Art. 7 
 
 
                      Organizzazione dei lavori 
 
  1.  L'attivita'  e  il   funzionamento   della   Commissione   sono
disciplinati da un regolamento interno  approvato  dalla  Commissione
stessa prima dell'inizio dei suoi  lavori.  Ciascun  componente  puo'
proporre la modifica delle norme regolamentari. 
  2. Tutte le volte che lo  ritenga  opportuno  la  Commissione  puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta. 
  3.  La  Commissione  puo'  avvalersi  dell'opera  di  agenti  e  di
ufficiali di polizia giudiziaria e di  tutte  le  collaborazioni  che
ritenga necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma  1  e'
stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui  puo'  avvalersi
la Commissione. 
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dai
Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione,  pari  ad  euro
17.500 per l'anno 2014, ad euro 35.000 per  l'anno  2015  e  ad  euro
17.500 per l'anno 2016, sono poste per meta' a  carico  del  bilancio
interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio
interno della Camera dei deputati. 
  6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti  acquisiti
e  prodotti  nel  corso  dell'attivita'  propria  e  delle   analoghe
Commissioni precedenti.