Art. 37 
 
    (Strumenti per favorire la cessione dei crediti certificati) 
 
  1. Al fine di assicurare il  completo  ed  immediato  pagamento  di
tutti i debiti di parte corrente  certi,  liquidi  ed  esigibili  per
somministrazioni,   forniture   ed   appalti   e   per    prestazioni
professionali,  fermi  restando  gli  altri  strumenti  previsti,   i
suddetti debiti delle pubbliche amministrazioni di  cui  all'articolo
1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive  modificazioni,  diverse  dallo  Stato,  maturati  al   31
dicembre 2013 e certificati  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis  e  3-ter  del
decreto  legge  29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o  dell'articolo  7
del  decreto  legge  8  aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono assistiti dalla
garanzia dello Stato dal momento dell'effettuazione delle  operazioni
di cessione ovvero di ridefinizione di cui  al  successivo  comma  3.
Sono, altresi', assistiti dalla medesima garanzia dello Stato, sempre
dal momento dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di
ridefinizione di cui al successivo comma  3,  i  suddetti  debiti  di
parte corrente certi, liquidi ed esigibili delle  predette  pubbliche
amministrazioni non ancora certificati alla data di entrata in vigore
del presente decreto,  comunque  maturati  al  31  dicembre  2013,  a
condizione che: 
    a) i soggetti  creditori  presentino  istanza  di  certificazione
improrogabilmente entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, utilizzando la  piattaforma  elettronica
di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto decreto legge n. 35  del
2013; 
    b) i crediti siano oggetto di certificazione, tramite la suddetta
piattaforma elettronica, da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni
debitrici. La certificazione deve avvenire entro trenta giorni  dalla
data di ricezione dell'istanza. Il  diniego,  anche  parziale,  della
certificazione,  sempre  entro  il  suddetto  termine,  deve   essere
puntualmente motivato. Ferma  restando  l'attivazione  da  parte  del
creditore dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 9, comma  3-bis,
del predetto decreto legge n. 185 del 2008, il  mancato  rispetto  di
tali  obblighi  comporta  a   carico   del   dirigente   responsabile
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo  7,  comma  2,  del
predetto decreto legge n. 35 del 2013.  La  pubblica  amministrazione
inadempiente di cui al primo periodo non puo' procedere ad assunzioni
di  personale  o  ricorrere  all'indebitamento  fino   al   permanere
dell'inadempimento. 
  2. I pagamenti dei debiti di parte corrente di cui al comma  1  non
rilevano  ai  fini  dei  vincoli  e  degli  obiettivi  del  patto  di
stabilita' interno. 
  3. I  soggetti  creditori  possono  cedere  pro-soluto  il  credito
certificato e assistito dalla garanzia dello Stato ai sensi del comma
1 ad una banca o ad un intermediario finanziario, anche sulla base di
apposite convenzioni quadro. Per i crediti assistiti  dalla  suddetta
garanzia dello Stato non possono essere  richiesti  sconti  superiori
alla  misura  massima  determinata  con  il  decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 4. Avvenuta la cessione
del credito, la  pubblica  amministrazione  debitrice  diversa  dallo
Stato puo' chiedere, in caso di temporanee carenze di liquidita', una
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti,
per  una  durata  massima  di  5  anni,   rilasciando,   a   garanzia
dell'operazione, delegazione di pagamento, a  norma  della  specifica
disciplina   applicabile   a   ciascuna   tipologia    di    pubblica
amministrazione, o altra simile garanzia a valere  sulle  entrate  di
bilancio. Le pubbliche amministrazioni debitrici sono comunque tenute
a rimborsare anticipatamente  il  debito,  alle  condizioni  pattuite
nell'ambito delle operazioni di ridefinizione  dei  termini  e  delle
condizioni di pagamento del  debito  di  cui  al  presente  comma  al
ripristino della normale gestione della liquidita'.  L'operazione  di
ridefinizione, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della
garanzia  dello  Stato,  puo'   essere   richiesta   dalla   pubblica
amministrazione debitrice alla banca o all'intermediario  finanziario
cessionario  del  credito,  ovvero  ad  altra  banca   o   ad   altro
intermediario finanziario qualora il cessionario  non  consenta  alla
