Art. 9 
 
Violazione degli obblighi in materia di imballaggio e  presentazione,
  derivanti dall'articolo 64 del regolamento 
 
  1.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,   il   titolare
dell'autorizzazione e  del  permesso  al  commercio  parallelo  o  il
responsabile  dell'imballaggio  finale  di  prodotti  fitosanitari  e
coadiuvanti accessibili al pubblico che possono  essere  confusi  con
alimenti, bevande o mangimi, il quale  effettua  l'imballaggio  o  la
presentazione in modo tale da indurre in  errore,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro. 
  2.  Salvo   che   il   fatto   costituisca   reato,   il   titolare
dell'autorizzazione o del permesso al commercio parallelo di prodotti
fitosanitari e  coadiuvanti  accessibili  al  pubblico,  che  possono
essere confusi con alimenti, bevande o mangimi, il quale non aggiunge
sostanze atte a scoraggiarne o  impedirne  l'ingestione  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa da 40.000 euro a 150.000 euro.