(Allegato)
                                                             Allegato 
 
Modificazioni apportate in sede di conversione  al  decreto-legge  12
                         maggio 2014, n. 74 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 1: 
    le parole: «nonche'  dalla  tromba  d'aria  del  3  maggio  2013,
individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di
cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2013 ed  in
attuazione dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile del 27 maggio 2013, n. 83,» sono soppresse; 
    sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Fermo  restando
l'ammontare delle risorse disponibili specificato al comma  5,  tutte
le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  anche  ai
territori dei comuni della provincia di Modena gia' colpiti dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, ivi comprese le frazioni di San  Matteo,
Albareto, La Rocca e Navicello della citta' di Modena, colpiti  dalla
tromba  d'aria  del  3  maggio  2013,  individuati  a  seguito  della
dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla deliberazione  del
Consiglio dei ministri 9 maggio  2013,  recante  dichiarazione  dello
stato  di  emergenza  in  conseguenza  delle  eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi  nei  mesi  di  marzo  e  aprile  2013  nel
territorio della regione Emilia-Romagna,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, e in  attuazione  dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 maggio 2013,  n.
83, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del  1º  giugno  2013,
nonche' ai territori dei comuni gia' colpiti dal sisma del 20  e  del
29 maggio 2012 delle province di Bologna e di  Modena  colpiti  dagli
eccezionali eventi atmosferici e dalla tromba d'aria  del  30  aprile
2014, limitatamente a quelli nei quali venga dichiarato lo  stato  di
emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24  febbraio
1992, n. 225, e successive  modificazioni,  in  esito  alla  positiva
conclusione delle verifiche previste dalla procedura  definita  dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre  2012,
concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
propedeutiche  alle  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare ai sensi del richiamato articolo 5, comma 1, della legge  n.
225 del 1992,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  30  del  5
febbraio 2013. Conseguentemente, tutti i  riferimenti  contenuti  nel
presente articolo relativi ai comuni  e  alla  provincia  interessati
dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio  2014
si intendono estesi anche  ai  comuni  e  alle  province  di  cui  al
presente comma»; 
    al comma 2, dopo le  parole:  «dello  stato  di  emergenza»  sono
inserite le  seguenti:  «relativo  alla  situazione  determinatasi  a
seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012»; 
    al comma 3, dopo le parole: «nonche'  dell'amministrazione  della
regione Emilia-Romagna,» sono inserite le seguenti:  «oltre  che  del
personale acquisito ai sensi del  comma  8  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e  successive  modificazioni,  nei
limiti delle risorse a tal fine disponibili,»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 10  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, e' inserito il seguente: 
    "14-bis. Le disposizioni di cui al comma 14  si  applicano  anche
negli anni 2015 e 2016. Ai relativi oneri, nel limite di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede a valere  sulle
risorse disponibili nelle contabilita' speciali di  cui  all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni"»; 
    al comma 4: 
    al primo periodo, le parole: «al Presidente  della  provincia  di
Modena» sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti delle province
di Bologna e di Modena»; 
    al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
comunque garantendo la tracciabilita' dei flussi finanziari  relativi
alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche,  di  cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in favore di soggetti privati»; 
    al comma 5, le  parole:  «Commissario  delegato  per  gli  eventi
sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra
il 17 ed il 19  gennaio  2014,  che  hanno  entrambi  interessato  il
territorio della provincia di Modena» sono sostituite dalle seguenti:
«Commissario delegato ai sensi del comma 1» e  le  parole:  «per  gli
anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 160 milioni
nell'anno 2014 e 50 milioni nell'anno 2015»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Le imprese agricole che svolgono la propria attivita' nei
territori dei comuni interessati dagli eventi calamitosi  di  cui  al
presente  articolo  possono  accedere  ai  benefici  previsti   dagli
articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e
successive modificazioni, secondo criteri e modalita'  stabiliti  dal
medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004»; 
    dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
    «6-bis. Gli interventi di messa  in  sicurezza  idraulica  devono
integrare gli obiettivi della  direttiva  2000/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  23  ottobre  2000,  che  istituisce  un
quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  e  della
direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di
alluvioni»; 
    al comma 7: 
    al primo periodo, le parole: «Commissario delegato per gli eventi
sismici del maggio 2012 e per gli eventi alluvionali verificatisi tra
il 17  ed  il  19  gennaio  2014»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Commissario delegato ai sensi del comma 1», la  parola:  «stabiliti»
e' sostituita dalla seguente: «stabilite,», dopo  le  parole:  «delle
attivita' economiche,» sono inserite le  seguenti:  «con  particolare
riguardo  alle  imprese  agricole,»  e  dopo  le  parole:  «ai   fini
dell'armonizzazione dei comportamenti amministrativi,» sono  inserite
le  seguenti:  «ivi  compresi  quelli  relativi  all'erogazione   dei
contributi,»; 
    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «,
fermo restando il rispetto della disciplina  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti di Stato»; 
    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti: 
    «7-bis. All'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n. 50, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "I  soggetti  che
abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di  cui
ai commi  1  e  1-bis  del  presente  articolo,  nei  comuni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.  122,  ovvero  nei
comuni di cui all'articolo 67-septies  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, e successive modificazioni, che siano titolari di mutui
ipotecari o chirografari relativi a edifici  distrutti,  inagibili  o
inabitabili, anche parzialmente, ovvero  relativi  alla  gestione  di
attivita' di natura commerciale  ed  economica  svolte  nei  medesimi
edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito,
resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino  alla
ricostruzione,  all'agibilita'  o   all'abitabilita'   del   predetto
immobile e comunque non oltre il 31 dicembre  2015,  una  sospensione
delle rate dei medesimi mutui in essere  con  banche  o  intermediari
finanziari, optando tra la  sospensione  dell'intera  rata  e  quella
della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario". 
    7-ter. Per i soggetti che abbiano presentato apposita domanda per
l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  a),
del  decreto-legge  6   giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  1º  agosto  2012,  n.  122,  i  maggiori
interessi maturati a seguito della sospensione dei mutui, nonche'  le
spese strettamente necessarie alla loro  gestione,  sono  corrisposti
mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza
di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti,
nelle modalita' e con le risorse  stabilite  all'articolo  3-bis  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  successive  modificazioni.  Il
Commissario  delegato,  con  proprio  provvedimento  e  d'intesa  con
l'Associazione bancaria italiana, definisce i criteri e le  modalita'
per l'attuazione del presente comma»; 
    al comma 8, dopo le parole: «autorizza, altresi', la  concessione
di contributi» sono inserite le seguenti:  «,  previa  individuazione
delle priorita' degli interventi e delle modalita' per la concessione
dei contributi stessi,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il ripristino e la relativa concessione di contributi devono  essere
subordinati all'esistenza di un  piano  per  la  messa  in  sicurezza
idraulica dell'opera»; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Per l'anno 2014 e' disposta  l'esclusione  dal  patto  di
stabilita' interno  delle  spese  sostenute  dai  comuni  di  cui  al
presente articolo, con  risorse  proprie  provenienti  da  erogazioni
liberali e donazioni da  parte  di  cittadini  privati  e  imprese  e
puntualmente finalizzate agli interventi di ricostruzione, ripristino
e  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  seguito   degli   eventi
calamitosi, per un importo massimo complessivo di 5 milioni  di  euro
nel medesimo anno 2014. Alla compensazione degli effetti  finanziari,
in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,   derivanti
dall'attuazione del primo periodo, pari  a  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo  del  Fondo
per  la  compensazione  degli  effetti  finanziari  non  previsti   a
legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione  di  contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma  2,  del  decreto-legge  7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni»; 
    al  comma  9,  dopo  le  parole:  «versate  e  disponibili  sulla
contabilita' speciale»  sono  inserite  le  seguenti:  «intestata  al
Presidente della regione Emilia-Romagna»; 
    dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
    «9-bis. Per le imprese operanti nei territori  interessati  dagli
eventi sismici di cui  al  presente  decreto,  ai  fini  del  calcolo
dell'oscillazione dei tassi per andamento infortunistico  nonche'  ai
fini dell'applicazione della riduzione di cui all'articolo  1,  comma
128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non si tiene  conto  degli
eventi  infortunistici  verificatisi  in  concomitanza  dei  medesimi
eventi sismici e riconosciuti quali infortuni sul lavoro. 
    9-ter. Ai soggetti che hanno contratto  i  finanziamenti  di  cui
all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2014,  n.  50,
ferma restando la durata massima del piano  di  ammortamento  per  la
restituzione del debito, ai  sensi  del  citato  articolo  3-bis,  e'
concessa, previa domanda, la sospensione del pagamento dovuto per  la
restituzione del  debito  per  quota  capitale  di  cui  al  medesimo
articolo 3-bis, comma  1,  per  un  periodo  di  dodici  mesi  e  con
conseguente   rimodulazione   delle   rate   in    quote    costanti.
All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  a  valere  sulle
risorse disponibili delle contabilita' speciali di  cui  all'articolo
2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º  agosto  2012,  n.  122,  e  successive
modificazioni,  ricorrendo  eventualmente  alla  ridefinizione  degli
interventi programmati. 
