Art. 2 
 
Violazione degli obblighi in materia di immissione  sul  mercato  dei
  prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 28  e  dall'articolo
  52, paragrafo 1, del regolamento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle  deroghe
di cui  all'articolo  28,  paragrafo  2,  del  regolamento,  chiunque
fabbrica, immagazzina, immette sul  mercato  o  impiega  un  prodotto
fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta  dal  regolamento,
e' soggetto alla sanzione amministrativa da  15.000  euro  a  150.000
euro. Se il fatto e' di particolare tenuita'  rispetto  all'interesse
tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e'  derivato,
nonche' alla sua occasionalita',  alla  personalita'  dell'agente  ed
alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro. 
  2. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  immette  sul
mercato o impiega un prodotto fitosanitario  privo  del  permesso  al
commercio parallelo prescritto  dal  regolamento,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e'
di   particolare   tenuita'    rispetto    all'interesse    tutelato,
all'esiguita' del danno o del pericolo che ne  e'  derivato,  nonche'
alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente  ed  alle  sue
condizioni  economiche,  lo  stesso   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  introduce  nel
territorio nazionale, immette  sul  mercato  o  impiega  un  prodotto
fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio
parallelo, la cui  composizione  chimica  e'  differente  rispetto  a
quella  autorizzata  dall'autorita'  competente,  e'  soggetto   alla
sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e'
di   particolare   tenuita'    rispetto    all'interesse    tutelato,
all'esiguita' del danno o del pericolo che ne  e'  derivato,  nonche'
alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente  ed  alle  sue
condizioni  economiche,  lo  stesso   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in libera
pratica nel territorio dell'Unione europea prodotti  fitosanitari  in
violazione degli obblighi indicati nel presente articolo, e' soggetto
alla sanzione amministrativa di cui al comma 1.