Art. 45 
 
(Modifiche al codice di procedura civile in materia di contenuto e di
sottoscrizione  del  processo  verbale  e  di   comunicazione   della
                              sentenza) 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 126, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
    «Il processo verbale e' sottoscritto dal cancelliere. Se vi  sono
altri intervenuti,  il  cancelliere,  quando  la  legge  non  dispone
altrimenti, da' loro lettura del processo verbale.»; 
    b) all'articolo 133, secondo comma, le parole:  "il  dispositivo"
sono sostituite dalle seguenti: «il testo integrale della sentenza»; 
    c)  all'articolo  207,  secondo  comma,  le   parole:   "che   le
sottoscrive" sono soppresse.