(Allegato)
                                                             Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
                al decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1: 
        alla lettera a), dopo la parola: «equivalenti» sono  inserite
le seguenti: «o inferiori»; 
        la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
        «b) il comma 688 e' sostituito dal seguente: 
          "688. Il versamento della TASI  e'  effettuato,  in  deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,  secondo  le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino  di  conto  corrente
postale al quale si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  citato
articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e  della
tariffa di natura  corrispettiva  di  cui  ai  commi  667  e  668  e'
effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del  1997,  ovvero  tramite  bollettino  di  conto
corrente postale o tramite le altre modalita'  di  pagamento  offerte
dai servizi elettronici di incasso  e  di  pagamento  interbancari  e
postali. Con decreto del Direttore generale  del  Dipartimento  delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalita'  per  la  rendicontazione  e  trasmissione  dei   dati   di
riscossione,  distintamente  per  ogni  contribuente,  da  parte  dei
soggetti che provvedono alla riscossione,  ai  comuni  e  al  sistema
informativo del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  comune
stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo  di  norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo  anche  differenziato
con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI e' effettuato nei
termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23. E' consentito il pagamento della TARI  e  della
TASI in unica soluzione entro  il  16  giugno  di  ciascun  anno.  Il
versamento della  prima  rata  della  TASI  e'  eseguito  sulla  base
dell'aliquota  e  delle  detrazioni   dei   dodici   mesi   dell'anno
precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta  per
l'intero anno e'  eseguito,  a  conguaglio,  sulla  base  degli  atti
pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma  3,  del
decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.  360,   e   successive
modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a
tal  fine  il  comune  e'  tenuto   ad   effettuare   l'invio   delle
deliberazioni di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni,
nonche' dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica,
entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del  testo
degli  stessi  nell'apposita  sezione  del  Portale  del  federalismo
fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui  al  citato
decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione
entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti  adottati  per
l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei  regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito
informatico. I comuni sono altresi' tenuti ad inserire nella suddetta
sezione  gli  elementi  risultanti   dalle   delibere,   secondo   le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e  delle  finanze -
Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale,
per il primo anno di applicazione della  TASI,  il  versamento  della
prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di  cui
al comma 676, qualora il comune  non  abbia  deliberato  una  diversa
aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della rata a  saldo
dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio  sulla
base delle deliberazioni del consiglio comunale,  fermo  restando  il
rispetto  delle  modalita'  e  dei  termini  indicati   nei   periodi
precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il
primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta  e'
effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16  dicembre  2014,
salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata  nel
sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998
la deliberazione di approvazione delle aliquote e  delle  detrazioni,
determinando in questo caso le relative modalita' e aliquote. Ai fini
di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune e' tenuto ad
effettuare l'invio della predetta  deliberazione,  esclusivamente  in
via telematica, entro il 23 maggio  2014,  mediante  inserimento  del
testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del  federalismo
fiscale"»; 
        dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
        «c-bis) dopo il comma 728 e' inserito il seguente: 
          "728-bis. A decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i  beni
immobili sui quali sono  costituiti  diritti  di  godimento  a  tempo
parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e
successive  modificazioni,  il  versamento  dell'imposta   municipale
propria  e'  effettuato  da  chi  amministra  il  bene.   Questi   e'
autorizzato   a   prelevare   l'importo   necessario   al   pagamento
dell'imposta  municipale  propria  dalle  disponibilita'  finanziarie
comuni attribuendo le quote  al  singolo  titolare  dei  diritti  con
addebito nel rendiconto annuale"»; 
        dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  Per  l'anno  2013,  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 14, comma 8, primo periodo, del decreto legislativo  14
marzo 2011,  n.  23,  e  successive  modificazioni,  sono  valide  le
delibere  di  istituzione  o  variazione  dell'addizionale   comunale
all'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  approvate  entro  i
termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013»; 
        al comma 3, dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:
«Sono  altresi'  esenti  i  rifugi  alpini  non  custoditi,  i  punti
d'appoggio e i bivacchi»; 
        al  comma  4,  secondo   periodo,   le   parole:   «Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministero
dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        all'alinea,  la  parola:  «appartate»  e'  sostituita   dalla
seguente: «apportate»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        «a-bis) dopo il comma 568 sono inseriti i seguenti: 
          "568-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  locali  indicate
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge  31  dicembre
2009, n. 196, e successive  modificazioni,  e  le  societa'  da  esse
controllate direttamente o indirettamente possono procedere: 
