'  ad  evitare  che  le  caratteristiche
specifiche della progettazione o i processi di fabbricazione  possano
ostacolare o limitare il riutilizzo e il trattamento dei RAEE,  salvo
che  gli  stessi  presentino  vantaggi  di  primaria  importanza   in
relazione  ad  interessi  di  rilevanza  costituzionale,   quali   la
protezione dell'ambiente e la sicurezza. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, individua e
promuove politiche di sostegno e di incentivazione, nei limiti  degli
ordinari stanziamenti di bilancio previsti. 
 
          Note all'art. 5: 
              Per il testo dell'articolo 180 del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152 si veda nelle note all'articolo 1. 
              Per i riferimenti normativi del decreto legislativo  16
          febbraio 2011, n. 15, si veda nelle note all'articolo 2.