suddetta  operazione  di   ridefinizione;   in   tal   caso,   previa
corresponsione di quanto dovuto, il credito certificato e' ceduto  di
diritto alla predetta banca o  intermediario  finanziario.  La  Cassa
depositi e prestiti  S.p.A.,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  7,
lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  novembre  2003,  n.  326,  nonche'
istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e internazionali, possono
acquisire, dalle banche e dagli intermediari finanziari,  sulla  base
di una convenzione quadro con  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  i
crediti assistiti dalla garanzia dello Stato di  cui  al  comma  1  e
ceduti ai sensi del presente  comma,  anche  al  fine  di  effettuare
operazioni  di  ridefinizione  dei  termini  e  delle  condizioni  di
pagamento dei relativi debiti, per una durata massima di 15 anni,  in
relazione  alle  quali   le   pubbliche   amministrazioni   debitrici
rilasciano  delegazione  di  pagamento,  a  norma   della   specifica
disciplina   applicabile   a   ciascuna   tipologia    di    pubblica
amministrazione, o altra simile garanzia a valere  sulle  entrate  di
bilancio. L'intervento della Cassa depositi e  prestiti  S.p.A.  puo'
essere effettuato nei limiti di una dotazione  finanziaria  stabilita
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti   S.p.A.   medesima.   Ai   sensi
dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  ai
fini delle suddette ridefinizioni dei termini e delle  condizioni  di
pagamento dei debiti, non si  applicano  i  limiti  fissati,  per  le
regioni a statuto ordinario, dall'articolo 10 della legge  16  maggio
1970, n. 281, per gli enti  locali,  dall'articolo  204  del  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e,  per  le  altre  pubbliche
amministrazioni, dai rispettivi ordinamenti. 
  4. Per le finalita' di cui al  comma  1,  e'  istituito  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze  un  apposito  Fondo  per  la
copertura degli oneri determinati dal rilascio della  garanzia  dello
Stato, cui sono attribuite  risorse  pari  a  euro  150  milioni.  La
garanzia del Fondo e' a prima richiesta, esplicita, incondizionata  e
irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla  garanzia
dello Stato quale  garanzia  di  ultima  istanza.  Tale  garanzia  e'
elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione  del   Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della  legge  31
dicembre 2009, n. 196. La gestione del Fondo puo' essere  affidata  a
norma dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto, sono  definiti  termini  e  modalita'
tecniche di attuazione dei commi 1 e  3  ,  ivi  compresa  la  misura
massima dei  tassi  di  interesse  praticabili  sulle  operazioni  di
ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento del  debito
derivante dai crediti garantiti dal Fondo e ceduti ai sensi del comma
3, nonche' i criteri, le condizioni e le modalita' di operativita'  e
di escussione della garanzia del Fondo, nonche' della garanzia  dello
Stato di ultima istanza. 
  5. In caso di escussione della garanzia, e' attribuito  allo  Stato
il diritto di rivalsa sugli enti debitori. La rivalsa  comporta,  ove
applicabile, la decurtazione, sino a concorrenza della somme  escusse
e degli interessi maturati alla data dell'effettivo pagamento,  delle
somme a qualsiasi  titolo  dovute  all'ente  debitore  a  valere  sul
bilancio dello  Stato.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  4  sono
disciplinate le modalita' per l'esercizio del diritto di  rivalsa  di
cui al presente comma, anche al fine di garantire il  recupero  delle
somme in caso di incapienza delle somme  a  qualsiasi  titolo  dovute
all'ente debitore a valere sul bilancio dello Stato. 
  6. Nello stato di previsione del Ministero  dell'Economia  e  delle
Finanze e' istituito, un fondo con una dotazione di 1000  milioni  di
euro per l'anno 2014 finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul
bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo  Stato.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare
con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7. I commi 12-ter, 12-quater, 12-sexies e 12-septies  dell'articolo
11,  del  decreto  legge  28  giugno  2013  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 99, sono abrogati.