          a)   allo   scioglimento   della    societa'    controllata
direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso  ovvero
e' deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere
in favore di pubbliche amministrazioni in seguito  allo  scioglimento
della societa' sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte
sui redditi e l'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,  ad
eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte  di  registro,
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In  tal  caso  i
dipendenti in forza alla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui  ai  commi
da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi  una
societa' controllata indirettamente,  le  plusvalenze  realizzate  in
capo alla societa' controllante non concorrono  alla  formazione  del
reddito e del valore della produzione netta e  le  minusvalenze  sono
deducibili nell'esercizio  in  cui  sono  realizzate  e  nei  quattro
successivi; 
          b) all'alienazione, a condizione  che  questa  avvenga  con
procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero
sia  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  della   presente
disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione e  alla  contestuale  assegnazione
del servizio per cinque anni a decorrere dal 1º gennaio 2014. In caso
di societa' mista, al socio privato detentore di una quota di  almeno
il 30 per cento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione deve essere riconosciuto il diritto  di  prelazione.  Ai
fini  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, le plusvalenze non concorrono  alla  formazione
del reddito e del valore della produzione  netta  e  le  minusvalenze
sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e  nei  quattro
successivi. 
          568-ter. Il personale in esubero delle societa' di  cui  al
comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565,  566,  567  e  568,
risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza,  a  parita'  di
requisiti,  per  l'impiego  nell'ambito  di  missioni   afferenti   a
contratti di  somministrazione  di  lavoro  stipulati,  per  esigenze
temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle
stesse pubbliche amministrazioni"»; 
      alla lettera c), le parole:  «entro  il  31  marzo  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2014»; 
        dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
        «c-bis) al comma 621, secondo periodo, le parole:  "entro  il
30 giugno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31  ottobre
2014"; 
        c-ter) al comma 622, le parole: "Entro  il  30  giugno  2014"
sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 ottobre 2014"»; 
        alla lettera d), le parole: «31 marzo 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 maggio 2014» e le parole: «15 aprile  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2014»; 
        dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
        «d-bis) al comma  645  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "L'utilizzo delle superfici catastali per il  calcolo  della
TARI decorre dal 1º gennaio successivo alla data di emanazione di  un
apposito provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,
previo accordo da sancire  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, che attesta l'avvenuta  completa  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 647"»; 
        la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
        «e) al comma  649,  il  secondo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: "Per i  produttori  di  rifiuti  speciali  assimilati  agli
urbani, nella determinazione della TARI,  il  comune  disciplina  con
proprio regolamento  riduzioni  della  quota  variabile  del  tributo
proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali  assimilati  che  il
produttore dimostra  di  aver  avviato  al  riciclo,  direttamente  o
tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento  il  comune
individua le aree di produzione di rifiuti speciali non  assimilabili
e  i  magazzini  di  materie  prime  e  di  merci  funzionalmente  ed
esclusivamente collegati all'esercizio di dette attivita' produttive,
ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al  conferimento  al
servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti  speciali
non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con  l'ente
gestore del servizio, si applicano le sanzioni  di  cui  all'articolo
256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"»; 
        dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: 
        «e-bis) al comma  652  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Nelle more  della  revisione  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,  n.  158,  al
fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi  alla
graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014
e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a
e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori  ai  minimi  o
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e  puo'  altresi'
non considerare i coefficienti di  cui  alle  tabelle  1a  e  1b  del
medesimo allegato 1"; 
        e-ter) il comma 660 e' sostituito dal seguente: 
          "660. Il comune puo' deliberare,  con  regolamento  di  cui
all'articolo 52 del citato  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,
ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto  a  quelle  previste  dalle
lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura  puo'  essere
disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa  e  deve  essere
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita'
generale del comune"; 
        e-quater) il comma 661 e' abrogato»; 
        alla lettera h), la parola: «soppressa» e' 
        sostituita dalla seguente: «abrogata»; 
        dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Il comma 12-bis dell'articolo 1 del decreto-legge  30
novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge  29
gennaio 2014, n. 5, e' abrogato». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
      «Art. 2-bis. - (Bilancio di previsione). - 1. Il termine per la
deliberazione del bilancio annuale di previsione  degli  enti  locali
per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 del testo  unico  delle
leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  di  cui   al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni,  e'
ulteriormente differito al 31 luglio 2014». 
