Art. 12 
 
 
        Organizzazione delle Direzioni generali territoriali 
 
  1.  L'organizzazione  delle  Direzioni  generali  territoriali   e'
ispirata,  stante  la  necessita'  di  assicurare  comunque  l'idonea
capillarita'  degli  uffici  deputati  all'erogazione   dei   servizi
all'utenza, al  criterio  della  razionalizzazione  delle  strutture,
tenendo conto della qualita' e della quantita'  dei  servizi  svolti,
della  rilevanza  dei  compiti  e  delle   funzioni   assegnate   con
riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato
nonche' alla dotazione organica complessiva. 
  2.  L'organizzazione,  il  numero  ed  i   compiti   degli   uffici
dirigenziali  di  livello  non  generale  in  cui  si  articolano  le
Direzioni  generali  territoriali  sono  definiti  con   il   decreto
ministeriale  di  cui  all'articolo  16,  comma   3,   del   presente
regolamento.