Art. 14 
 
 
        Autorita' competenti per l'irrogazione delle sanzioni 
 
  1. In applicazione dell'articolo 17, comma terzo,  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, il rapporto  relativo  all'accertamento  delle
violazioni   sanzionate   dal   presente   decreto   e'    presentato
all'autorita'  amministrativa  competente  ai   sensi   delle   norme
regionali. 
  2.  L'irrogazione  delle  sanzioni  per  le   violazioni   di   cui
all'articolo 2,  all'articolo  3,  all'articolo  4,  all'articolo  5,
all'articolo 9, all'articolo 10, comma 6, all'articolo 11,  comma  1,
limitatamente all'omessa tenuta del registro e' di competenza,  delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  3. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni per le  violazioni
di cui all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo  8,  all'articolo
10, commi 1, 2, 3, 4,  5,  7,  8  e  9,  all'articolo  11,  comma  1,
limitatamente all'omessa trasmissione  delle  informazioni  contenute
nel registro di cui all'articolo 67 del regolamento, comma 2 e  comma
3, del presente decreto, e' di competenza del Ministero della  salute
per il tramite della Direzione generale per l'igiene e  la  sicurezza
degli alimenti e la nutrizione. 
  4.  Restano  salve  le  competenze  attribuite  dalla  legislazione
vigente  all'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari,  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
 
          Note all'art. 14: 
              - L'art. 17 della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,
          citata nelle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 17 (Obbligo del  rapporto).  -  Qualora  non  sia
          stato  effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,   il
          funzionario o l'agente  che  ha  accertato  la  violazione,
          salvo che ricorra l'ipotesi  prevista  nell'art.  24,  deve
          presentare  rapporto,   con   la   prova   delle   eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.».