    All'articolo 3: 
      il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  il
comma 573 e' sostituito dai seguenti: 
          "573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto
il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale  del  piano
di riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo  243-quater,
comma 7, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre,
entro il termine  perentorio  di  centoventi  giorni  dalla  data  di
entrata in  vigore  della  presente  disposizione,  la  procedura  di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis  del
citato testo unico, e successive  modificazioni,  qualora  sia  stato
certificato, nell'ultimo rendiconto  approvato,  che  l'ente  non  si
trova  nella  condizione  di  deficitarieta'  strutturale,   di   cui
all'articolo   242   del   medesimo   testo   unico,   e   successive
modificazioni, secondo i parametri indicati nel decreto del  Ministro
dell'interno previsto dallo stesso  articolo  242.  In  pendenza  del
predetto  termine  di  centoventi  giorni  non   trova   applicazione
l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico. 
          573-bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano
presentato, nell'anno  2013,  i  piani  di  riequilibrio  finanziario
previsti dall'articolo 243-bis del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per i
quali sia intervenuta una deliberazione di  diniego  da  parte  della
competente sezione regionale  della  Corte  dei  conti  ovvero  delle
sezioni riunite, e' data facolta' di riproporre  un  nuovo  piano  di
riequilibrio,  previa  deliberazione  consiliare,  entro  il  termine
perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione.  Tale  facolta'  e'  subordinata  all'avvenuto
conseguimento  di  un  miglioramento,   inteso   sia   come   aumento
dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo  di
amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto  approvato.  Nelle
more del termine previsto per la presentazione  del  nuovo  piano  di
riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si
applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico. 
          573-ter.  Nelle  more   del   termine   previsto   per   la
presentazione del nuovo piano di riequilibrio di cui ai commi  573  e
573-bis  e  sino  alla  conclusione  della  relativa  procedura,   le
procedure  esecutive,  intraprese  nei  confronti   dell'ente,   sono
sospese"»; 
        dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
          «2-bis. Al primo periodo del comma 10-bis  dell'articolo  1
del  decreto-legge  8   aprile   2013,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,  n.  64,  dopo  le  parole:
"anche se riconosciuti in bilancio in data successiva" sono  aggiunte
le  seguenti:  ",  ivi  inclusi  quelli  contenuti   nel   piano   di
riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e
successive  modificazioni,  approvato  con  delibera  della   sezione
regionale di controllo della Corte dei conti"»; 
        il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          «3.  All'articolo  243-bis  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          a) al comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"La predetta procedura non puo' essere iniziata qualora  sia  decorso
il termine assegnato dal prefetto, con lettera notificata ai  singoli
consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di  cui  all'articolo
6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149"; 
          b) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
          "9-bis. In deroga al comma 8, lettera g),  e  al  comma  9,
lettera d), del presente articolo e all'articolo  243-ter,  i  comuni
che  fanno  ricorso  alla  procedura  di   riequilibrio   finanziario
pluriennale prevista dal presente articolo possono  contrarre  mutui,
oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo  204,  necessari  alla
copertura di spese di investimento relative a progetti  e  interventi
che garantiscano l'ottenimento di risparmi di gestione funzionali  al
raggiungimento degli obiettivi  fissati  nel  piano  di  riequilibrio
finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle  quote  di
capitale dei mutui  e  dei  prestiti  obbligazionari  precedentemente
contratti ed emessi, rimborsate nell'esercizio precedente"»; 
        dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Al primo periodo del comma  5  dell'articolo  243-bis
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  le  parole:  "60
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni". 
