Art. 2 Violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, derivanti dall'articolo 28 e dall'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle deroghe di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento, chiunque fabbrica, immagazzina, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo dell'autorizzazione prescritta dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario privo del permesso al commercio parallelo prescritto dal regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio nazionale, immette sul mercato o impiega un prodotto fitosanitario pur munito di autorizzazione o di permesso al commercio parallelo, la cui composizione chimica e' differente rispetto a quella autorizzata dall'autorita' competente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto e' di particolare tenuita' rispetto all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne e' derivato, nonche' alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e' soggetto alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 20.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette in libera pratica nel territorio dell'Unione europea prodotti fitosanitari in violazione degli obblighi indicati nel presente articolo, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 1.