Art. 18 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. I soggetti pubblici interessati, svolgono le attivita' di cui al
presente decreto, con le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 17 aprile 2014 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Martina,  Ministro  delle   politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
                                Galletti,  Ministro  dell'ambiente  e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare 
 
                                Guidi,   Ministro   dello    sviluppo
                                economico 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando