Art. 32 
 
(Incremento del Fondo per assicurare la liquidita' per pagamenti  dei
                 debiti certi, liquidi ed esigibili) 
 
  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento  di  cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre  2002,  n.  231,  la
dotazione del "Fondo per assicurare la liquidita' per  pagamenti  dei
debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10  dell'articolo
1  del  decreto-legge  8  aprile  2013,   n.   35,   convertito   con
modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' incrementata,  per
l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro,  al  fine  di  far  fronte  ai
pagamenti da parte delle Regioni  e  degli  enti  locali  dei  debiti
certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre  2013,
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa  fattura  o  richiesta
equivalente di pagamento  entro  il  predetto  termine,  nonche'  dei
debiti  fuori  bilancio  che  presentavano   i   requisiti   per   il
riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se  riconosciuti
in bilancio in data successiva,  ivi  inclusi  quelli  contenuti  nel
piano di riequilibrio finanziario pluriennale,  di  cui  all'articolo
243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con
delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la  Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo   8   del   decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro  il  31  luglio
2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma
1 tra  le  Sezioni  del  "Fondo  per  assicurare  la  liquidita'  per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e,  in  conformita'
alle procedure di cui agli articoli 1, 2  e  3  del  decreto-legge  8
aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6
giugno 2013, n. 64,  i  criteri,  i  tempi  e  le  modalita'  per  la
concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli  enti
locali, ivi inclusi le regioni  e  gli  enti  locali  che  non  hanno
precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di  liquidita'  a
valere sul predetto Fondo. 
  3. Il decreto ministeriale  di  cui  al  comma  2  determina  anche
l'eventuale dotazione aggiuntiva per il 2014  della  Sezione  di  cui
all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  derivante  da
eventuali disponibilita'  relative  ad  anticipazioni  di  liquidita'
attribuite  precedentemente  e  non  ancora  erogate  alla  data   di
emanazione del suddetto  decreto  ministeriale,  ivi  incluse  quelle
conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo  di
cui al comma 4, dell'articolo 2, del citato decreto legge n.  35  del
2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 3, del medesimo articolo 2, richiesti alle Regioni  e  Province
autonome. L'erogazione delle anticipazioni di liquidita'  di  cui  al
presente comma da parte del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del Tesoro sono subordinate,  oltre  che  alla  verifica
positiva anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di
almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative
registrazioni contabili da parte delle Regioni con  riferimento  alle
anticipazioni di liquidita' ricevute precedentemente. 
  4. Sono ammesse alle anticipazioni di liquidita' per  il  pagamento
dei debiti del settore sanitario  di  cui  al  presente  articolo  le
regioni sottoposte ai piani di  rientro  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 180 delle legge 311 del 2004, ovvero ai programmi operativi  di
prosecuzione degli stessi ai sensi dell'articolo 2, comma  88,  della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo massimo pari a  quello
corrispondente al valore dei gettiti  derivanti  dalle  maggiorazioni
fiscali regionali, destinati  nell'anno  2013  al  finanziamento  del
servizio sanitario regionale per il medesimo anno. Per  le  finalita'
del presente comma sono destinati 600 milioni di euro dell'incremento
della dotazione del fondo di cui al comma 1. 
  5. Per le attivita' gestite da Cassa depositi e prestiti S.p.A.  ai
sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 31, e' autorizzata
la spesa complessiva di euro 0,5 milioni per l'anno 2014.