Art. 5 
 
 
                  Poteri e limiti della Commissione 
 
  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 
  2. La Commissione non puo' adottare  provvedimenti  attinenti  alla
liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma
di  comunicazione  nonche'  alla  liberta'  personale,  fatto   salvo
l'accompagnamento coattivo di cui  all'articolo  133  del  codice  di
procedura penale. 
  3. La Commissione ha facolta' di  acquisire,  anche  in  deroga  al
divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di  procedura  penale,
copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e  inchieste  in
corso presso  l'autorita'  giudiziaria  o  altri  organi  inquirenti,
nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e  inchieste
parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere  le  copie  di
atti e documenti anche di propria iniziativa. 
  4.  La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime   di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai
sensi del comma 3 siano coperti da segreto. 
  5. La Commissione ha facolta' di acquisire da organi e uffici della
pubblica amministrazione  copie  di  atti  e  di  documenti  da  essi
custoditi, prodotti o comunque acquisiti in  materia  attinente  alle
finalita' della presente legge. 
  6.  L'autorita'  giudiziaria  provvede   tempestivamente   e   puo'
ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti  richiesti,
con decreto motivato solo  per  ragioni  di  natura  istruttoria.  Il
decreto ha efficacia per sei mesi e  puo'  essere  rinnovato.  Quando
tali ragioni vengono meno,  l'autorita'  giudiziaria  provvede  senza
ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto  non  puo'  essere
rinnovato  o  avere  efficacia  oltre  la  chiusura  delle   indagini
preliminari. 
  7. Quando gli atti  o  i  documenti  siano  stati  assoggettati  al
vincolo di segreto funzionale da parte delle  competenti  Commissioni
parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto  alla
Commissione di cui alla presente legge. 
  8. La Commissione stabilisce quali  atti  e  documenti  non  devono
essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti  ad  altre
istruttorie o inchieste in corso. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 133 del  codice  di  procedura
          penale, e' il seguente: 
              "Art. 133. Accompagnamento coattivo di altre persone. 
              1. Se il testimone, il perito,  la  persona  sottoposta
          all'esame del perito diversa dall'imputato,  il  consulente
          tecnico, l'interprete o il  custode  di  cose  sequestrate,
          regolarmente  citati  o  convocati,   omettono   senza   un
          legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e  ora
          stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
          coattivo e puo'  altresi'  condannarli,  con  ordinanza,  a
          pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
          cassa delle  ammende  nonche'  alle  spese  alle  quali  la
          mancata comparizione ha dato causa. 
              2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.". 
              - Il testo dell'articolo 329 del  codice  di  procedura
          penale, e' il seguente: 
              "Art. 329. Obbligo del segreto. 
              1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico  ministero
          e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a
          quando  l'imputato  non  ne  possa  avere   conoscenza   e,
          comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 
              2. Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione  delle
          indagini, il pubblico ministero puo', in  deroga  a  quanto
          previsto  dall'articolo  114,   consentire,   con   decreto
          motivato, la pubblicazione di singoli atti o  di  parti  di
          essi. In tal caso,  gli  atti  pubblicati  sono  depositati
          presso la segreteria del pubblico ministero. 
              3. Anche quando gli atti  non  sono  piu'  coperti  dal
          segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
          di necessita' per  la  prosecuzione  delle  indagini,  puo'
          disporre con decreto motivato: 
                a) l'obbligo del segreto  per  singoli  atti,  quando
          l'imputato lo consente o  quando  la  conoscenza  dell'atto
          puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone; 
                b) il divieto di pubblicare il contenuto  di  singoli
          atti  o   notizie   specifiche   relative   a   determinate
          operazioni.".