Art. 6 Violazione degli obblighi in materia di informazione sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, inefficacia, resistenza, ed effetti inattesi, derivanti dall'articolo 56, paragrafi 1, 2 e 4 del regolamento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale omette di notificare immediatamente al Ministero della salute, secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, qualsiasi informazione nuova sugli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili concernenti tale prodotto, la sostanza attiva, i relativi metaboliti, un antidoto agronomico, un sinergizzante o un coformulante contenuti nel prodotto medesimo, sulla base della quale si possa ritenere che il prodotto fitosanitario non soddisfi piu' i criteri di cui, rispettivamente, all'articolo 29 e all'articolo 4 del regolamento. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale omette di notificare immediatamente al Ministero della salute, secondo le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, le informazioni sulle decisioni o valutazioni in merito agli effetti potenzialmente nocivi o inaccettabili, emanate dalle organizzazioni internazionali o dagli organismi pubblici che autorizzano i prodotti fitosanitari o le sostanze attive nei Paesi terzi. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione relativa ad un prodotto fitosanitario il quale effettua le notifiche di cui ai commi 1 e 2, non rispettando le specifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 56 del regolamento, o con ingiustificato ritardo, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 20.000 euro a 35.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare di un'autorizzazione o di un permesso al commercio parallelo relativo ad un prodotto fitosanitario, il quale, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, omette di comunicare annualmente al Ministero della salute, qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza dell'efficacia prevista e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull'ambiente, e' soggetto alla sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.