        3-ter. All'articolo 243-quater del testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
          "7-bis. Qualora, durante la fase di attuazione  del  piano,
dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento
degli obiettivi intermedi superiore rispetto a  quello  previsto,  e'
riconosciuta  all'ente   locale   la   facolta'   di   proporre   una
rimodulazione dello stesso,  anche  in  termini  di  riduzione  della
durata del  piano  medesimo.  Tale  proposta,  corredata  del  parere
positivo dell'organo di  revisione  economico-finanziaria  dell'ente,
deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale
di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5. 
          7-ter. In caso di esito positivo della procedura di cui  al
comma  7-bis,  l'ente  locale  provvede  a  rimodulare  il  piano  di
riequilibrio approvato, in funzione della minore durata dello stesso.
Restano in ogni caso fermi gli obblighi posti a carico dell'organo di
revisione economico-finanziaria previsti dal comma 6". 
        3-quater. Al capo I del titolo VIII della parte  seconda  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   dopo   l'articolo
243-quinquies e' aggiunto il seguente: 
          "Art.  243-sexies.  -  (Pagamento  di  debiti). -   1.   In
considerazione dell'esigenza di dare prioritario impulso all'economia
in  attuazione  dell'articolo  41  della  Costituzione,  le   risorse
provenienti dal Fondo di rotazione di cui  all'articolo  243-ter  del
presente testo unico sono destinate esclusivamente al  pagamento  dei
debiti presenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale  di
cui all'articolo 243-bis. 
      2. Non sono ammessi atti di sequestro o di  pignoramento  sulle
risorse di cui al comma 1"»; 
    al comma 4, capoverso: 
      al primo periodo, dopo le parole: «di riduzione» sono  inserite
le seguenti: «di almeno il 20 per cento»; 
      al secondo periodo, dopo le  parole:  «Fino  al  raggiungimento
dell'equilibrio» sono inserite le seguenti: «e  per  i  tre  esercizi
successivi»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
      «4-bis. Ai  fini  dell'attuazione  dei  piani  di  riequilibrio
pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e  3,  del  testo
unico di cui al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
successive modificazioni, e del piano triennale per la riduzione  del
disavanzo e per  il  riequilibrio  strutturale  di  bilancio  di  cui
all'articolo  16,  comma  2,  del  presente  decreto,   le   societa'
controllate dagli enti locali interessati da tali piani applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  1,  comma  563,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147, anche in deroga al  principio  della  coerenza
con il rispettivo ordinamento professionale». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
      «Art. 3-bis. - (Fondo svalutazione crediti). -  1.  Per  l'anno
2014 il fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6,  comma  17,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e  all'articolo  1,
comma 17, del decreto-legge 8 aprile 2013,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  6  giugno  2013,  n.  64,  e  successive
modificazioni, non puo' essere inferiore al 20 per cento dei  residui
attivi,  di  cui  ai  titoli  primo  e  terzo  dell'entrata,   aventi
anzianita' superiore a cinque anni». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        al secondo  periodo,  le  parole:  «devono  obbligatoriamente
adottare» sono sostituite dalla seguente:  «adottano»  e  le  parole:
«nella misura» sono sostituite dalle seguenti: «in misura»; 
        al  sesto  periodo,  dopo  le  parole:   «gli   enti   locali
trasmettono» sono inserite  le  seguenti:  «entro  il  31  maggio  di
ciascun anno» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «ovvero
delle misure di cui al terzo periodo»; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1
e 2, non si applicano le disposizioni di cui al  quinto  periodo  del
comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, agli atti di costituzione  e  di  utilizzo  dei  fondi,
comunque  costituiti,  per  la  contrattazione  decentrata   adottati
anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del
decreto  legislativo  27  ottobre  2009,   n.   150,   e   successive
modificazioni,  che  non   abbiano   comportato   il   riconoscimento
giudiziale della responsabilita' erariale, adottati dalle  regioni  e
dagli enti  locali  che  hanno  rispettato  il  patto  di  stabilita'
interno, la vigente disciplina in materia di spese  e  assunzione  di
personale, nonche' le disposizioni di cui all'articolo  9,  commi  1,
2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni»; 
      dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
        «3-bis. Al fine di prevenire  l'insorgere  di  contenziosi  a
carico delle amministrazioni coinvolte, le regioni e gli enti  locali
che,  nel  periodo  2010-2013,  hanno  attivato,   anche   attraverso
l'utilizzo  dei  propri  organismi  partecipati,  anche  superando  i
vincoli previsti dalla normativa vigente in materia  di  contenimento
complessivo della spesa di  personale  limitatamente  alla  parte  di
spesa coperta dai finanziamenti  regionali,  iniziative  di  politica
attiva  del  lavoro   finalizzate   alla   creazione   di   soluzioni
occupazionali a tempo determinato dei lavoratori di cui  all'articolo
2, comma 1, del decreto  legislativo  28  febbraio  2000,  n.  81,  e
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7  agosto  1997,  n.
