Art. 3 
 
Violazione degli obblighi contenuti nell'autorizzazione dei  prodotti
  fitosanitari,  derivanti  dall'articolo   31,   dall'articolo   36,
  paragrafi 2 e 3, dall'articolo 44, dagli articoli 51, 52, 55 e 65 e
  dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 547/2011 
 
  1.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,   il   titolare
dell'autorizzazione  o  del  permesso,  il  quale  non  rispetta   le
prescrizioni   concernenti   l'immissione   sul   mercato   contenute
nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, anche  per
effetto di provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  44  del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000  euro
a 150.000 euro. Se il  fatto  e'  di  particolare  tenuita'  rispetto
all'interesse tutelato, all'esiguita' del danno o del pericolo che ne
e' derivato,  nonche'  alla  sua  occasionalita',  alla  personalita'
dell'agente ed alle sue condizioni economiche, lo stesso e'  soggetto
alla sanzione amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro. 
  2.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,   il   titolare
dell'autorizzazione   o    del    permesso    o    il    responsabile
dell'etichettatura,  il  quale  non  appone  in  modo  indelebile   e
inequivoco sull'etichetta del prodotto fitosanitario le  informazioni
contenute nell'autorizzazione o nel permesso al commercio  parallelo,
o appone informazioni differenti rispetto  a  quelle  autorizzate,  e
comunque non conformi ai requisiti di cui all'allegato I,  II  e  III
del  regolamento  (CE)  n.  547/2011,  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa da 40.000 euro a 150.000  euro.  Se  il  fatto  e'  di
particolare tenuita' rispetto all'interesse  tutelato,  all'esiguita'
del danno o del  pericolo  che  ne  e'  derivato,  nonche'  alla  sua
occasionalita', alla personalita' dell'agente ed alle sue  condizioni
economiche, lo stesso e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da
2.000 euro a 20.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 23 del decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
chiunque non rispetta le  prescrizioni  e  le  indicazioni  contenute
nell'autorizzazione o nel permesso al commercio parallelo, nonche' le
prescrizioni e le indicazioni riportate  in  etichetta,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa da 35.000 euro a  100.000  euro.  Se  il
fatto e' di particolare  tenuita'  rispetto  all'interesse  tutelato,
all'esiguita' del danno o del pericolo che ne  e'  derivato,  nonche'
alla sua occasionalita', alla personalita' dell'agente  ed  alle  sue
condizioni  economiche,  lo  stesso   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa da 2.000 euro a 20.000 euro. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il regolamento (CE) 547/2011 si veda  nelle  note
          alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo del  17
          marzo 1995, n. 194, citato nelle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 23 (Contravvenzioni commesse da  chi  immette  in
          commercio,   pone   in   vendita   e   utilizza    prodotti
          fitosanitari). - 1. Chiunque immette in commercio o pone in
          vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e' punito con
          l'arresto fino ad un  anno  o  con  l'ammenda  da  lire  15
          milioni a lire 90 milioni. La  stessa  pena  si  applica  a
          chiunque non osserva i provvedimenti  di  cui  all'art.  5,
          comma 20, o all'art. 11. 
              2.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.   22,   chiunque
          utilizza prodotti fitosanitari non  autorizzati  e'  punito
          con l'arresto fino a sei mesi o con  l'ammenda  da  lire  5
          milioni a lire 30 milioni. 
              3. I contravventori alle disposizioni di  cui  all'art.
          3, comma 3, lettere a) e b), sono puniti con l'arresto fino
          a sei mesi o con l'ammenda da lire  5  milioni  a  lire  30
          milioni. 
              4. I contravventori alle disposizioni di  cui  all'art.
          3, comma 3, lettera c), sono puniti con  l'arresto  fino  a
          tre mesi o con l'ammenda  da  lire  3  milioni  a  lire  18
          milioni. La stessa pena si applica a chiunque  non  osserva
          il termine di cui all'art. 5, comma 18.».