Art. 3 
 
 
                   Composizione della Commissione 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  trenta  senatori  e  da  trenta
deputati, scelti rispettivamente  dal  Presidente  del  Senato  della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in  proporzione
al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando  comunque
la presenza di un rappresentante  per  ciascun  gruppo  esistente  in
almeno un ramo del Parlamento. 
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente  della
Camera dei deputati, d'intesa tra  loro,  entro  dieci  giorni  dalla
nomina  dei  suoi  componenti,  convocano  la  Commissione   per   la
costituzione dell'ufficio di presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto
dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del
presidente e' necessaria la maggioranza assoluta  dei  componenti  la
Commissione; se  nessuno  riporta  tale  maggioranza  si  procede  al
ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero
di voti. E' eletto il candidato che  ottiene  il  maggior  numero  di
voti. In caso di parita' di voti e'  proclamato  eletto  o  entra  in
ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria
scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior
numero di voti. In caso di parita' di voti si procede  ai  sensi  del
comma 3, ultimo periodo. 
  5. Le disposizioni dei commi 3  e  4  si  applicano  anche  per  le
elezioni suppletive.