280,  possono,  limitatamente  al  medesimo  periodo,  provvedere  al
pagamento delle competenze retributive  maturate,  nel  rispetto  del
patto  di  stabilita'  interno  e  nei  limiti  delle  disponibilita'
finanziarie, garantendo comunque la salvaguardia degli  equilibri  di
bilancio, senza che  cio'  determini  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legislazione vigente. 
        3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis sono limitate ai
soli aspetti retributivi e non possono in alcun  modo  comportare  il
consolidamento delle posizioni lavorative acquisite in violazione dei
vincoli di finanza pubblica. 
        3-quater. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4,  comma
8,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  dall'articolo
1, comma 209, della legge 27 dicembre 2013, n. 147». 
    All'articolo 7, al comma 1, capoverso  729-ter,  le  parole:  «di
natura non regolamentare» sono soppresse. 
    All'articolo 10, al comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  «con
decreto  ministeriale  del  4  maggio  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «con decreto  del  Ministro  dell'interno  4  maggio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012». 
    All'articolo 11, al comma 1, capoverso  3,  secondo  periodo,  le
parole:  «Il  rapporto  e  la  relazione  di  fine  legislatura  sono
pubblicati» sono sostituite dalle seguenti:  «La  relazione  di  fine
mandato e' pubblicata» e le parole: «in fine» sono soppresse. 
    All'articolo 12: 
      il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        «1. All'articolo 15, comma 3, del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, le parole:  "successivi  alla"  sono  sostituite
dalle seguenti: "decorrenti dalla"»; 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. Le somme iscritte nel conto dei  residui  per  l'anno
2014 sul fondo istituito dall'articolo 41,  comma  16-sexiesdecies.1,
secondo  periodo,  del  decreto-legge  30  dicembre  2008,  n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14,
sono  destinate  alla   regione   Emilia-Romagna   quale   contributo
straordinario di 2 milioni di euro da impiegare per il  finanziamento
di interventi di completamento del passaggio dei comuni di  San  Leo,
Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e
Maiolo dalla regione Marche, provincia di Pesaro-Urbino, alla regione
Emilia-Romagna, provincia di Rimini». 
    All'articolo 14, al comma 1, lettera b), capoverso 380-quinquies,
le parole: «sono stabilite mediante intesa in Conferenza Stato Citta'
e autonomie locali entro e non oltre 15 marzo 2014»  sono  sostituite
dalle seguenti: «sono stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, da  adottare  entro  il  15  aprile
2014». 