    9-quater. Il Presidente della  regione  Emilia-Romagna  trasmette
annualmente alle Camere una relazione sullo stato di avanzamento  dei
lavori finanziati ai sensi  del  presente  articolo  e  sull'utilizzo
delle risorse stanziate. 
    9-quinquies. I termini previsti alla lettera a) del comma 1 della
nota II-bis) all'articolo 1 della parte prima della  tariffa  annessa
al testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, nonche' alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 15 del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni,  sono  prorogati
fino al termine di un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di  conversione  del  presente  decreto.  La  disposizione  del
presente comma si applica ai  contribuenti  proprietari  di  immobili
situati nei comuni interessati  dagli  eventi  sismici  elencati  nel
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122. 
    9-sexies. Per i soggetti che hanno sede legale  o  operativa  nel
territorio dei comuni di cui al comma 1, nonche' nel  territorio  dei
comuni delle province di Modena e di Bologna, gia' colpiti dal  sisma
del 20 e del  29  maggio  2012,  interessati  da  eccezionali  eventi
atmosferici associati a grandinate e trombe d'aria il 30 aprile 2014,
limitatamente a  quelli  nei  quali  venga  dichiarato  lo  stato  di
emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24  febbraio
1992, n. 225, e successive  modificazioni,  in  esito  alla  positiva
conclusione delle verifiche previste dalla procedura  definita  dalla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre  2012,
concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento   delle   attivita'
propedeutiche  alle  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri  da
adottare ai sensi del citato articolo 5, comma 1, della legge n.  225
del 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30  del  5  febbraio
2013, i contributi, gli indennizzi  e  i  risarcimenti,  connessi  ai
predetti  eventi  di  qualsiasi   natura,   indipendentemente   dalle
modalita' di fruizione e di contabilizzazione,  non  concorrono  alla
formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito  e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 
    9-septies. All'articolo 67-octies  del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
    1) dopo le parole: "ricevendone verificazione" sono  inserite  le
seguenti:  "ovvero   trasmettendo   successivamente   alla   denuncia
all'autorita' comunale  copia  della  perizia  giurata  o  asseverata
attestante il danno subito"; 
    2) le parole: "entro il 30 giugno  2014"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"; 
    b) al comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 3, comma  10,"
sono sostituite dalle seguenti: "di  cui  all'articolo  3,  commi  8,
8-bis e 10,". 
    9-octies. In attuazione del comma 9-septies, entro trenta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
proprio decreto, provvede  all'integrazione  e  alla  modifica  delle
disposizioni di cui agli articoli 2 e  3  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  23  dicembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis. - (Sostegno del  reddito).  -  1.  Al  finanziamento
delle autorizzazioni di cassa  integrazione  guadagni  in  deroga  in
favore delle imprese e dei lavoratori sospesi a seguito degli  eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 concorrono le
risorse gia' stanziate dall'articolo 15 del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, e successive modificazioni,  come  ripartite  ai  sensi
degli articoli 1 e 2 del decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali n. 75719 del 17 settembre  2013,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2013». 
    All'articolo 2: 
    al  comma  1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «previsti   da
specifiche disposizioni legislative a seguito di calamita'  naturali»
sono inserite le seguenti: «e quelle inutilizzate di cui all'articolo
1, comma 346, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da destinare agli
interventi di cui al comma 347 del medesimo articolo, per i quali sia
stato dichiarato lo stato di emergenza,  ai  sensi  dell'articolo  5,
comma  1,  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
modificazioni,»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
    «1-bis.  Il  comma  5-septies  dell'articolo  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, e' sostituito dal seguente: 
    "5-septies. A decorrere dal 1º gennaio 2015, il  pagamento  degli
oneri di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti  obbligazionari,
attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di
calamita'  naturali,  e'  effettuato   direttamente   dal   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  che  provvede,  con  la   medesima
decorrenza, al pagamento del residuo debito mediante  utilizzo  delle
risorse iscritte, a legislazione  vigente,  nei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze nonche' di  quelle  versate  all'entrata  del  bilancio
dello Stato ai sensi del presente comma. Con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, si provvede all'individuazione
dei mutui e dei prestiti obbligazionari di cui al primo  periodo.  Le
risorse finanziarie iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri e  destinate,  nell'esercizio  finanziario
2014, al pagamento di mutui e dei prestiti obbligazionari,  al  netto
di  quelle  effettivamente  necessarie  per  le  predette  finalita',
affluiscono al Fondo per le  emergenze  nazionali  di  cui  al  comma
5-quinquies  del  presente  articolo.  Al  Fondo  per  le   emergenze
nazionali affluiscono altresi'  le  disponibilita'  per  le  medesime
finalita' non impegnate nell'esercizio finanziario 2013 e le  risorse
derivanti dal disimpegno di residui passivi, ancorche'  perenti,  per
la parte non piu' collegata  a  obbligazioni  giuridiche  vincolanti,
relative a impegni di spesa assunti per il pagamento di  mutui  e  di
prestiti  obbligazionari,  iscritte  nel  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  al  netto  della  quota  da
versare all'entrata del bilancio dello Stato necessaria al  pagamento
delle rate di mutuo attivate con  ritardo  rispetto  alla  decorrenza
della relativa autorizzazione legislativa di spesa, da  indicare  nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui  al  secondo
periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. Dall'attuazione  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica". 
