Art. 14 Autorita' competenti per l'irrogazione delle sanzioni 1. In applicazione dell'articolo 17, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, il rapporto relativo all'accertamento delle violazioni sanzionate dal presente decreto e' presentato all'autorita' amministrativa competente ai sensi delle norme regionali. 2. L'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3, all'articolo 4, all'articolo 5, all'articolo 9, all'articolo 10, comma 6, all'articolo 11, comma 1, limitatamente all'omessa tenuta del registro e' di competenza, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 6, all'articolo 7, all'articolo 8, all'articolo 10, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, all'articolo 11, comma 1, limitatamente all'omessa trasmissione delle informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 67 del regolamento, comma 2 e comma 3, del presente decreto, e' di competenza del Ministero della salute per il tramite della Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione. 4. Restano salve le competenze attribuite dalla legislazione vigente all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Note all'art. 14: - L'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle premesse, cosi' recita: «Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente e' quello del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorita' amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalita' relative all'esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara' altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.».