    All'articolo 15: 
      dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
        «1-bis. In vista della futura trasformazione  delle  province
in enti di secondo livello, nel caso  in  cui  il  comparto  province
consegua  l'obiettivo  di  patto  di  stabilita'  interno   ad   esso
complessivamente assegnato  per  l'anno  2013,  la  sanzione  di  cui
all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre  2011,
n. 183, e successive modificazioni, si applica alle province che  non
rispettano il patto per l'anno 2013 nel senso che l'ente medesimo  e'
assoggettato alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in
misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico e comunque per un importo non superiore al 3 per  cento
delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo»; 
        la rubrica e' sostituita  dalla  seguente:  «Disposizioni  in
materia di province». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1, le parole: «entro 90 giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «entro centoventi giorni», le parole: «e alle Camere»  sono
sostituite dalle seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei  conti»  e
dopo le parole: «negli anni precedenti» sono inserite le seguenti: «,
anche con riferimento alle societa' controllate e partecipate da Roma
Capitale»; 
      al comma 2: 
        all'alinea, le parole: «e alle Camere» sono sostituite  dalle
seguenti: «, alle Camere e alla Corte dei conti»; 
      dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
        «a-bis)  operare  la  ricognizione  di  tutte   le   societa'
controllate e partecipate da Roma Capitale,  evidenziando  il  numero
dei   consiglieri   e   degli   amministratori   nonche'   le   somme
complessivamente erogate a ciascuno di essi; 
        a-ter) avviare un  piano  rafforzato  di  lotta  all'evasione
tributaria e tariffaria»; 
      alla lettera c), dopo la parola: «esistenti» sono  inserite  le
seguenti:  «,  ivi  inclusa  la  mobilita'  interaziendale»  e   sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' dello strumento del
distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di
dirigenti e personale  possono  avvenire  esclusivamente  nei  limiti
della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente
nel quadro degli accordi che saranno adottati con  le  organizzazioni
sindacali»; 
      alla lettera e), dopo le parole: «riequilibrio finanziario  del
comune,» sono inserite le  seguenti:  «alla  fusione  delle  societa'
partecipate che svolgono funzioni omogenee,»; 
      dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: 
        «e-bis)  responsabilizzare   i   dirigenti   delle   societa'
partecipate, legando le indennita' di risultato a specifici obiettivi
di bilancio»; 
      al comma 3, primo periodo, le parole: «e dei piani  pluriennali
di cui al terzo periodo del comma 5» sono sostituite dalle  seguenti:
«del presente articolo e  dei  piani  pluriennali  di  cui  al  sesto
periodo del comma 196-bis dell'articolo 2  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191, introdotto dal comma 5 del presente articolo,»; 
      il comma 4 e' sostituito dai seguenti: 
        «4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione  capitolina,
il piano triennale di cui al comma  2  e'  approvato  entro  sessanta
giorni  dalla  data  di  trasmissione  del  medesimo   al   Ministero
dell'interno, al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  alle
Camere. Solo al fine di reperire le risorse volte  a  realizzare  gli
obiettivi del piano, il comune di Roma Capitale  puo'  utilizzare  le
entrate  straordinarie,  comprese  le  eventuali  sanzioni  ad   esse
collegate,  per  il  riequilibrio  di  parte  corrente,   in   deroga
all'articolo 162 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267. 
        4-bis. Il comune di Roma  Capitale  provvede  alle  eventuali
variazioni del bilancio di previsione in 
        coerenza con  il  piano  triennale  approvato  dalla  giunta,
nonche' con il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
emanato successivamente ai sensi del comma 4. 
        4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Amministrazione  capitolina,
sono approvate, previo parere  del  tavolo  di  cui  al  comma  3,  a
condizione che  siano  prive  di  effetti  sui  saldi  della  finanza
pubblica, modifiche al documento predisposto ai  sensi  dell'articolo
14,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
successive modificazioni. 
        4-quater. All'articolo 1, comma 10-bis,  primo  periodo,  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", ivi inclusi quelli contenuti nel piano di cui al  comma  2
dell'articolo 16 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16"»; 
      al comma 5: 
        al primo periodo, dopo le parole: «obbligazioni od oneri  del
comune di Roma» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi  gli  oneri
derivanti dalle procedure di cui all'articolo 42-bis del testo  unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno  2001,  n.
