(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di  conversione  al  decreto-legge  7
                         aprile 2014, n. 58 
 
    All'articolo 1: 
    al  comma  1,  dopo  le  parole:  «rinnovazione  della  procedura
concorsuale» sono inserite le seguenti: «e comunque, nel caso in  cui
la procedura si concluda ad anno scolastico iniziato, fino al termine
del medesimo anno scolastico»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti: 
    «2-bis.  All'articolo  17,  comma  1-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2013, n. 128, al  secondo  periodo,  le  parole:  "che  deve
avvenire  prima  dell'indizione  del  nuovo  corso-concorso  di   cui
all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come
da  ultimo  sostituito  dal  comma  1  del  presente  articolo"  sono
soppresse. 
    2-ter.  Entro  il  31  dicembre  2014,  e'   bandita   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128,  la  prima  tornata  del   corso-concorso   nazionale   per   il
reclutamento dei dirigenti scolastici per la copertura delle  vacanze
di organico delle regioni per le quali si e' esaurita la  graduatoria
di cui al comma 1-bis del medesimo articolo  17.  In  sede  di  prima
applicazione, il bando dispone che una quota dei posti, nel  rispetto
della normativa vigente, sia riservata  ai  soggetti  gia'  vincitori
ovvero   utilmente   collocati   nelle   graduatorie   di    concorso
successivamente annullate in sede giurisdizionale,  ai  soggetti  che
hanno  un  contenzioso  pendente,  che  abbiano  avuto  una  sentenza
favorevole almeno nel primo grado  di  giudizio  ovvero  non  abbiano
avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente  decreto,  alcuna  sentenza  definitiva,  nel  limite  della
suddetta  riserva  di  posti  gia'  autorizzata  per  il   menzionato
corso-concorso,  contenzioso  legato  ai   concorsi   per   dirigente
scolastico  di  cui  al  decreto  direttoriale  22   novembre   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del  26
novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione  3
ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 76 del 6  ottobre  2006,  ovvero  avverso  la  rinnovazione  della
procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010,  n.  202,
nonche' ai soggetti che hanno avuto la conferma  degli  incarichi  di
presidenza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31  gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43. Lo stesso bando disciplina i titoli  valutabili  tra  i  quali
l'aver svolto le funzioni di dirigente scolastico». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, le parole:  «dell'anno  scolastico»  sono  sostituite
dalle seguenti: «delle attivita'  didattiche  nell'anno  2014»  e  le
parole: «31 agosto» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre»; 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Nei  territori  ove  non  e'  stata  ancora  attivata  la
convenzione-quadro Consip, le istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e  della
funzionalita'  degli  immobili  adibiti   a   sede   di   istituzioni
scolastiche ed educative statali, da definirsi secondo  le  modalita'
di cui alla successiva delibera del CIPE, nell'ambito  delle  risorse
finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente,  acquistando   il
relativo  servizio  dai  medesimi  raggruppamenti   e   imprese   che
assicurano i servizi di pulizia ed altri ausiliari alla data  del  30
aprile 2014, alle  condizioni  tecniche  previste  dalla  convenzione
Consip ed alle condizioni  economiche  pari  all'importo  del  prezzo
medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle  regioni  in
cui e' attiva la convenzione. 
    2-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».