Art. 8 
 
(Trasparenza e razionalizzazione della  spesa  pubblica  per  beni  e
                              servizi) 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 11 del  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  fermo  restando  quanto  previsto
dagli  articoli  29,  33  e  37  del  medesimo  decreto  legislativo,
pubblicano sui propri siti istituzionali, e rendono accessibili anche
attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alla spesa
di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi  e  l'indicatore  di
tempestivita' dei pagamenti  secondo  uno  schema  tipo  e  modalita'
definite con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da
emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  entro  30  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce, per le  pubbliche
amministrazioni  interessate,   obbligo   di   trasparenza   la   cui
inosservanza e' sanzionata ai sensi  dell'articolo  46  del  medesimo
decreto legislativo n. 33 del 2013. 
  3. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo  il
comma  6,  e'  aggiunto  il  seguente:  "6-bis  I  dati  SIOPE  delle
amministrazioni  pubbliche  gestiti   dalla   Banca   d'Italia   sono
liberamente accessibili  secondo modalita' definite con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle  finanze  nel  rispetto  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82." 
  4. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1  riducono  la
spesa per acquisti di  beni  e  servizi,  in  ogni  settore,  per  un
ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro  per  il  2014  in
ragione di: 
    a) 700 milioni di euro da parte delle regioni  e  delle  province
autonome di Trento e Bolzano; 
    b) 700 milioni di euro, di cui 340 milioni di euro da parte delle
province e citta' metropolitane e 360 milioni di euro  da  parte  dei
comuni; 
    c) 700 milioni di euro, comprensivi della  riduzione  di  cui  al
comma 11, da parte delle amministrazioni dello Stato di cui al  comma
1. 
  Le stesse riduzioni si applicano, in ragione  d'anno,  a  decorrere
dal 2015. Per le amministrazioni di cui alla lettera c)  si  provvede
secondo i criteri e nelle misure di cui all'articolo 50 
  5.  Gli  obiettivi  di  riduzione  di  spesa  per  ciascuna   delle
amministrazioni di cui al comma 4, lettera c), sono  determinati  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da  emanarsi  entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  in
modo da determinare minori riduzioni per gli enti che  acquistano  ai
prezzi  piu'  prossimi  a  quelli  di  riferimento   ove   esistenti;
registrano minori tempi di pagamento dei fornitori; fanno piu'  ampio
ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  centrali
di committenza. In caso di mancata adozione del decreto  nel  termine
dei 30 giorni, o di sua inefficacia,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo  50.  In  pendenza  del  predetto  termine  le  risorse
finanziarie corrispondenti agli importi indicati al comma 4,  lettera
c), sono rese indisponibili. 
  6. La determinazione degli obiettivi di riduzione di spesa  per  le
regioni e le province autonome e' effettuata con le modalita' di  cui
all'articolo 46. 
  7. La determinazione degli obiettivi di spesa per  le  province,  i
comuni e le citta' metropolitane e' effettuata con  le  modalita'  di
cui all'articolo 47. 
  8. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1,  per  realizzare
l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono: 
    a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, a ridurre  gli  importi  dei  contratti  in  essere
aventi ad oggetto acquisto o  fornitura  di  beni  e  servizi,  nella
misura del 5 per cento, per tutta la  durata  residua  dei  contratti
medesimi. Le parti hanno facolta' di  rinegoziare  il  contenuto  dei
contratti, in funzione della suddetta riduzione. E'  fatta  salva  la
facolta' del prestatore dei  beni  e  dei  servizi  di  recedere  dal
contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di
volonta' di operare la riduzione senza alcuna  penalita'  da  recesso
verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione
e ha effetto decorsi trenta giorni  dal  ricevimento  della  relativa
comunicazione da parte  di  quest'ultima.  In  caso  di  recesso,  le
Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle
procedure per nuovi  affidamenti,  possono,  al  fine  di  assicurare
comunque la disponibilita' di beni  e  servizi  necessari  alla  loro
attivita', stipulare nuovi contratti accedendo  a  convenzioni-quadro
di Consip S.p.A., a quelle di centrali  di  committenza  regionale  o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina  europea  e
nazionale sui contratti pubblici; 
    b) tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei  contratti
aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni  e  servizi  stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle  riduzioni
di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai  prezzi  di
riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e  servizi  previsti
nelle  convenzioni  quadro  stipulate  da  Consip  S.p.A,  ai   sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
  9. Gli atti e i relativi contratti  adottati  in  violazione  delle
disposizioni di cui al  comma  8,  lettera  b),  sono  nulli  e  sono
rilevanti   ai   fini   della   performance   individuale   e   della
responsabilita' dirigenziale di chi li ha sottoscritti. 
  10 Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
adottare misure alternative di contenimento della spesa  corrente  al
fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli derivanti
dall'applicazione del comma 4. 
  11. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per
la difesa nazionale sono rideterminati in maniera tale da  conseguire
una riduzione degli stanziamenti di bilancio in misura non  inferiore
a  400  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  che   concorrono   alla
determinazione della riduzione di cui al comma 4, lettera c), per  il
medesimo anno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  del
presente decreto, su proposta del Ministro della difesa,  sentito  il
Ministro dello sviluppo economico, e previa  verifica  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni  di  spesa  iscritte
sugli  stati   di   previsione   dei   Ministeri   interessati   sono
rideterminate in maniera tale da assicurare una riduzione in  termini
di  indebitamento  netto  delle  pubbliche  amministrazioni  per  gli
importi di cui al primo periodo. Nelle more dell'adozione del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  secondo  periodo
sono rese indisponibili  le risorse, negli importi indicati al  primo
periodo, iscritte nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
difesa relative ai programmi  di  cui  all'articolo  536  del  codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66.