327,»; 
        al secondo periodo, le parole: «del  presente  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «della presente disposizione»; 
      dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        «5-bis. Al fine di contribuire al superamento della crisi  in
atto nel ciclo di gestione integrata dei rifiuti nel  territorio  del
comune di Roma Capitale, per assicurare l'attuazione degli interventi
previsti dal Protocollo d'intesa "Patto per Roma" del 4 agosto  2012,
previa validazione da  parte  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del programma  di  lavoro  triennale
"Raccolta differenziata",  ivi  previsto,  opportunamente  rimodulato
sulla base delle risorse rese disponibili, sono finalizzate: 
          a) nel limite di 6,5 milioni di euro per l'anno 2014  e  di
7,5 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,  le  risorse  iscritte  nel
bilancio, per i medesimi esercizi, ai sensi dell'articolo  10,  comma
1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
          b) nel limite di 5,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3
milioni di euro per l'anno 2015, le risorse  finanziarie  disponibili
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio  e  del  mare,  per  i  medesimi  esercizi,  a  valere
sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2, comma 323, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
        5-ter.  Alla  compensazione  degli  effetti  finanziari,   in
termini  di  fabbisogno   e   di   indebitamento   netto,   derivanti
dall'attuazione del comma 5-bis, lettera a), pari a  6,5  milioni  di
euro per l'anno 2014 e a 7,5 milioni di  euro  per  l'anno  2015,  si
provvede  mediante  corrispondente  utilizzo   del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189, e successive modificazioni». 
    All'articolo 17: 
      al comma 2, secondo periodo, le parole: «e 23 milioni  annui  a
decorrere dal 2015» sono sostituite dalle seguenti: «e di 23  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2015»; 
      dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
        «4-bis.  Al  fine  di  consentire   la   prosecuzione   degli
interventi  sulla  rete  ferroviaria  nazionale  e  l'attuazione  dei
relativi programmi  di  investimento,  fino  alla  conclusione  della
procedura  di  approvazione  del  contratto  di   programma -   parte
investimenti 2012-2016, da effettuare entro il termine massimo del 30
giugno 2014, i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura
sono regolati, nel rispetto  degli  equilibri  di  finanza  pubblica,
sulla base di quanto stabilito dal contratto di programma 2007-2011»; 
      al comma 5, primo periodo, le parole: «legge 7  dicembre  2012,
n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «legge 7  dicembre  2012,  n.
213». 
    All'articolo 18, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis.   Per   i   mutui   contratti   dagli    enti    locali
antecedentemente al 1º gennaio 2005 con oneri a totale  carico  dello
Stato, ivi compresi quelli in cui e' l'ente locale a pagare  le  rate
di ammortamento con obbligo da parte dello  Stato  di  rimborsare  le
rate medesime, il comma 76 dell'articolo 1 della  legge  30  dicembre
2004, n. 311, si interpreta nel senso che l'ente locale  beneficiario
puo' iscrivere il ricavato  dei  predetti  mutui  nelle  entrate  per
trasferimenti in conto capitale, con  vincolo  di  destinazione  agli
investimenti. Considerati validi gli effetti di quanto  operato  fino
al 31  dicembre  2013,  a  decorrere  dall'anno  2014,  nel  caso  di
iscrizione del ricavato dei mutui di cui  al  primo  periodo  tra  le
entrate  per  trasferimenti  in  conto  capitale   con   vincolo   di
destinazione agli investimenti, il rimborso delle  relative  rate  di
ammortamento da parte dello Stato non e' considerato tra  le  entrate
finali rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno». 
    All'articolo 19: 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis. All'articolo 18, comma 8-bis,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, e successive  modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
          a) al primo periodo, dopo le parole: "degli anni 2014, 2015
e 2016" sono inserite le seguenti: ", in  relazione  all'articolo  2,
comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; 
          b) al secondo periodo,  le  parole:  "sono  definiti"  sono
sostituite dalle seguenti: "sono definite" e le parole: "nonche'  gli
istituti cui sono affidate tali attivita'" sono soppresse»; 
      al comma 2, dopo le parole: «"28 febbraio 2014"» sono  inserite
le seguenti: «, ovunque ricorrono,». 
    All'articolo 20, al comma 2, dopo le parole:  «e  n.  11  del  17
luglio   2009»   sono   inserite   le   seguenti:   «,    pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009  e
n. 173 del 28 luglio 2009,». 
    Dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: 
      «Art. 20-bis. -  (Finanziamento  del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali). - 1. Al comma 120 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n.  147,  dopo  le  parole:  "programmazione  2007-2013,"  sono
inserite le seguenti: "una quota di 50 milioni di euro a valere sulla
quota nazionale e' destinata al  Fondo  per  le  emergenze  nazionali
istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  di  cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e" e dopo le parole:  "dall'anno
2009" sono aggiunte le seguenti: ", individuati con provvedimento del
Capo del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri"».