Art. 4 
 
(Disposizioni di coordinamento e modifiche  alla  legge  27  dicembre
                            2013, n. 147) 
 
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 hanno effetto a  decorrere
dal 1° luglio 2014. Ai fini dell'applicazione del citato articolo  3,
rilevano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze 13 dicembre 2011, emanati ai sensi  dell'articolo  2,
commi 13, lettera b), 23, 26 e 34 del decreto-legge 13  agosto  2011,
n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, nonche' le eventuali integrazioni degli stessi  disposte  con
successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. E' abrogato il comma 2  dell'articolo  4  del  decreto-legge  28
giugno 1990, n. 167 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 1990, n. 227. 
  3. Sono abrogati gli ultimi due periodi del comma  4  dell'articolo
13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44. 
  4. All'articolo  26-quinquies  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 5 e' inserito  il
seguente: "5-bis. La ritenuta di cui al comma 1 non  si  applica  sui
proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote o
azioni  comprese  negli  attivi  posti  a  copertura  delle   riserve
matematiche dei rami vita.". 
  5. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n.  77,  dopo  il
comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. La ritenuta di cui ai  commi
1 e  2  non  si  applica  sui  proventi  spettanti  alle  imprese  di
assicurazione e relativi a quote o azioni comprese negli attivi posti
a copertura delle riserve matematiche dei rami vita.". 
  6. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1 aprile  1996,
n. 239, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) enti  di  cui
all'articolo 73, comma 1, lettera c), e quelli di cui all'articolo 74
del medesimo testo unico, n. 917 del 1986, esclusi gli  organismi  di
investimento collettivo del risparmio;». 
  7. All'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  primo  periodo,  le  parole:
"ovvero con la minore aliquota prevista per  i  titoli  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 7  dell'articolo  2  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148" sono sostituite con le seguenti: "ovvero  con
la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601 ed  equiparati  e  dalle  obbligazioni  emesse
dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto  emanato  ai  sensi
dell'articolo 168-bis, comma 1, del medesimo testo unico n.  917  del
1986 e obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati.". 
  8. All'articolo 26-quinquies, comma 3, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole:  "e  alle
obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle  imposte
sui redditi approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica
22  dicembre  1986,  n.  917"  sono  aggiunte  le  parole:  "e   alle
obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati". 
  9. All'articolo 10-ter, comma 2-bis, della legge 23 marzo 1983,  n.
77, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli  Stati  inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917"
sono  aggiunte  le  parole:  "e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti
territoriali dei suddetti Stati". 
  10. All'articolo 2, comma 23, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, dopo le parole: "e alle obbligazioni emesse dagli Stati  inclusi
nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917"
sono  aggiunte  le  parole:  "e  alle  obbligazioni  emesse  da  enti
territoriali dei suddetti Stati". 
  11. Il comma 145 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147 e' sostituito dal seguente: "Le imposte  sostitutive  di  cui  ai
commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il  termine  di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il  periodo
di imposta in corso al 31  dicembre  2013.  Gli  importi  da  versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241.". 
  12. Il comma 148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2013,  n.
147 e' sostituito dal seguente:  "148. Ai  maggiori  valori  iscritti
nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per
effetto dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  gennaio  2014,
n. 5, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui  redditi  e
dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  di  eventuali
addizionali, da versarsi in  unica  soluzione  entro  il  termine  di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il  periodo
d'imposta in corso al  31  dicembre  2013.  Gli  importi  da  versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 241. L'imposta e' pari al 26 per cento del  valore  nominale
delle quote alla suddetta  data,  al  netto  del  valore  fiscalmente
riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera  riallineato
al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore
nominale, a partire dal periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto.  Se  il  valore  iscritto  in
bilancio e' minore del valore nominale,  quest'ultimo  valore  rileva
comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d'imposta.".