Art. 17 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste  dal
presente  decreto  legislativo  e'  aggiornata  ogni  due  anni,  con
applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi  al
consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT  nel  biennio
precedente, mediante  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute. 
  2.  I   proventi   derivanti   dall'applicazione   delle   sanzioni
amministrative di spettanza statale, per le violazioni, previste  dal
presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. 
  3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano le disposizioni del presente decreto si applicano
nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.