    1-ter. I proventi per interessi  derivanti  dalla  sottoscrizione
dei nuovi strumenti finanziari, di cui agli articoli da  23-sexies  a
23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, non necessari al pagamento degli interessi passivi  da
corrispondere  sui  titoli  del  debito  pubblico  emessi   ai   fini
dell'acquisizione   delle   risorse    necessarie    alla    predetta
sottoscrizione, sono versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio  dello  Stato   per   essere   riassegnati,   nell'esercizio
finanziario 2014, nella misura di 100 milioni di euro, al  Fondo  per
le emergenze nazionali di  cui  all'articolo  5,  comma  5-quinquies,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. 
    1-quater. Al fine di garantire l'immediatezza degli interventi di
protezione civile ai sensi dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
della legge 24 febbraio 1992, n.  225,  e  successive  modificazioni,
all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996,  n.  323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  1996,  n.  425,
dopo le parole: "per regolazioni debitorie pregresse  e  contabili  e
per  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,"  sono  inserite  le
seguenti: "per trasferimenti destinati ad  assicurare  l'operativita'
del Fondo per le emergenze nazionali di  cui  all'articolo  5,  comma
5-quinquies, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
modificazioni,". 
    1-quinquies.  Ad  integrazione  delle  risorse  recate   per   le
finalita' previste dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal Fondo
per le emergenze nazionali di cui al  comma  5-quinquies  del  citato
articolo 5 della legge n. 225 del 1992, le somme iscritte nei bilanci
delle  regioni  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  a  seguito  dell'accertamento  di
economie derivanti dalla completa attuazione di piani  di  interventi
urgenti connessi con eventi  calamitosi  verificatisi  fino  all'anno
2002, finanziati con provvedimenti statali, possono essere utilizzate
dalle  medesime  regioni  per  assicurare  l'avvio  degli  interventi
conseguenti alla ricognizione dei fabbisogni prevista ai sensi  della
lettera d) del comma 2 del medesimo articolo 5 della legge n. 225 del
1992, per gli eventi calamitosi per  i  quali,  nel  corso  dell'anno
2014, venga disposto il rientro nell'ordinario, e  a  tal  fine  sono
riversate nelle contabilita' speciali all'uopo istituite. 
    1-sexies. Al fine di limitare il ricorso alla dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge  24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, riducendo, in  tal
modo, l'impiego del Fondo per le emergenze nazionali di cui al  comma
5-quinquies del medesimo articolo 5 della legge n. 225  del  1992,  e
successive   modificazioni,   assicurando,   senza    soluzione    di
continuita', l'efficienza e l'attivita' del sistema  di  allertamento
nazionale di cui all'articolo 3-bis della citata  legge  n.  225  del
1992, con  particolare  riguardo  allo  svolgimento  delle  attivita'
afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti
di osservazione idro-meteorologica al suolo,  della  rete  dei  radar
meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel
Sistema  nazionale  di  allertamento,  costituito  nell'ambito  delle
attivita' di protezione civile ai  sensi  dell'articolo  3-bis  della
citata legge  n.  225  del  1992,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del  Dipartimento  della
protezione civile, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i criteri e le modalita' con cui ripartire il contributo  di
cui al comma 1-septies. 
    1-septies.  Agli  oneri  conseguenti  all'attuazione  del   comma
1-sexies relativamente all'esercizio finanziario 2014, valutati in  6
milioni di euro, si  provvede  a  valere  sulle  risorse  finanziarie
all'uopo accantonate nel Fondo nazionale  per  la  protezione  civile
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente». 
    Nel titolo, le parole: «colpite dal terremoto  e  dai  successivi
eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «colpite dal terremoto del  20  e  del  29
maggio  2012  e  da  successivi  eventi  alluvionali  ed  eccezionali
avversita' atmosferiche».