Art. 7 
 
Disposizioni in materia di pianta organica  degli  uffici  locali  di
esecuzione  penale  esterna  del  Dipartimento   dell'amministrazione
             penitenziaria del Ministero della giustizia 
 
  1. Qualora, in relazione alle esigenze di attuazione  del  presente
capo,  si  renda  necessario  procedere  all'adeguamento  numerico  e
professionale della pianta organica degli uffici di esecuzione penale
esterna  del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   del
Ministero della giustizia,  il  Ministro  della  giustizia  riferisce
tempestivamente alle competenti Commissioni  parlamentari  in  merito
alle modalita' con cui si provvedera' al predetto adeguamento, previo
stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie da  effettuare  con
apposito provvedimento legislativo. 
  2. Entro il 31 maggio di ciascun anno, il Ministro della  giustizia
riferisce  alle  competenti  Commissioni   parlamentari   in   merito
all'attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova.